CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24608/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., oggi [OSCURATO:PERSONA] S . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde Oggetto: ICI leasing unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Uffi cio Legale dell’Ente. –controricorrente – avverso la sentenza n. 11/02/ 2018 del la Co mmissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 3 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo che, decidendo sull'appello relativo all'accoglimento, da parte della Commissione tributaria provinciale di L'Aquila , de ll'impugnazione dell'avviso di accertamento Ici per l'anno 2010, notificato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento ad un immobile concesso in locazione finanziaria dalla allora società Leasint a [OSCURATO:SOCIETA]. (c.d. utilizzatore), con contratto già risolto nell'anno 2008, ha accolto il gravame del predetto Comune e, in riforma della sentenza di primo grado, ha r espinto l'originario ricorso della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare,ha ritenuto che il soggetto passivo dell'Ici sia senz’altro da identificare nel locatario , dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, potendo il locatore successivamente alla risoluzione solo pretendere un indennizzo dal locatario inadempiente. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggiIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , ricorre con tremotivi, illustrati d a successiva memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. CONSIDERATOCHE Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denunciala nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.111, secondo comma, Cost. e 101 cod.proc.civ., violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nonché degli artt. 32 e 33, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto l’appellata non costituita in giudizioin tal modoprivandola del diritto di difesa. Con il secondo motivo di ricorso,denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, d.lgs. n. 504 del 1992, 1, comma 672, l. n. 147 del 2013(legge di stabilità per il 2014), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente affermato nella pronuncia impugnata che in ipotesi, come quella oggetto d’esame, di mancata riconsegna del bene al locatore, a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini ICI non è il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile al locatore e non la società di leasing proprietaria dell’immobile. Con il terzo motivo di ricorso, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni proposta nel ricorso di introduttivo e puntualmente riproposta in quello d’ appello. Deduce, altresì, che come r isulta dalla sentenza impugnata l’appellato non si costituiva nel giudizio di secondo grado, nonostante rituale notificazione dell’atto di impugnazioneladdove, invece, dalla documentazione in atti emerge il contrario . La prima censura non è fondata. Laricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto instaurato il rapporto processuale e d evidenzia , al riguardo, di essersi regolarmente e tempestivamente costituita nel giudizio di secondo gradocon atto di controdeduzioni depositato in data 01/1272017 – ossia entro il termine di 10 giorni liberi prima dell’udienza di discussione , tenutasi il 14 /12/ 2017, come attestato dalla ricevuta di deposito n. C-1066/2017 rilasciata dalla Segreteria della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo . Nel ricorso, tuttavia, non si spiega se ed in quale misura l’errore possa essere considerato decisivo , nel senso che tra la erronea declaratoria di contumacia e la decisione emessa esistaeffettivamente un nesso causale tale che, senza quel l'errore , la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa. Unpregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd. prova di resistenza) risulta solamente predicato dall ’allora appellata , interamente vittoriosa in prime cure. Va, dunque, applicato il principio secondo cui La violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod.proc.civ., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata. (Cass. n. 22978/2015). La seconda censura non è fondata. La questione della individuazione del soggetto passivo dell'ICI relativamentead un bene immobile concesso in locazione finanziaria , in ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell'utilizzatore cui non facciaseguito l'immediata materiale restituzione del bene,è stata già esaminata da questa Corte. Il problema posto dalla ricorrente è quello di stabilire se , nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene,la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone. Nella fattispecie in oggetto di risulta, infatti, accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto in data 30/11/2008 per morosità della società locataria, [OSCURATO:SOCIETA]., e l'immobile fu restituito alla locatrice soltanto successivamente per cui il bene è rimasto nella disponibilità e nel godimento esclusivi del locatario (anche) per l’intero periodo d’imposta 2010 . Ai sensi dell'art.4 del d. lgs. n. 504 del 92 , per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto . L'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, a pr opri a volta, prevede che Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto . Per effetto di quanto previsto dalla normativa sulla soggettività passiva dell’ICI e poi dell'IMU (l'art. 9, comma 1 del citato decreto, formulato in termini identici a quelli dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992, in materia di ICI), ciò che l'art. 8 del citato n. 23 del 2011 chiama possesso ha un contenuto diverso (perché più ampio) della nozione, di delineata dall'art. 1140, primo comma, c od . c iv . , di possesso .Sul punto controverso possono essere richiamate le numerose pronunce della Corte che, superando un orientamento minoritario (Cass. n. 19166/2019) poggiante su l principio di ultrattività del contratto, hanno affermato il principio , ormai più che consolidato, secondo cui In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. (Cass. n. 29973/2019 ed altre). Va, quindi,ribadito quanto espresso nitidamente dalla richiamata sentenza n. 29973/2019 e dunque che con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari . Tale principi o , d'altra parte , ancorché espresso da un indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell'IMU, ben può trovare applicazione in materia di ICI (Cass. n. 22123/2020), perché ciò che assume rilevanza,ai fini impositivi qui considerati, non è la detenzione materiale del bene da parte dell'utilizzatore che sia rimasto – abusivamente - nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata(v. anche Cass. n. 29658/2021). Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievidifensivi esposti dalla ricorrente, appare evidente che la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che il proprietario del cespit e - abusivamente – occupato dall’utilizzatore fosse comunque tenuto al pagamento dell'imposta, appare del tutto in linea con la sopra ricordata giurisprudenza di legittimità. La terza censura è, invece, fondata e merita accoglimento. La ricorrente fondatamente si d uole , ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., dell a nullità in parte qua della decisione per omess o esame, da parte del giudice del gravame, della – subordinata - domanda di disapplicazione delle sanzioniper l’obiettiva incertezza del quadro normativo. La CTR non si è pronunciata,in violazione dell'alt 112 c.p.c., sull e contestazioni sollevatedalla contribuente con riguardo agli interessi e alle sanzioni rimaste assorbite in primo grado per effetto dell'accoglimento del ricorso e riproposta in sede di gravame come emerge dalla trascrizione dell'atto riportata nel ricors o per cassazione (pag. 26) e nella memoria illustrativa (pag.3) in ossequio al principio di autosufficienza P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo del ricorso, rigetta i restanti motivi, cassa la decisione impugnata e rinvi a alla C orte di giust izia tributaria di secondo grado dell' Abruzzo , in diversa composizione , per l'esam