CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 26451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18695/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 852/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/03/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto ingiuntivo n. 1791/08, il Tribunale di Modena, su istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di crediti professionali non saldati. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, contestando la pretesa azionata in via monitoria e formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. A fondamento delle proprie pretese, il Ferretti dedusse di aver incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di agire in giudizio per impugnare la risoluzione per giusta causa intimata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto al contratto di consulenza professionale stipulato con esso opponente, nonché per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti in conseguenza dell’illegittimo recesso; che, nel 2004, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto avverso [OSCURATO:SOCIETA]. un ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c., depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Modena, con il quale aveva chiesto che venisse accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che il licenziamento intimato venisse dichiarato nullo; che tali domande erano state integralmente respinte dal Giudice del Lavoro con sentenza n. 110/2007, che aveva rileva to in particolare l’erroneità della causa petendi dedotta in giudizio, focalizzata sull’asserita subordinazione del rapporto intercorso tra le parti, nonché il mancato assolvimento dell’onere della prova su gran parte delle domande; che, terminato il giudizio, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasmesso al Ferretti nota pro forma relativa al proprio compenso, dopo aver ottenuto l’opinamento da parte dell’Ordine di appartenenza; che il Ferretti aveva riscontra to la richiesta eccependo l’inesatto adempimento delle obbligazioni professionale assunte nei suoi confronti ed aveva informa to l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, viste le gravi mancanze nella predisposizione della difesa, si era rivolto ad altro legale per tutelare le proprie ragioni nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la rideterminazione del compenso dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto delle inadempienze lamentate e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa delle predette inadempienze. Si costituì in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA], concludendo per il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle istanze dell’opponente, chiedendo di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice della responsabilità professionale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituì anche la terza chiamata, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, stante l’inoperatività della garanzia assicurativa nel periodo di cui ai fatti di causa. Dichiarata l’estinzione del giudizio tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1713/2014, accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo opposto. Il primo giudice accertò l’inadempimento contrattuale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandola al risarcimento del danno, compensando in parte l’importo liquidato a tale titolo (pari a 109.808,75 euro) con il compenso dovuto al professionista, rideterminato nell’importo, inferiore rispetto a quello oggetto dell’ingiunzione, di 9.982,89 euro. Secondo il Tribunale, l’inadempimento da parte del legale sarebbe consistito nell’aver circoscritto l’oggetto domanda della causa di lavoro all’accertamento dell’esistenza del rapporto di subordinazione, senza spiegare, nemmeno in via subordinata, domanda di risarcimento danni per illegittimo recesso del rapporto di lavoro autonomo, con conseguente pregiudizio del cliente, dimostrato anche dall’esito favorevole del secondo procedimento intentato dal nuovo legale del Ferretti, nel quale il giudice del lavoro aveva effettivamente accertato l’illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di consulenza. Il Tribunale ritenne quindi che, se l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente introdotto il giudizio del 2004, certamente il Ferretti avrebbe potuto recuperare dalla [OSCURATO:SOCIETA] le somme dovutegli prima del suo fallimento, non avendo il legale provato che, a quell’epoca, la società si trovasse già in stato di decozione. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 852/2020, depositata il 2 marzo 2020. La Corte territoriale ha ritenuto non provata la tesi della Ogliani secondo cui il mandato conferitole dal Ferretti era limitato a riconoscimento della qualifica di dirigente ed ha evidenziato come, al contrario, dalla richiesta di opinamento presentata dallo stesso legale al proprio Ordine di appartenenza, risultava che essa era stata incaricata dal cliente di impugnare la lettera con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato il recesso dal contratto di consulenza. Secondo i giudici dell’appello, era quindi compito del legale scegliere la maniera più consona per impugnare tale atto. Inoltre, non essendole state fornite prove documentali o testimoniali per dimostrare la sussistenza del lavoro subordinato, l’avvocato non avrebbe dovuto perseguire tale strategia processuale, ma avrebbe invece dovuto adeguare le difese agli strumenti in suo possesso, essendo invece di agevole dimostrazione l’illegittimità recesso della [OSCURATO:SOCIETA], la cui prova inconfutabile era data dal contratto di collaborazione e dalla sentenza con la quale, in un precedente giudizio, il Tribunale di Modena aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società, ritenendo infondati gli addebiti mossi al Ferretti e posti alla base del recesso unilaterale. Per quel che qui ancora rileva, la Corte del merito ha inoltre osservato che la stessa Ogliani aveva riferito di aver prodotto il bilancio del 2007 della [OSCURATO:SOCIETA] da cui risultava un utile di esercizio della società per quell’esercizio pari a 1.283.704 euro. Risultava quindi provato che, nel 2007, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva risorse di oltre 10 volte superiori al credito successivamente riconosciuto al Ferretti, a nulla rilevando la circostanza che tali risorse siano state ricavate da plusvalenze e alienazioni, con la conseguenza che lo stesso, fino al 2008, sarebbe certamente riuscito a recuperare il proprio credito. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motiviillustrati da memoria, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il signor [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115 e 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, nonché la “violazione degli artt. 2729 e 4q c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che se il Ferretti avesse avuto il titolo esecutivo nel 2007, quando si definì il giudizio introdotto con il patrocinio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe certamente soddisfatto il proprio credito. Dagli elementi di causa emergeva invece che, già nel 2008, il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto una perdita considerevole, pari ad oltre 900.000 euro, e che, di lì a poco, la stessa società era stata messa in liquidazione e poi dichiarata fallita. L’affermazione della Corte sarebbe pertanto viziata per grave travisamento della prova, avendo ritenuto esistente un’informazione probatoria in realtà non esistente (il fatto secondo cui fino al 2008 sarebbe stato certamente possibile incassare il credito), in violazione dell’articolo 115 c.p.c. o, in alternativa, in violazione dell’articolo 116 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe fondata su una mera congettura indimostrata ed inoltre la motivazione non si confronterebbe con il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente in appello, il quale metteva in luce come la plusvalenza realizzata nel 2007 fosse derivata dalla dismissione di beni immobili e dunque fosse sintomatica di uno stato di crisi, come giànegli anni 2005 e 2006 la società avesse avuto perdite e come, nel 2007, i debiti superassero i 3 milioni di euro. Il passaggio sarebbe viziato anche da falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., avendo la Corte territoriale sussunto sotto la norma fatti che non erano né precisi né gravi né concordanti. Poiché dai bilanci emergevano nell’anno 2007 debiti per oltre 3.200.000 euro, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare perché la [OSCURATO:SOCIETA], ove quell’anno fosse stata intimata di adempiere dal Ferretti, avrebbe deciso di pagare proprio lui e non gli altri creditori e per quale ragione, se sottoposti ad esecuzione, gli altri creditori non avrebbero aggredito in concorso i beni societari. La Corte d’appello avrebbe effettuato l’esame isolato di un solo elemento (l’esistenza di un utile di esercizio) escludendo la valutazione di tutti gli altri elementi invocati dall’appellante, nonostante gli stessi fossero decisamente non concordanti con il primo. Laddove avessero correttamente escluso che il Ferretti potesse conseguire il proprio credito, i giudici dell’appello avrebbero dovuto rigettare la domanda risarcitoria tenuto conto che, anche in ipotesi di diligenza professionale, il bene della vita sarebbe stato ugualmente perduto. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e degli artt. 1223 e 1125 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” I giudici del merito avrebbero errato nel ritenere esistente il nesso di causalità tra la strategia difensiva adottata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la perdita ex facto della possibilità di soddisfare il proprio credito, considerato che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] non era riconducibile causalmente al comportamento del legale. Inoltre, poiché il fallimento della società era un evento imprevedibile, i danni conseguenti allo stesso, ai sensi dell’art.1225 c.c., non potevano essere posti a carico dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non essendole stato contestato un comportamento doloso. D’altra parte, il fallimento del debitore intervenuto a distanza di ben sei anni dal preteso inadempimento professionale (cioè la mancata proposizione di una domanda subordinata nel corso del giudizio iniziato nel 2004) non sarebbe una conseguenza tipica e normale del medesimo inadempimento professionale, bensì atipica e anormale e, pertanto, non rientrerebbe nell’area del risarcibile secondo la teoria della c.d. regolarità causale. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” I giudici del merito avrebbero errato nell’affermare che la strategia processuale del difensore avrebbe determinato la perdita del diritto del cliente, non essendosi tale diritto estinto per effetto della mancata proposizione, nel primo giudizio, di una domanda subordinata, come sarebbe dimostrato dal fatto che lo stesso ha potuto iniziare un nuovo giudizio che gli ha consentito di ottenere un titolo esecutivo in appena un anno. Pertanto, il danno lamentato (il mancato soddisfacimento del credito) non sarebbe causalmente riconducibile alla condotta della Ogliani, ma ad un evento esterno, imprevedibile e in nessun modo ricollegabile l’attività del difensore ossia il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 5.1.Il primo motivo è fondato. Osserva il collegio che la motivazione della Corte d’Appello è apodittica e al di sotto del minimo costituzionale. E’, pertanto, incorsa nel vizio di motivazione apparente o di lesione del minimo costituzionale. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni logicamente inconciliabili o ancora risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Nel caso di specie, la Corte non ha affrontato ed argomentato sull’esistenza del nesso causale (da accertare, nel caso di specie, in via controfattuale e sulla base del criterio della preponderanza dell’evidenza probabilistica) senza sostanzialmente rispondere al motivo di appello (che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha regolarmente trascritto ai sensi dell’art. 366 n. 6, c.p.c.). La sentenza impugnata è viziata laddove ritiene presuntivamente provato che, se non vi fosse stato l’inadempimento da parte della professionista, il Ferretti sarebbe riuscito a soddisfare il proprio credito. I giudici di merito hanno fondato la decisione sulla base di un unico elemento, costituito dall’esistenza di un utile di esercizio della società debitrice nel 2007, anno in cui si era concluso il giudizio incardinato dalla ricorrente nell’interesse del controricorrente, senza in alcun modo sottoporre a valutazione gli ulteriori elementi di fatto emergenti sia dal medesimo bilancio del 2007 (in particolare, l’esistenza, di ulteriori debiti della [OSCURATO:SOCIETA] per un importo complessivo superiore, già nell’esercizio 2007, a 3 milioni di euro ) sia da altri documenti acquisiti in giudizio (come gli ulteriori bilanci della [OSCURATO:SOCIETA], da cui emergeva che già nell’esercizio 2008 la società aveva riportato ingenti perdite). La Corte d’appello si è limitata ad affermare, in modo apodittico, che il credito sarebbe stato ‘certamente’ soddisfatto, senza procedere ad una valutazione analitica e neppure complessiva di tutti gli elementi acquisiti per determinare se la combinazione di tali elementi fosse in grado di fornire una valida prova presuntiva, e quindi facendo ricorso a mere congetture. 5.2.Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento degli ulteriori due motivi di ricorso formulati dalla Ogliani, anch’essi relativi al nesso di causalità tra l’inadempimento della professionista e il mancato soddisfacimento del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Bologna. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti mot