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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19969/2026

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esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiPorto unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché controDAF [OSCURATO:PERSONA]– intimata –Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1647/2020 de-positata il 02/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1647/2020, pubblicata in data 2 luglio 2020,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellataMETROPOLITANA [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha integralmente accolto il gravame pro-posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Mi-lano n. 8911/2017, del 25 agosto 2017 e, per l'effetto, ha con-dannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a RON-[OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 477.451,96, oltre interessilegali, compensando integralmente tra le parti le spese dei duegradi di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale mandataria di ATI - nonchéDAF [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto METROPOLI-[OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un contratto di appalto aventead oggetto lavori di allacciamento degli utenti di reti acquedottistiche,di spostamento, risanamento e sostituzione di tratti di tubazioni dellereti, effettuate nei Comuni di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e Corsico,chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento deimaggiori costi sostenuti e della validità delle 48 riserve iscritte nel re-gistro di contabilità, al pagamento della somma di € 1.660.573,70.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA], contestando in totole avverse pretese, il Tribunale di Milano aveva integralmente respin-Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026to la domanda, in quanto aveva ritenuto che le attrici avessero rinun-ciato alle riserve formulate nei registri di contabilità, non avendoleconfermate nel conto finale, non potendosi ritenere che la prosecu-zione del giudizio – instaurato prima della redazione dello stesso con-to finale – costituisse indice univoco della volontà di non rinunciarealle riserve medesime.3.

La Corte d'appello, nell'accogliere il gravame, ha, in sintesi,opinato che:− [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad agire anche per la quota delcorrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA], no-nostante quest'ultima non avesse proposto appello avverso ladecisione di prime cure, e ciò in quanto la stessa RONZONI SRLaveva agito in forza di mandato collettivo irrevocabile con rap-presentanza che attribuiva alla società la rappresentanza esclusi-va anche processuale, con la conseguenza che la presenza diDAF [OSCURATO:PERSONA] in giudizio era “da ritenersi adabundantiam”, essendo l'odierna ricorrente comunque legittima-ta ad agire per conto dell'ATI;− non poteva ritenersi che l'odierna ricorrente – come invece opi-nato dal Tribunale – avesse rinunciato alle riserve per aver sotto-scritto il conto finale dei lavori, in quanto il documento qualificatoin tal modo dal Giudice di prime cure era un mero SAL privo dellecaratteristiche di un conto finale;− alla luce delle previsioni del contratto di appalto, era da ritenersiche quest'ultimo non fosse un appalto “a corpo” ma costituisse“un “appalto aperto”, pattuito per interventi non predeterminatinel numero”;− le riserve formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavano fondate siacon riferimento ai maggiori costi sostenuti per oneri della sicu-Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026rezza – trattandosi di somme relative a costi specifici non consi-derati nei prezzi contrattuali – sia con riferimento ai maggiori co-sti sostenuti relativamente alla gestione delle terre di risulta – ri-ferendosi gli accordi tra le parti alla sola attività di carico, tra-sporto a deposito o a rifiuto e non anche agli oneri di smaltimen-to né agli oneri per il deposito temporaneo in siti diversi da quellidell'impresa o della Amministrazione – sia con riferimento aglioneri relativi a lavori eseguiti e non contabilizzati, eccezion fatta,in quest'ultimo caso, per le riserve in ordine alle quali le parti, insede di procedimento di bonario componimento, avevano rag-giunto un'intesa;− ai sensi delle previsioni del contratto d'appalto e del richiamo inquest'ultimo contenuto all'art. 240-bis, D. Lgs. n. 163/2006, tut-tavia, l'importo complessivo delle riserve non poteva in ogni casoessere superiore al 20% dell'importo contrattuale, con la conse-guenza che, nel caso di specie, l'importo spettante all'ATI dovevaessere ridotto, rispetto alla domanda, alla somma di €477.451,96, pari, appunto, al 20% dell'importo contrattuale di €2.387.079,84.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis, D.Lgs. n. 163/2006.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “La ricorrente chiede a Co-desta Suprema Corte di verificare se l'impugnata Sentenza sia affettada nullità (ex art. 360, I comma, n. 3 e 5, C.P.C.) alla luce della cor-retta interpretazione ed applicazione nel caso di specie dell'art. 240bis primo comma, del D.lgs. 163/2006, in forza del quale: "L'importocomplessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore alventi per cento dell'importo contrattuale" (disposizione introdottadall'art. 4, comma 2, lett. hh), del D.L. 70/2011), allorquando la Cor-te a quo ha effettivamente riconosciuto il credito della stazione appal-tante pari all'importo complessivo delle riserve riconosciute di €1.642.940,10= ma, in ragione dell'applicazione della norma citata, haritenuto di dover ridurre l'importo complessivo liquidato per le riservedi cui sopra ad € 477.451,96= corrispondente al 20% dell'importo di€ 2.387.079,84= indicato nel contratto d'appalto”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis, D. Lgs. n. 163/2006 – “[OSCURATO:PERSONA]. 240 [OSCURATO:PERSONA] 12 APRILE 2006 N. 163 [OSCURATO:PERSONA]. 3, 24, 41 e 97 COST.”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “La ricorrente chiede a Co-desta Suprema Corte di verificare se l'impugnata Sentenza sia affettada nullità (ex art. 360, I comma, n. 3 e 5, c.p.c.), anche alla lucedell'illegittimità costituzione dell'art. 240 bis primo comma, del D.lgs.163/2006, in forza del quale la Corte a quo ha ritenuto di dover ridur-Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026re l'importo complessivo liquidato per le riserve di cui sopra ad €.477.451 ,96=”2.

Il ricorso incidentale è affidato a dodici motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1370, 2697c.c.; 199, 200 e 201, d.P.R. n. 207/2010.Si censura la decisione della Corte di Milano nella parte in cui lastessa ha disatteso l'eccezione di sopravvenuta “improcedibilità/inam-missibilità” delle domande della ricorrente per decadenza della stessaa seguito di mancata conferma delle riserve nel conto finale.In particolare, si censura la decisione impugnata nella parte in cuila stessa – argomentando anche sulla scorta dell'art. 1370 c.c. ‒ haescluso che il documento individuato dalla ricorrente incidentale costi-tuisse un conto finale, ritenendolo un mero SAL.Argomenta la ricorrente incidentale che l'atto costituiva invece unconto finale e che la Corte ha erroneamente applicato l'art. 1370 c.c.ad un documento che non costituiva condizioni generali di contratto.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132,n. 4, c.p.c.Viene censurata l'affermazione della Corte d'appello per cui il do-cumento indicato dalla ricorrente incidentale quale conto finale nonpresentava le “caratteristiche sostanziali” di tale tipo di atto.Si deduce che la Corte d'appello ha omesso di motivare tale pro-pria affermazione, incorrendo anche in contraddizione nel momento incui ha successivamente valorizzato il documento medesimo.2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su una domandaSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026della ricorrente incidentale con la quale si chiedeva di "accertare laduplicazione delle domande contenute nella riserva n. 27 con quellenn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19".2.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,costituito dalla duplicazione delle richieste formulate con la riserva n.2.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente: “(…)violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 2697 c.c.e 115 c.p.c. per aver sollevato l'appellante dagli oneri probatori suoipropri in ragione delle specifiche e convincenti contestazioni nell'an enel quantum di MM (non rilevate dalla Corte d'Appello) alle riserve ri-chieste in giudizio e in contrasto alla documentazione contrattuale indecisivo per il giudizio laddove la Corte d'Appello nella propria deci-sione non rileva le precise contestazioni di MM, fondate per tabulas,alle domande dell'appellante ma, anzi, sorregge la propria decisioneproprio assumendo un comportamento processuale di MM che, pervero, non trova riscontro negli atti, nonché laddove la Corte d'Appelloomette di riscontrare fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussio-ne tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) inesistenza di materiale con-taminato e di fondato sospetto di contaminazione.”.2.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame di un fatto decisivo costituito dall'inclu-sione delle "armature" di cui ai punti D2.2. (6) (parte acquedotto) eD2.3 (6) (parte fognature) del [OSCURATO:PERSONA], nel documento dianalisi prezzi (doc. 29) sul quale si è formato il listino prezzi (doc.3)”.Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20262.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1367 c.c.

