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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 29489/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23499/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma viale G. Mazzini, 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 1207/2017 depositata il 13/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. i contribuenti sopra indicati, pensionati ed ex dipendenti INPS, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma per ottenere il rimborso delle maggiori somme trattenute sulla pensione complementare erogata dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;

2. la C.T.P. di Roma rigettò la domanda con sentenza (n. 27167/48/15), confermata dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha disatteso l’appello dei contribuenti svolgendo le seguenti considerazione: (i) ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono inammissibili tutte le domande proposte oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento; (ii) nel merito, il trattamento tributario agevolato previsto dal sesto comma dell’articolo 11, per i dipendenti del settore privato, non può essere fondatamente applicato nella specie perché, da un lato, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 2, lett. p), della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti della pubblica amministrazione si applica esclusivamente ed integralmente la previgente disciplina; dall’altro, è ormai scaduto inutilmente il termine per l’esercizio della delega normativa, sicché ai dipendenti del settore pubblico non possono essere riconosciute le agevolazioni fiscali previste per il settore privato;

3. i contribuenti hanno proposto ricorso, con un motivo, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia ha resistito con controricorso;

4. la Corte, in diversa composizione, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 25/05/2021, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo; Considerato che: a. non è fondata l’eccezione dell’ufficio di “inammissibilità” del ricorso delle parti private per carenza della procura speciale in allegato alle copie del ricorso per cassazione notificate all’Agenzia delle entrate.

Infatti, detto che dal fascicolo d’ufficio risulta che le procure speciali sono incorporate all’originale del ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria della Corte e inserito del fascicolo d’ufficio, è soltanto il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, a sezioni unite, ha enunciato il principio che «La procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c od . proc. c iv ., se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale» (Cass. Sez.

U, 19/11/2021, n. 35466);

1. con l’unico motivo di ricorso [«I.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23, commi 5 e 7 del d.lgs. n. 252/2005 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. – Interpretazione in contrasto con i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte (Cass. n. 10842/2005; Cass. n. 18056 del 04.08.2010; Cass. n. 19858 del 05.10.2016)»], i ricorrenti assumono di essere tutti ex dipendenti Enpas ed Inpdap, confluiti nell’Inps, gestione separata ex Inpdap, e quindi di essere destinatari di un trattamento pensionistico complementare, tassato con aliquota ordinaria, sulla base imponibile dell’87,50 per cento dell’ammontare della pensione, e di avere chiesto che detto trattamento integrativo fosseassoggettato al regime più favorevole (che prevede un’aliquota base del 15 per cento, progressivamente ridotta in ragione degli anni di contribuzione), di cui al sesto comma dell’articolo 11, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (laddove nella narrativa del ricorso per cassazione [cfr. pag. 3] la domanda di ripetizione riguarda le maggiori somme versate dall’Inps, quale sostituto d’imposta, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ciò premesso, i ricorrenti si dolgono del fatto che la decisione della C.T.R., che nega l’applicazione del regime fiscale agevolato agli dipendenti del settore pubblico, si porrebbe in contrasto con i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 53, Cost., il cui rispetto, per la giurisprudenza di legittimità, impone un trattamento fiscale omogeneo delle pensioni complementari o integrative pubbliche e private;

1.1. il motivo non è fondato;

1.2. la statuizione della C.T.R. è conforme a diritto, sia pure per una preliminare ragione, non rilevata dal giudice di appello, il che comporta la necessità della correzione della motivazione della sentenza qui impugnata.

Per il consolidato indirizzo della Corte (ex multis Cass. 24/10/2019, n. 27377) «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato»; (in senso conforme, ex multis, Cass. 22/02/2021, 4716; Cass. 30/09/2020, n. 20719; Cass.13/12/2018, n. 32263; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass.20/03/2000, n. 3250);

1.3. nella fattispecie concreta, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio dei quali come suaccennato la Corte ha preso visione, la domanda giudiziale di rimborso non indica gli importi versati, l’epoca dei diversi versamenti operati dal sostituto d’imposta, l’ammontare dell’imposta applicata, l’entità di quella che sarebbe stato legittimo applicare, e, infine, nemmeno la determinazione delle somme chieste in restituzione.

Non sono nemmeno allegate agli atti le istanze di rimborso proposte in sede amministrativa, sulle quali si sarebbe formato il diniego dell’ente impositore.

