CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 18850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 11615/2020 Numero sezionale 1967/2023 [OSCURATO:EMAIL]; Numero di raccolta generale 18850/2023Data pubblicazione 04/07/2023 -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2621/2019 depositata il 23/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’ISVEIMER (Istituto per lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Italia Meridionale), allo scopo di provvedere alla riattivazione di uno stabilimento per la produzione di birra in Bitonto, concedeva all’A.I.A. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. un mutuo di L. 2.931.000.000, garantito dall’E.R.S.A.P. ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia), e da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] concedeva all’A.I.A un ulteriore mutuo dell’importo di lire 5.102.000.000, al fine di consentirle di risanare una sua pregressa esposizione debitoria; successivamente l’E.R.S.A.P., ritenuto opportuno sgravare l’A.I.A. dal mutuo contratto con la Banca popolare della [OSCURATO:PERSONA], con F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11615/2020 delibera n. 369 del 1990, si determinava ad accollarselo; a tale Numero sezionale 1967/2023Numero di raccolta generale 18850/2023 scopo, tra E.R.S.A.P. ed A.I.A. veniva stipulato un atto di accollo Data pubblicazione 04/07/2023 del mutuo in forza del quale l’E.R.S.A.P. si accollava le obbligazioni assunte dall’A.I.A. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aderiva a detta convenzione rendendola irrevocabile nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 1273, 1° comma, cod.civ.; la Regione Puglia, subentrata per effetto della l. n. 9/1993, all’E.R.S.A.P., deducendo l’avvenuta estinzione da parte di E.R.S.A.P. del debito di A.I.A. verso l’ISVEIMER e verso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], agiva, dinanzi al Tribunale di Bari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al pagamento, a titolo di surrogazione, ex art. 1203 cod.civ., della somma di lire 2.180.798.048, pari alla metà del debito di lire 4.361.596.096 in linea capitale a carico dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e da essi garantito, di cui all’atto di accollo del 27 dicembre 1990, nonché della somma di lire 1.008.109.232, quale parte pro quota di ciascuno di essi per l’estinzione del debito nei confronti dell’ISVEIMER; i convenuti, costituitisi, eccepivano l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande; con sentenza n. 1384/2016, il Tribunale di Bari dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di lire 1.008.109.232 quale quota pro parte della somma di lire 3.024.237.698 versata dall’E.R.S.A.P. all’ISVEIMER; rigettava la domanda di condanna dei convenuti al pagamento in solido della somma di lire 2.180.798.048, pari alla metà del debito a carico dell’A.I.A. da essi garantito; la Regione Puglia impugnava detta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, la quale, con sentenza n. 2621/2019, pur ritenendo, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, provata l’esistenza delle fideiussioni rilasciate dai convenuti, F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11615/2020 ha rigettato la domanda della Regione Puglia, data l’estinzione delle Numero sezionale 1967/2023Numero di raccolta generale 18850/2023 garanzie annesse al credito, ai sensi dell’art. 1275 cod.civ., in Data pubblicazione 04/07/2023 considerazione della natura liberatoria dell’accollo; in particolare, la Corte ha rilevato che nell’atto di accollo il ricorso alla locuzione “accollante e unico debitore verso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]” mettesse in evidenza la natura non cumulativa dell’accollo, con la liberazione dell’A.I.A.; ha escluso che indicazioni in senso opposto potessero trarsi dalla delibera dell’E.R.S.A.P. n. 369 del 18 aprile 1990, il cui tenore letterale confermava, al contrario, che la volontà dell’ente era stata quella di obbligarsi in via esclusiva verso le banche al posto della società originariamente obbligata, onde metterla nelle condizioni di proseguire la sua attività produttiva, salvo poi recuperare dalla stessa le somme anticipate; pertanto, con l’adesione della banca creditrice ad una convenzione che prevedeva quale condizione espressa la liberazione dell’A.I.A., nel cui debito era subentrato l’accollante in veste di unico debitore, si era prodotto, ai sensi dell’art. 1273 cod.civ., l’effetto di liberare la debitrice originaria, di estinguere le garanzie fideiussorie, prestate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], e di precludere all’accollante la facoltà di surrogarsi al creditore nei confronti dei terzi garantiti, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1203, n. 3 e 1204 cod.civ.; tantomeno avrebbero potuto assumere rilevanza le sentenze del Tribunale di Bari e della Corte di appello di Bari emesse in sede di accertamento endofallimentare, non essendo in discussione il diritto dell’accollante di recuperare dall’accollato quanto pagato all’accollataria, ma la sorte delle garanzie fideiussorie prestate da terzi, dipendente dalla natura liberatoria dell’atto di accollo; la Regione Puglia ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi; resistono con separati controricorsi la Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11615/2020 Numero sezionale 1967/2023 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti Numero di raccolta generale 18850/2023Data pubblicazione 04/07/2023 di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis-1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1371 e 1273 cod.civ. nonché dell’art. 116 cod.proc.civ. in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.; la Regione Puglia lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una valutazione del senso letterale di alcune parole estrapolate dall’atto di accollo, omettendo di verificare se esse, nel significato attribuito loro, trovassero riscontro nel resto della dichiarazione negoziale; 2) con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché la sentenza recherebbe un'affermazione inconciliabile con la natura privativa dell’atto di accollo, in quanto la Corte d'Appello di Bari avrebbe rigettato l’appello fondando la decisione sulla natura liberatoria dell’accollo stipulato e poi a chiusura del provvedimento avrebbe riconosciuto il diritto della Regione Puglia di rivalersi, per le somme pagate da E.R.S.A.P. in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla originaria debitrice; quindi, la Corte avrebbe ammesso un diritto di regresso non contemplato nello schema dell’accollo di tipo liberatorio; 3) prima di scrutinare i motivi di ricorso, occorre esaminare la eccezione sollevata dai controricorrenti con le memorie, secondo cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privo dello ius F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 11615/2020 postulandi, in quanto mancherebbe la delibera della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1967/2023Numero di raccolta generale 18850/2023 regionale, cui l’art. 44 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce Data pubblicazione 04/07/2023 il potere di deliberare «in materia di liti attive e passive»; il Collegio ha accertato che il ricorso reca la delega a favore del difensore rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], presidente della Giunta regionale, ma non vi è alcuna menzione dell'autorizzazione a resistere, necessaria ai sensi dell'art. 44 [OSCURATO:PERSONA], secondo cui alla [OSCURATO:PERSONA] spetta di deliberare "in materia di liti attive e passive", con dizione analoga a quella prevista in altre regioni e stabilmente intesa da questa Corte nel senso che la Regione può "promuovere le liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta" (così Cass., Sez.Un., 8/05/2007, n. 10371; Cass. 11/01/ 2008, n. 480); ha considerato che, rispetto a vizi di rappresentanza ed autorizzazione, questa Corte ritiene che, per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass.19/01/2000, n. 560) e che, nel caso di specie, a fronte di eccezione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. (nella quale si è dato atto che non risulta richiamata nel ricorso né mai prodotta la delibera di G.R. di autorizzazione alla lite), nulla ha opposto la ricorrente, la quale, neppure, ai sensi dell’art. 372, 2° comma, cod.proc.civ. (applicabile nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in ragione della data di fissazione della trattazione del presente ricorso), ha provveduto, fino alla data di svolgimento dell’odierna adunanza, a produrre i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, onde sanare il difetto rilevato (cfr. Cass. 14/06/2022, n. 19185; Cass.17/06/2020, n. 11699); alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza dello ius postulandi; F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f