“con violazione e/o falsa applicazione del capitolatospeciale d'appalto (doc. 4 fascicolo di primo grado di MM) paragrafoA.2. laddove si indica che "risultano compresi nei prezzi contrattualitutti i costi relativi allo smaltimento in discariche autorizzate dei ma-teriali e terre di scavo del quale devono essere tenute le regolari regi-strazioni di legge da esibire alla [OSCURATO:PERSONA]"' e paragrafo A.5.laddove si indica compreso nell'importo dell'appalto il "carico, traspor-to e scarico terra e macerie alle PP.DD.

"; nonché, in relazione allearmature, i punti D.

2.2. (6) e D.2.3 (6) che le ricomprendonoespressamente”.Deduce la ricorrente incidentale che “La Corte di Milano ha volutoindividuare nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milano il fondamento del-le riserve iscritte dall'appaltatore in merito alla gestione delle terre,argomentando che lo stesso Listino si occupa "degli oneri generali re-lativi ai movimenti di terra", sancendo che le indicazioni fornite dalComune in detto documento sono per l'esclusione dai prezzi dell'ap-palto degli oneri di smaltimento.

Tuttavia, nel caso de quo non eranecessaria alcuna integrazione dell'appalto, poiché la volontà dei con-traenti circa i corrispettivi per la gestione delle terre da risulta èespressamente manifestata nel contratto con espressioni tali non la-sciare dubbi di sorte e senza necessità di integrazione con il Listinocomunale preso in esame dalla Corte d'Appello”.2.8.

Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, testualmente “violazio-ne e/o falsa applicazione dell'art. 6 del contratto d'appalto, che speci-fica che i prezzi devono essere "assoggettati tutti al ribasso percen-tuale offerto dall'appaltatore" (ossia il 29,013%). (Ex art. 360, n. 5,c.p.)”.Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20262.9.

Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio og-getto di discussione tra le parti: gli importi richiesti dall'appaltatoreper armature in assenza di prova dell'esecuzione di lavorazioni ed,anzi, con prova positiva circa la mancata esecuzione”.2.10.

Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, consistente in un “errore di calcolodell'appaltatore evidenziato da MM, ma ignorato in sentenza nellaquantificazione delle riserve”.2.11.

Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “in conseguenza del-la omessa pronuncia sulle eccezioni di MM relative alla genericità e in-tempestività delle riserve iscritte nei Sal nonché eccepite dall'Ammini-strazione ante giudizio in violazione dell'art. 112 c.p.c.”.Si deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazionedell'art. 112 c.p.c. anche in relazione alle eccezioni di inammissibilitàdelle riserve per loro tardività o genericità in quanto tali eccezioni nonsarebbero state esaminate, nonostante la loro reiterata proposizione.2.12.

Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame di fatti decisivi per il giudizionon esaminati dalla Corte d'Appello (omissione che ha portato alla in-giusta decisione dei punti D, E e F dell'appello avversario e risultanteper tabulas) costituito dalla tardività e/o genericità delle riserve iscrit-te dall'appaltare e conseguente decadenza dalla pretesa dei relativiimporti”.2.13.

Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione alla liquidazione dell'importoSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026richiesto per le riserve indicate al punto F dell'atto d'appello, riservenn. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 43,44, 45, 46 e 47, in difetto di accoglimento della domanda per tutte leriserve (ex art. 360 n. 4 e.p.c.); comunque per contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili contenute nella motivazione (pag. 11della sentenza d'appello) (ex art. 360 n. 5 e.p.c.)”.3.

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.3.1.