In sostanza siamo al cospetto di pretese del tutto generiche, prive dei requisiti minimi propri di una richiesta di rimborso, come tali non idonee a provocare la formazione del silenzio rifiuto da parte del fisco, quale presupposto processuale (la cui carenza è dunque rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto incidente sull 'ammissibilità della domanda giudiziale e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto processuale) dell’impugnativa giudiziaria del medesimo atto di diniego, nella specie insussistente ( Cass. , 21/02/2020 , n. 4565 ; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. Sez. 5, 20/03/2000 , n. 3250 ) , donde la legittimità della decisione del giudice tributario di merito, reiettiva della pretesa dei contribuenti;

2. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23499/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma viale G. Mazzini, 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1207/2017 depositata il 13/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. i contribuenti sopra indicati, pensionati ed ex dipendenti INPS, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma per ottenere il rimborso delle maggiori somme trattenute sulla pensione complementare erogata dal Fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; 2. la C.T.P. di Roma rigettò la domanda con sentenza (n. 27167/48/15), confermata dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha disatteso l’appello dei contribuenti svolgendo le seguenti considerazione: (i) ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono inammissibili tutte le domande proposte oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento; (ii) nel merito, il trattamento tributario agevolato previsto dal sesto comma dell’articolo 11, per i dipendenti del settore privato, non può essere fondatamente applicato nella specie perché, da un lato, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 2, lett. p), della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti della pubblica amministrazione si applica esclusivamente ed integralmente la previgente disciplina; dall’altro, è ormai scaduto inutilmente il termine per l’esercizio della delega normativa, sicché ai dipendenti del settore pubblico non possono essere riconosciute le agevolazioni fiscali previste per il settore privato; 3. i contribuenti hanno proposto ricorso, con un motivo, illustrato con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia ha resistito con controricorso; 4. la Corte, in diversa composizione, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 25/05/2021, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo; Considerato che: a. non è fondata l’eccezione dell’ufficio di “inammissibilità” del ricorso delle parti private per carenza della procura speciale in allegato alle copie del ricorso per cassazione notificate all’Agenzia delle entrate. Infatti, detto che dal fascicolo d’ufficio risulta che le procure speciali sono incorporate all’originale del ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria della Corte e inserito del fascicolo d’ufficio, è soltanto il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, a sezioni unite, ha enunciato il principio che «La procura ex artt. 83, terzo comma, e 365 c od . proc. c iv ., se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale» (Cass. Sez. U, 19/11/2021, n. 35466); 1. con l’unico motivo di ricorso [«I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 6 e 23, commi 5 e 7 del d.lgs. n. 252/2005 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. – Interpretazione in contrasto con i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte (Cass. n. 10842/2005; Cass. n. 18056 del 04.08.2010; Cass. n. 19858 del 05.10.2016)»], i ricorrenti assumono di essere tutti ex dipendenti Enpas ed Inpdap, confluiti nell’Inps, gestione separata ex Inpdap, e quindi di essere destinatari di un trattamento pensionistico complementare, tassato con aliquota ordinaria, sulla base imponibile dell’87,50 per cento dell’ammontare della pensione, e di avere chiesto che detto trattamento integrativo fosseassoggettato al regime più favorevole (che prevede un’aliquota base del 15 per cento, progressivamente ridotta in ragione degli anni di contribuzione), di cui al sesto comma dell’articolo 11, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (laddove nella narrativa del ricorso per cassazione [cfr. pag. 3] la domanda di ripetizione riguarda le maggiori somme versate dall’Inps, quale sostituto d’imposta, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ciò premesso, i ricorrenti si dolgono del fatto che la decisione della C.T.R., che nega l’applicazione del regime fiscale agevolato agli dipendenti del settore pubblico, si porrebbe in contrasto con i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 53, Cost., il cui rispetto, per la giurisprudenza di legittimità, impone un trattamento fiscale omogeneo delle pensioni complementari o integrative pubbliche e private; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. la statuizione della C.T.R. è conforme a diritto, sia pure per una preliminare ragione, non rilevata dal giudice di appello, il che comporta la necessità della correzione della motivazione della sentenza qui impugnata. Per il consolidato indirizzo della Corte (ex multis Cass. 24/10/2019, n. 27377) «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato»; (in senso conforme, ex multis, Cass. 22/02/2021, 4716; Cass. 30/09/2020, n. 20719; Cass.13/12/2018, n. 32263; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass.20/03/2000, n. 3250); 1.3. nella fattispecie concreta, come risulta dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio dei quali come suaccennato la Corte ha preso visione, la domanda giudiziale di rimborso non indica gli importi versati, l’epoca dei diversi versamenti operati dal sostituto d’imposta, l’ammontare dell’imposta applicata, l’entità di quella che sarebbe stato legittimo applicare, e, infine, nemmeno la determinazione delle somme chieste in restituzione. Non sono nemmeno allegate agli atti le istanze di rimborso proposte in sede amministrativa, sulle quali si sarebbe formato il diniego dell’ente impositore. In sostanza siamo al cospetto di pretese del tutto generiche, prive dei requisiti minimi propri di una richiesta di rimborso, come tali non idonee a provocare la formazione del silenzio rifiuto da parte del fisco, quale presupposto processuale (la cui carenza è dunque rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto incidente sull 'ammissibilità della domanda giudiziale e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto processuale) dell’impugnativa giudiziaria del medesimo atto di diniego, nella specie insussistente ( Cass. , 21/02/2020 , n. 4565 ; Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. Sez. 5, 20/03/2000 , n. 3250 ) , donde la legittimità della decisione del giudice tributario di merito, reiettiva della pretesa dei contribuenti; 2. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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