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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27433/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo \ i (1-t' C't C--` 1.11 Ji udito il sore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 28 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado — che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, ritenutane la penale responsabilità in ordine al :-.eato di cui agli artt. 368, 61 n. 9, cod. pen. (capo A); al reato di cui agli artt. 81, 479, secondo comma, 61, nn. 2 e 9, cod. pen. (capo B) e al reato di cui agli artt. 612, secondo comma, 61 n. 9, cod. pen. (capo C) — ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di calunnia e di minaccia grave, in quanto estinti per prescrizione.

La Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui al capo B, ha rideterminato la pena, concesso la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti deka parte civile.

2. La dinam ca dei fatti viene così ricostruita dai giudici di merito.

L'imputato, maresciallo dei Carabinieri e comandante della stazione di Arischia, si era recato in un bar incontrando [OSCURATO:PERSONA], persona a lui conosciuta per vicissitudini professionali e con la quale esistevano anche acredini di natura personale.

Nel fare ritorno presso la caserma dei Carabinieri e ritenendo probabile che la persona offesa potesse percorrere quel medesimo tratto di strada, aveva chiamato la sala operativa dei Carabinieri per richiedere l'intervento di una pattuglia per "un intervento delicato" e aveva dunque atteso la pattuglia, composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso un parcheggio e, quindi, unitamente a questa„ si era recato presso la caserma, aveva parcheggiato la propria auto nello spazio antistante e aveva indicato all'equipaggio dove parcheggiare la vettura di servizio.

Pochi istanti dopo, l'imputato, già fuori dalla propria autovettura, vista la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva intimato l'alt; il Ciano, fermata la propria autovettura, era sceso e si era diretto verso l'imputato, il quale a sua volta si era diretto anch'egli verso il Ciano.

A questo punto l'imputato, rivolgendosi con atteggiamento violento nei confronti del Ciano, gli aveva messo le mani al collo, lo aveva spinto verso la macchina e gli aveva sferrato un pugno in volto.

I carabinieri, Soldati e Micantonio, nel frattempo, scesi dall'autovettura con l'intento di dividere i due litiganti, avevano udito le seguenti frasi pronunciate dall'imputato mentre cercava di colpire la persona offesa: «ti stacco la testa, non mi rompere i coglioni, ti ammazzo, ti mando in galera» A queste parole il Ciano aveva replicato: «non ti vergogni con quella donna? Ora chiamo il colonnello e il capitano e te ne vai a fanculo da Arischia».

Successivamente era intervenuto il servizio 118, che aveva trasportato .1 Ciano presso il vicino presidio ospedaliero dove gli era stato diagnosticato «un trauma cranico regione parietale sinistra, contusione II e III dito mano sinistra».

Nella relazione di servizio del 1 marzo 2013 l'imputato aveva descritto i fatti avvenuti quel giorno rappresentando che «anche il Ciano sopraggiungeva a bordo della sua autovettura.

Questo scendendo dalla sua macchina, gesticolando si dirigeva verso di me dandomi una spinta.

Io, al fine di evitare il degenerare dei fatti, lo immobilizzavano contro la sua vettura, per poi lasciarlo immediatamente.

Preciso che nei precedenti fatti sono stato costretto dalle citate circostanze, esclusivamente all'uso della forza e non assolutamente al compimento di azioni violente o di rabbia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]».

La medesima descrizione veniva riprodotta nella querela presentata dall'imputato presso la stazione dei carabinieri e indirizzata al Procuratore della repubblica, nonché nell'informativa di reato del 20 marzo 2013 indirizzata alla Procura della repubblica di L'Aquila sottoscritta dal Perrotta.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C) valutando con superficialità le prove emerse nell'istruttoria dibattimentale e prescindendo da tutte le criticità evidenziate specificatamente con l'atto d'appello.

4. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per essere stato violato il diritto di difesa avendo il Tribunale rigettato l'istanza di rinvio per ottenere copia delle registrazioni dell'udienza del 23 gennaio 2015, istanza avanzata in ragione delle rilevate discrasie con le trascrizioni e non avendo la Corte d'appello reso alcuna motivazione sul punto.

5. Con il terzo motivo deduce l'intervenuta transazione con la parte civile e la remissione di querela da parte della stessa che avrebbe dovuto avere effetti anche con riferimento al delitto di cui al capo C) e alla liquidazione del relativo danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire il giorno stesso dell'udienza, alle ore 9.05, le proprie conclusioni scritte che, in quanto tardivamente depositate, non sono state esaminate.

2. Sono inammissibili, perché versate in fatto e generiche, le contestazioni di cui al primo motivo.

Il ricorrente lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione in punto di valutazione delle prove.

Egli, però, là dove denuncia, peraltro assertivamente, la scarsa attendibilità della persona . offesa, la contraddittorietà dehe dichiarazioni dei testi nonché, genericamente, i forti contrasti personali con il capitano [OSCURATO:PERSONA] che ha svolto le indagini e le presunte discrasie (che, però, non vengono neanche indicate) tra la relazione di servizio del Nor e quella "estratta in udienza dalla tasca del brigadiere Soldati", invoca, di fatto, una nuova e diversa interpretazione delle fonti di prova e adduce elementi che riguardano il merito della regiudicanda.

Si tratta di critiche che collidono con la natura del giudizio di legittimità, dal momento che la valutazione delle prove è devoluta ai giudici di merito e che la scelta da essi compiuta con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendtilità degli assunti difensivi, si sottrae al sindacato di ove sostenuta da una sufficiente motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica.

La valutazione della prova e, segnatamente, dell'attendibilità della persona offesa e delle deposizioni degli altri testi, è una questione di fatto la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609 - 01).

Con riferimento, in particolare, alla deposizione della persona offesa deve richiamarsi i: consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070-01) secondo cui le regole dettate dah'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve essere, ir tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Questi principi sono stati senz'altro tenuti presenti nella sentenza impugnata, che con motivazbne stringata, sufficiente e logica, anche ove letta in uno con la conforme sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo, ha dato ampiamente conto della logicità, coerenza, precisione delle circostanziate dichiarazioni della persona offesa e dei testi, confortate anche dagli ulteriori elementi probatori acquisiti nel processo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente sviluppa una censura solo accennata nel primo motivo e lamenta, reiterando quanto già lamentato in appello, la lesione del diritto di difesa dolendosi del fatto che il Tribunale, dopo aver in un primo momento, all'udienza del 12 luglio 2016, autorizzato il ricorrente a ottenere copia delle registrazioni dell'udienza del 23 gennaio 2015, dopo l'ennesimo rinvio disposto per consentire il rilascio delle copie richieste, aveva poi, da ultimo, rigettato l'istanza di rinvio e invitato le parti a concludere.

La doglianza è generica e come tale inammissibile in quanto il ricorrente non indica per nulla i passaggi delle trascrizioni che potrebbero presentare delle discrasie con quanto effettivamente dichiarato dai testi e riportato nella sentenza di primo grado né contesta la motivazione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto il testo della trascrizione delle dichiarazioni registrate chiaro, completo e conforme a quanto esposto in udienza dai testimoni, i carabinieri Soldati e Micantonio, considerati pienamente attendibili anche perché disinteressati alla vicenda.

Deve peraltro rilevarsi che, nella specie, non è riscontrabile la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa posto che, secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte di legittimità, «l'ordinamento non prevede nullità di ordine generale per incompletezza della documentazione di trascrizione e di testimonianze, poiché integra una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, solo la totale assenza di documentazione agli atti dibattimentali di raccolta della prova, ovvero la mancanza delle trascrizioni, per malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione con mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv 282803-01).

3. In ordine, infine, all'ultimo motivo di ricorso deve rilevarsi che il ricorrente fa riferimento ad una presunta remissione di querela che non produce, di cui non danno atto i giudici di merito e che mal si concilia con la costituzione di parte civile che, anche nelle conclusioni depositate nel presente giudizio, insiste nella propria domanda e non fa alcun cenno alla presunta remissione.

La deduzione, quindi, si appalesa dei tutto generica e priva del requisito di autosufficienza.

