CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 14896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di procedersi alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !IMMO 1. L Corte di Cassazione con sentenza n. 39535 del 13 luglio 2022 liquidava le spese sostenute dalla sola parte civile "[OSCURATO:PERSONA]" e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte civile che aveva revocato la sua costituzione esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma non di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione dell'errore materiale correlato alla omessa considerazione, quanto alla liquidazione delle spese della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso difesa che aveva revocato la costituzione solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il collegio, rilevata la sussistenza dell'errore materiale nei termini dedotti, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n.39535/2022 del 13/7/2022, sul ricorso n.26373/2021 di Gelosia« Roberto+1, nel senso che, deve essere inserita la «condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n.39535/2022 del 13/7/2022, sul ricorso n.26373/2021 di [OSCURATO:PERSONA] +1, nel senso che, deve essere inserita la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023, L'este