Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 44754/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/09/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANIA in data 25/06/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LITRICO Bernardo, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di estorsione tentata e consumata aggravate, commessi a CATANIA il 12 e il 21/09/2019, riconosciute le attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., equivalenti alle aggravanti contestate.

La CORTEvalutava il bilanciamento delle aggravanti in termini di prevalenza e rideterminava la pena, riducendola.

LITRICO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la mancata riqualificazione della estorsione in truffa, titolo di reato che meglio avrebbe configurato la condotta in concreto tenuta, - come secondo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTEterritoriale congruamente e logicamente motivato, sulla premessa degli elementi distintivi fra truffa ed estorsione, come nella specie la condotta di [OSCURATO:PERSONA] debba qualificarsi alla stregua del secondo, non già del primo, titolo di reato, essendo coincisa con una minaccia, se pure implicita, idonea a coartare la volontà delle vittime e da indurle a pagare le somme richieste al fine di evitare più gravi pregiudizi.

Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, dalla CORTE basato sui precedenti penali del ricorrente, sulla concreta gravità dei fatti, sull'assenza di un comportamento processuale collaborativo.

Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga - v posi I.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 16/09/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANIA in data 25/06/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LITRICO Bernardo, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di estorsione tentata e consumata aggravate, commessi a CATANIA il 12 e il 21/09/2019, riconosciute le attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen., equivalenti alle aggravanti contestate. La CORTEvalutava il bilanciamento delle aggravanti in termini di prevalenza e rideterminava la pena, riducendola. LITRICO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la mancata riqualificazione della estorsione in truffa, titolo di reato che meglio avrebbe configurato la condotta in concreto tenuta, - come secondo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo la CORTEterritoriale congruamente e logicamente motivato, sulla premessa degli elementi distintivi fra truffa ed estorsione, come nella specie la condotta di [OSCURATO:PERSONA] debba qualificarsi alla stregua del secondo, non già del primo, titolo di reato, essendo coincisa con una minaccia, se pure implicita, idonea a coartare la volontà delle vittime e da indurle a pagare le somme richieste al fine di evitare più gravi pregiudizi. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, dalla CORTE basato sui precedenti penali del ricorrente, sulla concreta gravità dei fatti, sull'assenza di un comportamento processuale collaborativo. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga - v posi I.