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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26411/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31474/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1954, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. 23, n. 1222/19, depositata in data 11 marzo 2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente premette di essere cessionario di un credito di imposta Irpeg anno 1990, certo ed esigibile per euro 45.976.955, come risulta da scrittura con firma in autentica stipulata col curatore del fallimento del consorzio SilverKraftSCPA.

Il credito, la cui cessione era stata no tificat a all' A genzia delle entrate con raccomandata 7 ottobre 2009, era stato oggetto di parere da parte dell'Ufficio delle imposte d irette di [OSCURATO:PERSONA] c he confermava l'esistenza del credito d'imposta, ritenendolo appunto certo, liquido ed esigibile.

Pertanto l'Ufficio, l'undici maggio 1992 , proponeva alla competente I ntendenza di finanza di procedere a l rimborso. 2.Con atto n.

T9HCRB500558/559/561/563 l’Agenzia disconosceva per gli anni 2009, 2010 e 2011 il credito fiscale sopra indicato, utilizzato in compensazione delle imposte dovute per quegli anni.

Il disconoscimento era motivato dal rigetto del ricorso inerente il silenzio rifiuto relativo al credito stesso, accertato dalla CTP Asti con sentenza n.193/2/14.

A seguito di tale sentenza veniva proposto appello anch’esso rigettato, e rispetto alla sentenza di secondo grado pende ricorso in Cassazione.

Gli atti di disconoscimento erano impugnati con distinti ricorsi davanti alla CTP di Brescia, che provvedeva alla relativa riunione.

Veniva proposta in quel giudizio istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. in relazione al giudizio inerente alla sentenza emessa dalla CTP di Asti sopra richiamata.

La sospensione veniva disposta, ma la Corte di Cassazione annullava la stessa e il processo veniva quindi riassunto.

La CTP quindi rigettava i ricorsi, e la relativa sentenza veniva impugnata davanti alla CTR che a sua volta respingeva il gravame.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo il contribuente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 33 e 57 della l. 31 dicembre 1991, n.431 in relazione all’all'articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. il contribuente lamenta che la CTR avrebbe ritenuto che il credito d'imposta non si sia consolidato, in quanto gli artt. 33 e 57 della l. n.413/1991 consentirebbero all’ufficio di contestare i crediti di imposta risultanti dal condono, posto che le relative dichiarazioni integrative sarebbero revocabili.

Ad avviso del ricorrente invece ciò non era possibile.

In effetti l’art. 57 della citata legge stabilisce che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili.

A ciò va aggiunto che l’art.33 specifica che “la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazione d'imposta diverse o maggioridi quelle originariamente dichiarate.”.

A fronte di ciò la S.C. ha in plurime occasioni confermato la portata della suddetta irrevocabilità delle dichiarazioni.

Nella specie il credito in oggetto era stato inserito nella modello 760/1991 e successivamente riportato nella dichiarazione integrativa, come visto irrevocabile.

L’amministrazione poi aveva espressamente confermato la sussistenza del credito (proposta dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] dell’undici maggio 1992); a sua volta il [OSCURATO:PERSONA] rilevava in data 21 settembre 1996 come emergesse un credito sospeso dell’importo di L.89.023.098.000).

Lo stesso sarebbe stato al più sospeso dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di controlli.

Il SC ha poi chiarito che a fronte dell’indicazione del credito in dichiarazione e della successiva inerzia dell’amministrazione, si creano le condizioni per il silenzio rifiuto (Cass. 06/08/2002, n.11830).

2. Il motivo è infondato.

La questione attiene alla dichiarazione resa in data 5 giugno 1993.

Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza impugnata, a seguito di un processo verbale in cui si contestava la spettanza del credito fiscale in oggetto, la società presentava dichiarazione integrativa di rettifica, azzerando il credito.

Aldilà dell’effetto delle integrazioni che in quella sede vennero fatte sulla dichiarazione dei redditi del periodo in esame, resta il dato pacifico della dichiarazione della contribuente portante l’azzeramento del credito.

Circostanza determinate e successiva alla proposta di riconoscimento del credito avanzata all’Intendenza di Finanza da parte dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] (parere datato 7 marzo 1992 e proposta del successivo maggio).

Tale dichiarazione e relativo azzeramento non possono considerarsi affatto inficiati dal condono, che attiene alla definizione dei debiti fiscali, non dei crediti del contribuente.

La giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, ha infatti già chiarito che “il condono non può essere invocato per conseguire la ripetizione di somme già pagate, ma che si ritengono non dovute, "essendo del tutto estranea a tale disciplina la pretesa consolidazione dei crediti d'imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposta al vaglio dall'amministrazione finanziaria. (…) il condono, per sua natura ha incidenza sui debiti, non anche sui crediti tributari£ (Cass. n. 11571 del 17.05.2006).

Infatti q uesta S.C. ha più volte precisato che la disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze, a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati.

Di conseguenza non può invocarsi il condono per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute.

Peraltro "...del tutto estranea alla "ratio" di detta disciplina è la (pretesa) consolidazione di crediti d'imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria e che diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del più favorevole trattamento, presentando la prescritta dichiarazione integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle disposizioni della legge di condono e così definendo il rapporto per il periodo d'imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce (Cass. n. 11571 del 17.05.2006 )” (Cass. 03/12/2008, n.28667; conf.

Sez.

U - , Sentenza n. 16692 del 0 6/07/2017 (Rv. 644800 -01).

A fronte dunque della suddetta dichiarazione, le ulteriori questioni opposte dal ricorrente risultano infondate.

In particolare tale risulta la circostanza allegata, in base alla quale in data 21 settembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attestato che dalla liquidazione emergeva un rimborso di Lire 89.023.098.000 (peraltro fatto pacifico, visto che si riferiva alle risultanze dell’undici maggio 1992, quindi prima della dichiarazione, ed espressamente non consistente in riconoscimento visto che in base alla stessa ricostruzione del ricorrente si indicava altresì che il credito era “sospeso”).

Così come quella per cui nel 2007 l’Agenzia indicava che, nei confronti della Silverkraft, esisteva un credito d’imposta: anche in tal caso si tratta di fatti del tutto irrilevanti rispetto all’azzeramento del credito del 1993.

L’indicazione del 2007 era peraltro preceduta dalla risposta al curatore (datata 31 maggio 2004) con cui si faceva presente la sospensione e poi l’annullamento del rimborso, nonché era contemporanea alla pendenza del giudizio davanti al giudice ordinario (Tribunale e poi Corte d’Appello di Brescia).

Anche il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla formazione del silenzio-rifiuto in relazione al diritto al rimborso, è fuori luogo, dal momento che il presupposto del silenzio-rifiuto è costituito da una indicazione di credito seguita da inerzia dell’amministrazione, mentre nella specie alla indicazione è seguito l’azzeramento, e a quel punto anche l’eventuale inerzia non avrebbe consentito la formazione del silenzio-rifiuto per l’assenza di una delle due condizioni.

Ma in ogni caso inerzia non vi fu, visto che è provata la sospensione, l’annullamento (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e successivamente anche una risposta negativa alla richiesta del curatore del fallimento, con cui si dava atto espressamente del disconoscimento del credito per intervenuto annullamento (comunicazione 9 aprile 2004).

3. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da liquidarsi come in dispositivo. 4.Sussist ono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. Respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31474/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] il 16 luglio 1954, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. 23, n. 1222/19, depositata in data 11 marzo 2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorrente premette di essere cessionario di un credito di imposta Irpeg anno 1990, certo ed esigibile per euro 45.976.955, come risulta da scrittura con firma in autentica stipulata col curatore del fallimento del consorzio SilverKraftSCPA. Il credito, la cui cessione era stata no tificat a all' A genzia delle entrate con raccomandata 7 ottobre 2009, era stato oggetto di parere da parte dell'Ufficio delle imposte d irette di [OSCURATO:PERSONA] c he confermava l'esistenza del credito d'imposta, ritenendolo appunto certo, liquido ed esigibile. Pertanto l'Ufficio, l'undici maggio 1992 , proponeva alla competente I ntendenza di finanza di procedere a l rimborso. 2.Con atto n. T9HCRB500558/559/561/563 l’Agenzia disconosceva per gli anni 2009, 2010 e 2011 il credito fiscale sopra indicato, utilizzato in compensazione delle imposte dovute per quegli anni. Il disconoscimento era motivato dal rigetto del ricorso inerente il silenzio rifiuto relativo al credito stesso, accertato dalla CTP Asti con sentenza n.193/2/14. A seguito di tale sentenza veniva proposto appello anch’esso rigettato, e rispetto alla sentenza di secondo grado pende ricorso in Cassazione. Gli atti di disconoscimento erano impugnati con distinti ricorsi davanti alla CTP di Brescia, che provvedeva alla relativa riunione. Veniva proposta in quel giudizio istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. in relazione al giudizio inerente alla sentenza emessa dalla CTP di Asti sopra richiamata. La sospensione veniva disposta, ma la Corte di Cassazione annullava la stessa e il processo veniva quindi riassunto. La CTP quindi rigettava i ricorsi, e la relativa sentenza veniva impugnata davanti alla CTR che a sua volta respingeva il gravame. Avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo il contribuente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 33 e 57 della l. 31 dicembre 1991, n.431 in relazione all’all'articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. il contribuente lamenta che la CTR avrebbe ritenuto che il credito d'imposta non si sia consolidato, in quanto gli artt. 33 e 57 della l. n.413/1991 consentirebbero all’ufficio di contestare i crediti di imposta risultanti dal condono, posto che le relative dichiarazioni integrative sarebbero revocabili. Ad avviso del ricorrente invece ciò non era possibile. In effetti l’art. 57 della citata legge stabilisce che le dichiarazioni integrative sono irrevocabili. A ciò va aggiunto che l’art.33 specifica che “la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazione d'imposta diverse o maggioridi quelle originariamente dichiarate.”. A fronte di ciò la S.C. ha in plurime occasioni confermato la portata della suddetta irrevocabilità delle dichiarazioni. Nella specie il credito in oggetto era stato inserito nella modello 760/1991 e successivamente riportato nella dichiarazione integrativa, come visto irrevocabile. L’amministrazione poi aveva espressamente confermato la sussistenza del credito (proposta dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] dell’undici maggio 1992); a sua volta il [OSCURATO:PERSONA] rilevava in data 21 settembre 1996 come emergesse un credito sospeso dell’importo di L.89.023.098.000). Lo stesso sarebbe stato al più sospeso dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di controlli. Il SC ha poi chiarito che a fronte dell’indicazione del credito in dichiarazione e della successiva inerzia dell’amministrazione, si creano le condizioni per il silenzio rifiuto (Cass. 06/08/2002, n.11830). 2. Il motivo è infondato. La questione attiene alla dichiarazione resa in data 5 giugno 1993. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza impugnata, a seguito di un processo verbale in cui si contestava la spettanza del credito fiscale in oggetto, la società presentava dichiarazione integrativa di rettifica, azzerando il credito. Aldilà dell’effetto delle integrazioni che in quella sede vennero fatte sulla dichiarazione dei redditi del periodo in esame, resta il dato pacifico della dichiarazione della contribuente portante l’azzeramento del credito. Circostanza determinate e successiva alla proposta di riconoscimento del credito avanzata all’Intendenza di Finanza da parte dell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] (parere datato 7 marzo 1992 e proposta del successivo maggio). Tale dichiarazione e relativo azzeramento non possono considerarsi affatto inficiati dal condono, che attiene alla definizione dei debiti fiscali, non dei crediti del contribuente. La giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, ha infatti già chiarito che “il condono non può essere invocato per conseguire la ripetizione di somme già pagate, ma che si ritengono non dovute, "essendo del tutto estranea a tale disciplina la pretesa consolidazione dei crediti d'imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposta al vaglio dall'amministrazione finanziaria. (…) il condono, per sua natura ha incidenza sui debiti, non anche sui crediti tributari£ (Cass. n. 11571 del 17.05.2006). Infatti q uesta S.C. ha più volte precisato che la disciplina del condono tributario persegue il fine di definire le controversie pendenti e di prevenire eventuali future vertenze, a condizioni di particolare favore per il contribuente in relazione ai tributi non ancora pagati. Di conseguenza non può invocarsi il condono per conseguire la ripetizione di somme già pagate ed asseritamente non dovute. Peraltro "...del tutto estranea alla "ratio" di detta disciplina è la (pretesa) consolidazione di crediti d'imposta dichiarata dal contribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'Amministrazione finanziaria e che diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti, per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del più favorevole trattamento, presentando la prescritta dichiarazione integrativa, pagando gli importi dovuti in base alle disposizioni della legge di condono e così definendo il rapporto per il periodo d'imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce (Cass. n. 11571 del 17.05.2006 )” (Cass. 03/12/2008, n.28667; conf. Sez. U - , Sentenza n. 16692 del 0 6/07/2017 (Rv. 644800 -01). A fronte dunque della suddetta dichiarazione, le ulteriori questioni opposte dal ricorrente risultano infondate. In particolare tale risulta la circostanza allegata, in base alla quale in data 21 settembre 1996 il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attestato che dalla liquidazione emergeva un rimborso di Lire 89.023.098.000 (peraltro fatto pacifico, visto che si riferiva alle risultanze dell’undici maggio 1992, quindi prima della dichiarazione, ed espressamente non consistente in riconoscimento visto che in base alla stessa ricostruzione del ricorrente si indicava altresì che il credito era “sospeso”). Così come quella per cui nel 2007 l’Agenzia indicava che, nei confronti della Silverkraft, esisteva un credito d’imposta: anche in tal caso si tratta di fatti del tutto irrilevanti rispetto all’azzeramento del credito del 1993. L’indicazione del 2007 era peraltro preceduta dalla risposta al curatore (datata 31 maggio 2004) con cui si faceva presente la sospensione e poi l’annullamento del rimborso, nonché era contemporanea alla pendenza del giudizio davanti al giudice ordinario (Tribunale e poi Corte d’Appello di Brescia). Anche il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla formazione del silenzio-rifiuto in relazione al diritto al rimborso, è fuori luogo, dal momento che il presupposto del silenzio-rifiuto è costituito da una indicazione di credito seguita da inerzia dell’amministrazione, mentre nella specie alla indicazione è seguito l’azzeramento, e a quel punto anche l’eventuale inerzia non avrebbe consentito la formazione del silenzio-rifiuto per l’assenza di una delle due condizioni. Ma in ogni caso inerzia non vi fu, visto che è provata la sospensione, l’annullamento (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e successivamente anche una risposta negativa alla richiesta del curatore del fallimento, con cui si dava atto espressamente del disconoscimento del credito per intervenuto annullamento (comunicazione 9 aprile 2004). 3. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità da liquidarsi come in dispositivo. 4.Sussist ono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 13.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussis
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