CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Urbania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello dì Ancona del 19/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino del 17 gennaio 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato con riferimento ai fatti commessi in data 29 settembre 2011 essendo il reato estinto per prescrizione, e confermato per il resto l'impugnata sentenza. 2.11 Martinelli è stato condannato per il reato p.e.p. dagli artt. 81 cod. pen. e 2 d. lgvo n. 74 del 2000 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, e in tempi diversi, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali unificate relative agli esercizi 2010 e 2011 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse dalla ASD [OSCURATO:PERSONA] relative ad operazioni di sponsorizzazioni inesistenti. 3 Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 4.Nel primo motivo di ricorso deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche per vizio di travisamento della prova ex art., 606 lettera e). Secondo la prospettazione difensiva la Corte d'appello avrebbe omesso attribuire la giusta valenza probatoria alle ricevute di pagamento delle somme corrispondenti alle fatture e di considerare che la firma di dette ricevute non risulta disconosciuta. I giudici d'appello, inoltre, avrebbero omesso di considerare che lo stesso testimone del pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ignorava che la pubblicità per la quale era avvenuto il pagamento non sarebbe avvenuta per mancanza della squadra. Da tali omissioni sarebbe dunque discesa l'illogicità e l'incoerenza della decisione impugnata. 5.Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza ella fattispecie contestata; in particolare si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo del reato attesa l'ignoranza da parte del Martinelli della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture utilizzate. 6.Nel terzo motivo sì lamenta il medesimo vizio dì violazione di legge in relazione al mancato rispetto del principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio, lamentando, di fatto che la decisione censurata avrebbe riconosciuto colpevole il Martinelli a prescindere da un quadro probatorio univoco in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivi di ricorso, trattabili unitariamente, sono da ritenere inammissibili.La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, valutato l'intero compendio probatorio, spiegato dalle emergenze dibattimentali è stato accertato che, l'associazione sportiva ASD [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva in realtà nessuna attività limitandosi ad emettere fatture inesistenti. Rispetto a tale trama argomentativa, nulla di specifico è stato dedotto. Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere una violazione di legge o un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentatívo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 de116/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. I, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisìone dì primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice dì legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Quanto alla doglianze relativa alla omessa pronuncia in ordine alla censura sollevata in relazione all'elemento soggettivo va ribadito il costate principio di Questa Corte in base al quale in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01) Ebbene, nella motivazione si è dato conto del dato oggettivo della mancanza nell'istruttoria dibattimentale dell'emergenza di elementi in grado di comprovare, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, che questi non fosse consapevole della inesistenza della sponsorizzazione, e che, la sua sponsorizzazione andasse eventualmente a sostenere un'atra associazione sportiva gestita dal Neri, Presidente della [OSCURATO:PERSONA] giacché era invece emerso che le somme corrispettivo della sponsorizzazione non erano state versate, elemento dal quale logicamente ì Giudici di merito hanno desunto la consapevolezza , il capo al ihartinelli del carattere non reale delle operazioni. Quanto al profilo relativo alla ínidone.ta el compendio probatorio a sostenere, b. al di là di ogni ragionevole dubbio,ve o e parimenti da ritenere inammissibile poiché generico e volto ad ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio inammissibile in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da illogicità e contraddittorietà. 5. Per questi motivi di ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato/al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della cassa delle ammende.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese