CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IG, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lirappresenta e difende- ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A.-intimati-avverso la SENTENZA n. 2956/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DIROMA il 13/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 16167/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 8182/2026Data pubblicazione 02/04/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/03/2026Massimo Falabellla