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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09291/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONE; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. In data 13 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava all'imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali aggravate; reati unificati dal vincolo della continuazione, con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione con il reato satellite e la riduzione per il rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen., laddove i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione sono indicati alla lettera del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.).

3.1. Il legislatore processuale, con legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal successivo 3 agosto, ha infatti inteso limitare la facoltà di impugnazione delle parti, in caso di accordo sulla pena da irrogare, ai vizi della volontà espressa dall'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Mentre tutti i vizi di motivazione della sentenza, compresa la sua mancanza, sono esclusi dall'elenco tassativo dei motivi deducibili.

3.2. Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo del comma 5 bis, secondo periodo, dell'art. 610 cod. proc. pen., senza formalità, ovvero con procedura de plano.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di CROTONE; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. In data 13 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava all'imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali aggravate; reati unificati dal vincolo della continuazione, con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, l'aumento per la continuazione con il reato satellite e la riduzione per il rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente manifesta illogicità della motivazione, richiamando peraltro la lettera b), del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen., laddove i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione sono indicati alla lettera del comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.). 3.1. Il legislatore processuale, con legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal successivo 3 agosto, ha infatti inteso limitare la facoltà di impugnazione delle parti, in caso di accordo sulla pena da irrogare, ai vizi della volontà espressa dall'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Mentre tutti i vizi di motivazione della sentenza, compresa la sua mancanza, sono esclusi dall'elenco tassativo dei motivi deducibili. 3.2. Tale inammissibilità deve essere delibata, ai sensi di quanto dispone il testo del comma 5 bis, secondo periodo, dell'art. 610 cod. proc. pen., senza formalità, ovvero con procedura de plano. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
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