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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 agosto 1966

Cassazione n. 12764/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1966 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona della Referente per il contenzioso, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 10 maggio 2021, che ha parzialmente accolto il reclamo formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli resa il 18 ottobre 2017, che aveva accolto parzialmente l'istanza-reclamo avanzata dal suddetto Capasso ai sensi dell'art. 35 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) riconoscendogli, a titolo di risarcimento del danno per detenzione patita in modo difforme dall'art. 3 CEDU durante il tempo precisato nell'atto, giorni 33 di riduzione della pena detentiva espianda.

Il Tribunale, con l'accoglimento parziale, ha riconosciuto a Capasso il rimedio risarcitorio anche in relazione al periodo dal 23 maggio 2012 al 3 marzo 2015, liquidando in favore del reclamante la somma di euro 8.152,00, mentre ha rigettato il reclamo in relazione al periodo dal 4 marzo al 7 luglio 2015.

L'impugnazione avverso tale provvedimento, presentata al Tribunale di sorveglianza, qualificata come ricorso, è stata trasmessa alla Corte di cassazione.

2. Il ricorso è stato proposto, per l'Amministrazione, personalmente dal funzionario indicato, nella qualità, senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., però, esige che la parte, privata o pubblica, proponga l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi in modo che essi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Il non avere osservato tale precetto determina anche per il Ministero della giustizia la natura personale del ricorso, siccome non proposto per il tramite del difensore abilitato (che per l'Amministrazione è dall'ordinamento individuato in via primaria individuato nell'Avvocatura dello Stato).

Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; v.

Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2018, Aiello, Rv. 272010, 272011, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di 2 /, illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione).

Questa conclusione non è contrastata dall'approdo raggiunto in tema di reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che abbia accolto l'istanza avanzata dal detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, reclamo che l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 - 01): il principio espresso, invero, riguarda la fase processuale innescata dal reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, da trattarsi innanzi al tribunale di sorveglianza, non quella inerente al susseguente ed eventuale giudizio di legittimità, da attivarsi con il ricorso regolato dall'art. 613 cit.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

3. All'inammissibilità del ricorso non seguono statuizioni di condanna ex art. 616 cod. proc. proc. pen., in ragione della natura pubblica della parte e della funzione (quale plesso amministrativo preposto alla custodia dei detenuti, partecipe della realizzazione delle finalità costituzionali della pena) in relazione a cui la medesima ha partecipato al procedimento.

Si è in tal senso chiarito specificamente che il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, cit., Rv. 271650 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1966 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona della Referente per il contenzioso, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 10 maggio 2021, che ha parzialmente accolto il reclamo formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli resa il 18 ottobre 2017, che aveva accolto parzialmente l'istanza-reclamo avanzata dal suddetto Capasso ai sensi dell'art. 35 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) riconoscendogli, a titolo di risarcimento del danno per detenzione patita in modo difforme dall'art. 3 CEDU durante il tempo precisato nell'atto, giorni 33 di riduzione della pena detentiva espianda. Il Tribunale, con l'accoglimento parziale, ha riconosciuto a Capasso il rimedio risarcitorio anche in relazione al periodo dal 23 maggio 2012 al 3 marzo 2015, liquidando in favore del reclamante la somma di euro 8.152,00, mentre ha rigettato il reclamo in relazione al periodo dal 4 marzo al 7 luglio 2015. L'impugnazione avverso tale provvedimento, presentata al Tribunale di sorveglianza, qualificata come ricorso, è stata trasmessa alla Corte di cassazione. 2. Il ricorso è stato proposto, per l'Amministrazione, personalmente dal funzionario indicato, nella qualità, senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., però, esige che la parte, privata o pubblica, proponga l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi in modo che essi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il non avere osservato tale precetto determina anche per il Ministero della giustizia la natura personale del ricorso, siccome non proposto per il tramite del difensore abilitato (che per l'Amministrazione è dall'ordinamento individuato in via primaria individuato nell'Avvocatura dello Stato). Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, deo. 2018, Aiello, Rv. 272010, 272011, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di 2 /, illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione). Questa conclusione non è contrastata dall'approdo raggiunto in tema di reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che abbia accolto l'istanza avanzata dal detenuto per ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione, reclamo che l'Amministrazione penitenziaria è legittimata a proporre ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., senza il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 - 01): il principio espresso, invero, riguarda la fase processuale innescata dal reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, da trattarsi innanzi al tribunale di sorveglianza, non quella inerente al susseguente ed eventuale giudizio di legittimità, da attivarsi con il ricorso regolato dall'art. 613 cit. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 3. All'inammissibilità del ricorso non seguono statuizioni di condanna ex art. 616 cod. proc. proc. pen., in ragione della natura pubblica della parte e della funzione (quale plesso amministrativo preposto alla custodia dei detenuti, partecipe della realizzazione delle finalità costituzionali della pena) in relazione a cui la medesima ha partecipato al procedimento. Si è in tal senso chiarito specificamente che il Ministero della Giustizia, ricorrente per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. pen., non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, cit., Rv. 271650 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il
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