CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6532-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] G.S. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 546/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 06532 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli artt.132 c.p.c. e 36 d.lgs.546/92 nonché, in subordine, violazione dell'art. 2946 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Veneto, in causa su intimazione di pagamento ex art.50 d.P.R. 600/73 emessa da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] GS di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc relativamente a tre cartelle "portanti tributi erariali, Iva, Irap, ritenute alla fonte, oltre correlati interessi e sanzioni", dichiarava "inammissibile" l'appello proposto da essa ricorrente contro la sentenza di primo grado di accoglimento dell'eccezione di prescrizione delle pretese erariali. 1.1. Si legge nella sentenza impugnata: "esaminata la documentazione esistente prodotta e richiamata, le doglianze del ricorrente, specificate in appello ma non diverse da quanto espresso in primo grado e comunque non del tutto pertinenti al caso, tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza, sentite le parti, confermando quanto espresso dalla Corte di Cassazione nella sua del 2016 n.339, non riscontrando nulla di nuovo in quanto espresso dal ricorrente, ritenendo pertinente quanto richiamato dal d.lgs. 112 1999, agli artt. 19 e 20, essendo collegati solo ai rapporti tra concessionario ed ente impositore, sposando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel suo arresto n.280 del 2005, PQM dichiara inammissibile il ricorso"; 2. la contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. il primo motivo è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia con le frasi sopra riportate. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche, prive di riferimento ai motivi di appello e al relativo esame, talora obiettivamente incomprensibili. Così in particolare non è comprensibile il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 399 del 2016 la quale è così massimata: "In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento". E così neppure è comprensibile il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 280/2005 con la quale la è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Né per superare il deficit motivazionale basta la frase: "tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza". E' stato molte volte da questa Corte precisato che "In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. (Sez. 5-, sentenza n.24452 del 05/10/2018); 2. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame, 3. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma