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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12148/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni aggravate e di porto ingiustificato di arma impropria.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

4. Il rilievo della non manifesta infondatezza delle proposte censure impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputato aveva formulato doglianze afferenti tanto l'affermazione di responsabilità, che il diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale ha, invece, emesso declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello sostanzialmente accedendo ad una valutazione di (in)fondatezza dei motivi, analiticamente disaminati, in tal modo assumendo una statuizione fuori dei casi consentiti dalla legge.

A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978: in applicazione del principio questa Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).

Sicchè, se è vero che il ricorrente non ha introdotto specifici elementi di decisività, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un epilogo decisorio assunto fuori dei casi previsti dalla legge - fondate.

5. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione dei reati, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto - per il delitto sub a) - del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni aggravate e di porto ingiustificato di arma impropria. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 4. Il rilievo della non manifesta infondatezza delle proposte censure impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputato aveva formulato doglianze afferenti tanto l'affermazione di responsabilità, che il diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale ha, invece, emesso declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello sostanzialmente accedendo ad una valutazione di (in)fondatezza dei motivi, analiticamente disaminati, in tal modo assumendo una statuizione fuori dei casi consentiti dalla legge. A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978: in applicazione del principio questa Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili). Sicchè, se è vero che il ricorrente non ha introdotto specifici elementi di decisività, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un epilogo decisorio assunto fuori dei casi previsti dalla legge - fondate. 5. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione dei reati, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto - per il delitto sub a) - del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens
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