4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rapprese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo \ i (1-t' C't C--` 1.11 Ji udito il sore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 28 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado — che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, ritenutane la penale responsabilità in ordine al :-.eato di cui agli artt. 368, 61 n. 9, cod. pen. (capo A); al reato di cui agli artt. 81, 479, secondo comma, 61, nn. 2 e 9, cod. pen. (capo B) e al reato di cui agli artt. 612, secondo comma, 61 n. 9, cod. pen. (capo C) — ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di calunnia e di minaccia grave, in quanto estinti per prescrizione. La Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui al capo B, ha rideterminato la pena, concesso la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ha confermato la condanna al risarcimento del danno nei confronti deka parte civile. 2. La dinam ca dei fatti viene così ricostruita dai giudici di merito. L'imputato, maresciallo dei Carabinieri e comandante della stazione di Arischia, si era recato in un bar incontrando [OSCURATO:PERSONA], persona a lui conosciuta per vicissitudini professionali e con la quale esistevano anche acredini di natura personale. Nel fare ritorno presso la caserma dei Carabinieri e ritenendo probabile che la persona offesa potesse percorrere quel medesimo tratto di strada, aveva chiamato la sala operativa dei Carabinieri per richiedere l'intervento di una pattuglia per "un intervento delicato" e aveva dunque atteso la pattuglia, composta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso un parcheggio e, quindi, unitamente a questa„ si era recato presso la caserma, aveva parcheggiato la propria auto nello spazio antistante e aveva indicato all'equipaggio dove parcheggiare la vettura di servizio. Pochi istanti dopo, l'imputato, già fuori dalla propria autovettura, vista la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva intimato l'alt; il Ciano, fermata la propria autovettura, era sceso e si era diretto verso l'imputato, il quale a sua volta si era diretto anch'egli verso il Ciano. A questo punto l'imputato, rivolgendosi con atteggiamento violento nei confronti del Ciano, gli aveva messo le mani al collo, lo aveva spinto verso la macchina e gli aveva sferrato un pugno in volto. I carabinieri, Soldati e Micantonio, nel frattempo, scesi dall'autovettura con l'intento di dividere i due litiganti, avevano udito le seguenti frasi pronunciate dall'imputato mentre cercava di colpire la persona offesa: «ti stacco la testa, non mi rompere i coglioni, ti ammazzo, ti mando in galera» A queste parole il Ciano aveva replicato: «non ti vergogni con quella donna? Ora chiamo il colonnello e il capitano e te ne vai a fanculo da Arischia». Successivamente era intervenuto il servizio 118, che aveva trasportato .1 Ciano presso il vicino presidio ospedaliero dove gli era stato diagnosticato «un trauma cranico regione parietale sinistra, contusione II e III dito mano sinistra». Nella relazione di servizio del 1 marzo 2013 l'imputato aveva descritto i fatti avvenuti quel giorno rappresentando che «anche il Ciano sopraggiungeva a bordo della sua autovettura. Questo scendendo dalla sua macchina, gesticolando si dirigeva verso di me dandomi una spinta. Io, al fine di evitare il degenerare dei fatti, lo immobilizzavano contro la sua vettura, per poi lasciarlo immediatamente. Preciso che nei precedenti fatti sono stato costretto dalle citate circostanze, esclusivamente all'uso della forza e non assolutamente al compimento di azioni violente o di rabbia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]». La medesima descrizione veniva riprodotta nella querela presentata dall'imputato presso la stazione dei carabinieri e indirizzata al Procuratore della repubblica, nonché nell'informativa di reato del 20 marzo 2013 indirizzata alla Procura della repubblica di L'Aquila sottoscritta dal Perrotta. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato la prescrizione dei reati di cui ai capi A) e C) valutando con superficialità le prove emerse nell'istruttoria dibattimentale e prescindendo da tutte le criticità evidenziate specificatamente con l'atto d'appello. 4. Con il secondo motivo lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione per essere stato violato il diritto di difesa avendo il Tribunale rigettato l'istanza di rinvio per ottenere copia delle registrazioni dell'udienza del 23 gennaio 2015, istanza avanzata in ragione delle rilevate discrasie con le trascrizioni e non avendo la Corte d'appello reso alcuna motivazione sul punto. 5. Con il terzo motivo deduce l'intervenuta transazione con la parte civile e la remissione di querela da parte della stessa che avrebbe dovuto avere effetti anche con riferimento al delitto di cui al capo C) e alla liquidazione del relativo danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire il giorno stesso dell'udienza, alle ore 9.05, le proprie conclusioni scritte che, in quanto tardivamente depositate, non sono state esaminate. 