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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1977

Cassazione n. 22498/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in Torino il 20 marzo 2012); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnata cui si riferiscono le censure mosse; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigli4 estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1977 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato (fatto commesso in Torino il 20 marzo 2012); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, ossia perché prive: 1) di qualsiasi indicazione circa i punti della sentenza impugnata cui si riferiscono le censure mosse; 2) di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda; 3) di ogni confronto, men che meno critico, alle rationes decidendi della sentenza impugnata; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il Consigli4 estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris