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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37164/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’annullamentocon rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatoaffidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo,denuncia violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, in mancanza diun’impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha rilevato d’ufficio, in senso deteriore per esso ricorrente, l’errore compiuto dal giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorio, nella misura in cui ha operato la diminuzione per il rito abbreviato prescelto nellamisura della metà e non già di un terzo.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. poiché la valutazione della decisioneimpugnata sulla non particolare tenuità del fatto non si sarebbe fondata sulla condotta posta in esserebensì, in maniera congetturale, sulla finalizzazione della stessaalla commissione di una serie indeterminata di reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre esaminare, per ragioni di priorità logica, innanzitutto il secondo motivo di ricorso, che deve essere disatteso per quanto di seguito osservato.

Nell’indicare le coordinate generali entro le quali deve essere compiuta la valutazione del giudice ex art. 131-biscod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato, nella fondamentale sentenza “Tushaj”, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo(Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590 ).

Nella fattispecie in esame, la decisione impugnata ha logicamente argomentato in ordine alla gravità della condotta dell’imputato, non facendo riferimento, come assume la difesa dello stesso, soloa ipotetiche condotte illecite successive cui la denuncia di smarrimento di una patente mai posseduta era orientata, quantoalla dimensione finalistica della condotta illecita accertata, che peraltro era anteriore di ben due annirispetto ai fatti , come valorizzato in modo congruodalle stesse decisioni di merito. 2.Il primo motivo non è fondato.

Al riguardo occorre considerare che la Corte d’Appell o ha condannato il ricorrente ad una pena finale uguale (pari a tre mesi di reclusione) a quella irrogata in primo grado, partendo, tuttavia, da una pena base più favorevole (mesi sei di reclusione in luogo di mesi nove).

L’intervento compiuto quindi in meliusdalla decisione impugnata sulla pena base implica (ferma la necessità, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, di non aumentare la pena complessiva), cheil giudizio sulla entità delle diminuzioni per le circostanze attenuanti o per il rito non era vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo (o proporzionale), dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente(cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari,Rv. 284311, la quale ha affermato il principio in forza del quale nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peiusla decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto, mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante,operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice).

Del resto, in mancanza di indicazioni contenute nella pronuncia di primo grado sulle modalità con le quali essa era pervenuta, a fronte di unapena base di mesi nove di reclusione,ad una pena finale di mesi tre di reclusione, è solo congetturale il ragionamento compiuto dalla difesa nel senso che la riduzione di tremesi fosse dovuta alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, dunque, ad un errore nella riduzione premiale per il rito abbreviato nella misura della metà e non di un terzo.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l’annullamentocon rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; lette le conclusioni scritte con le quali il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputatoaffidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo,denuncia violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto, in mancanza diun’impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha rilevato d’ufficio, in senso deteriore per esso ricorrente, l’errore compiuto dal giudice di primo grado nella determinazione del trattamento sanzionatorio, nella misura in cui ha operato la diminuzione per il rito abbreviato prescelto nellamisura della metà e non già di un terzo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. poiché la valutazione della decisioneimpugnata sulla non particolare tenuità del fatto non si sarebbe fondata sulla condotta posta in esserebensì, in maniera congetturale, sulla finalizzazione della stessaalla commissione di una serie indeterminata di reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre esaminare, per ragioni di priorità logica, innanzitutto il secondo motivo di ricorso, che deve essere disatteso per quanto di seguito osservato. Nell’indicare le coordinate generali entro le quali deve essere compiuta la valutazione del giudice ex art. 131-biscod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato, nella fondamentale sentenza “Tushaj”, che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj,Rv. 266590 ). Nella fattispecie in esame, la decisione impugnata ha logicamente argomentato in ordine alla gravità della condotta dell’imputato, non facendo riferimento, come assume la difesa dello stesso, soloa ipotetiche condotte illecite successive cui la denuncia di smarrimento di una patente mai posseduta era orientata, quantoalla dimensione finalistica della condotta illecita accertata, che peraltro era anteriore di ben due annirispetto ai fatti , come valorizzato in modo congruodalle stesse decisioni di merito. 2.Il primo motivo non è fondato. Al riguardo occorre considerare che la Corte d’Appell o ha condannato il ricorrente ad una pena finale uguale (pari a tre mesi di reclusione) a quella irrogata in primo grado, partendo, tuttavia, da una pena base più favorevole (mesi sei di reclusione in luogo di mesi nove). L’intervento compiuto quindi in meliusdalla decisione impugnata sulla pena base implica (ferma la necessità, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, di non aumentare la pena complessiva), cheil giudizio sulla entità delle diminuzioni per le circostanze attenuanti o per il rito non era vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo (o proporzionale), dalle determinazioni assunte al riguardo dal giudice precedente(cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022, dep. 2023, Cundari,Rv. 284311, la quale ha affermato il principio in forza del quale nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peiusla decisione del giudice di appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena per il reato ascritto, mediante la riduzione della pena base, l'esclusione della recidiva e l'effettuazione del bilanciamento, in precedenza omesso, tra le attenuanti generiche e la residua aggravante,operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice). Del resto, in mancanza di indicazioni contenute nella pronuncia di primo grado sulle modalità con le quali essa era pervenuta, a fronte di unapena base di mesi nove di reclusione,ad una pena finale di mesi tre di reclusione, è solo congetturale il ragionamento compiuto dalla difesa nel senso che la riduzione di tremesi fosse dovuta alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e, dunque, ad un errore nella riduzione premiale per il rito abbreviato nella misura della metà e non di un terzo. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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