2. Sono inammissibili, perché versate in fatto e generiche, le contestazioni di cui al primo motivo. Il ricorrente lamenta l'illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione in punto di valutazione delle prove. Egli, però, là dove denuncia, peraltro assertivamente, la scarsa attendibilità della persona . offesa, la contraddittorietà dehe dichiarazioni dei testi nonché, genericamente, i forti contrasti personali con il capitano [OSCURATO:PERSONA] che ha svolto le indagini e le presunte discrasie (che, però, non vengono neanche indicate) tra la relazione di servizio del Nor e quella "estratta in udienza dalla tasca del brigadiere Soldati", invoca, di fatto, una nuova e diversa interpretazione delle fonti di prova e adduce elementi che riguardano il merito della regiudicanda. Si tratta di critiche che collidono con la natura del giudizio di legittimità, dal momento che la valutazione delle prove è devoluta ai giudici di merito e che la scelta da essi compiuta con riguardo alla prevalenza di taluni elementi probatori rispetto ad altri, ovvero alla fondatezza o attendtilità degli assunti difensivi, si sottrae al sindacato di ove sostenuta da una sufficiente motivazione non contraddittoria o manifestamente illogica. La valutazione della prova e, segnatamente, dell'attendibilità della persona offesa e delle deposizioni degli altri testi, è una questione di fatto la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione, salvo che il giudice sia incorso in palesi contraddizioni. (Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) «o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità» (Sez. 4, n. 10153 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278609 - 01). Con riferimento, in particolare, alla deposizione della persona offesa deve richiamarsi i: consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/2/2020, Ciotti, Rv. 279070-01) secondo cui le regole dettate dah'art. 192, comma terzo, cod. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa le quali, anche da sole, possono essere poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve essere, ir tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Questi principi sono stati senz'altro tenuti presenti nella sentenza impugnata, che con motivazbne stringata, sufficiente e logica, anche ove letta in uno con la conforme sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo, ha dato ampiamente conto della logicità, coerenza, precisione delle circostanziate dichiarazioni della persona offesa e dei testi, confortate anche dagli ulteriori elementi probatori acquisiti nel processo. 2. Con il secondo motivo il ricorrente sviluppa una censura solo accennata nel primo motivo e lamenta, reiterando quanto già lamentato in appello, la lesione del diritto di difesa dolendosi del fatto che il Tribunale, dopo aver in un primo momento, all'udienza del 12 luglio 2016, autorizzato il ricorrente a ottenere copia delle registrazioni dell'udienza del 23 gennaio 2015, dopo l'ennesimo rinvio disposto per consentire il rilascio delle copie richieste, aveva poi, da ultimo, rigettato l'istanza di rinvio e invitato le parti a concludere. La doglianza è generica e come tale inammissibile in quanto il ricorrente non indica per nulla i passaggi delle trascrizioni che potrebbero presentare delle discrasie con quanto effettivamente dichiarato dai testi e riportato nella sentenza di primo grado né contesta la motivazione dei giudici di merito nella parte in cui hanno ritenuto il testo della trascrizione delle dichiarazioni registrate chiaro, completo e conforme a quanto esposto in udienza dai testimoni, i carabinieri Soldati e Micantonio, considerati pienamente attendibili anche perché disinteressati alla vicenda. Deve peraltro rilevarsi che, nella specie, non è riscontrabile la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa posto che, secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte di legittimità, «l'ordinamento non prevede nullità di ordine generale per incompletezza della documentazione di trascrizione e di testimonianze, poiché integra una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, solo la totale assenza di documentazione agli atti dibattimentali di raccolta della prova, ovvero la mancanza delle trascrizioni, per malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione con mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 4972 del 28/10/2021, dep. 2022, M., Rv 282803-01). 3. In ordine, infine, all'ultimo motivo di ricorso deve rilevarsi che il ricorrente fa riferimento ad una presunta remissione di querela che non produce, di cui non danno atto i giudici di merito e che mal si concilia con la costituzione di parte civile che, anche nelle conclusioni depositate nel presente giudizio, insiste nella propria domanda e non fa alcun cenno alla presunta remissione. La deduzione, quindi, si appalesa dei tutto generica e priva del requisito di autosufficienza. 4. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rapprese
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