Partendo - per ragioni che risulteranno evidenti in prosieguo- dal secondo motivo, l'inammissibilità dello stesso discende dal prin-cipio, da questa Corte reiteratamente affermato, per cui è inammissi-bile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospet-tare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non po-tendo essere configurato a tal riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Cor-te, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interes-sato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata,in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processualiritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14666del 9/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018).3.2.

Si porrebbe, allora, il diverso problema di valutare in questasede la sussistenza di ragioni per sollevare questione di legittimità co-stituzionale dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006.Il problema, tuttavia, nel concreto non viene a porsi, in quanto laquestione di costituzionalità – che, come evidenziato dalla stessa so-cietà ricorrente risultava già proposta innanzi la Corte costituzionaleSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026all'epoca di proposizione del presente gravame – è stata dichiaratanon fondata dalla Consulta con sentenza n. 109/2021.Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che ildisposto di cui dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006 possasuperare il vaglio di costituzionalità, ma a condizione che la previsio-ne venga interpretata nel senso che, nel limite del 20% dell'importocontrattuale, è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese anno-tate con riserva, qualunque sia stato l'ordine con cui sono state iscrit-te, ma che, da un lato, oltre tale limite legale non risultano comunqueprecluse le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate e, dall'altro la-to, anche ove non ricorrano i presupposti per le azioni risolutorie, illimite legale non può impedire l'azione di risarcimento del danno perinadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltan-te, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva, tradu-cendosi diversamente il limite in un meccanismo di esonero da re-sponsabilità della stazione appaltante.La stessa Consulta ha quindi evidenziato che risulta in tal modosuperato anche il dubbio di costituzionalità con riferimento all'art. 97Cost., in quanto tale interpretazione permette di affermare che, an-che oltre la menzionata soglia del 20%, la stazione appaltante non èderesponsabilizzata e l'appaltatore mantiene un interesse a continua-re a iscrivere riserve, se vuole contestare eventuali inadempimentidolosi o gravemente colposi.3.3.

Proprio alla luce dell'insegnamento della Consulta, allora, sideve pervenire alla declaratoria di inammissibilità anche del primomotivo.Premesso, infatti, che i criteri per una “corretta interpretazione edapplicazione” dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006 risultanoormai desumibili dalla decisione della Consulta, appare evidente che ilSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026motivo di ricorso, per risultare ammissibile, avrebbe dovuto, non limi-tarsi a sollecitare genericamente a questa Corte l'individuazione delcorretto canone di interpretazione della previsione normativa di rilie-vo, bensì argomentare in modo puntuale - nel pieno rispetto della re-gola di specificità ex art. 366 c.p.c. ‒ che la decisione impugnataaveva fatto inadeguato governo dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs.163/2006, applicando il limite da quest'ultimo previsto anche a quelledomande che la stessa Corte costituzionale ha invece ritenuto sottrat-te al limite di legge.Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., infatti, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivogiusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indica-zione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in con-trasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'inter-pretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, di-versamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suocompito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata viola-zione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola-zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è te-nuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ul-time contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa uffi-Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026ciosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

Un. - Sen-tenza n. 23745 del 28/10/2020).Nel sollecitare genericamente l'individuazione della corretta inter-pretazione della previsione, invece, il motivo di ricorso non ha assoltoall'onere di specificità, assumendo un carattere del tutto generico enon compatibile con la già richiamata condizione di ammissibilità dicui all'art. 366 c.p.c.4.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con-segue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impu-gnazione, e cioè il 2 marzo 2021, a fronte del deposito della sentenzadella Corte d'appello in data 2 luglio 2020 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordi-nanza n. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del3/03/2015).5.

In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-chiarato inefficace, con conseguente condanna della ricorrente princi-pale alla rifusione in favore delle controricorrenti e ricorrenti inciden-tali delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in di-spositivo.Giova rammentare, infatti, che, nell'ipotesi in cui il ricorso inciden-tale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma,c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via prin-cipale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applica-zione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenziache l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ri-Sez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026corrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del 4/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può essere pro-nunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravameabbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosidi una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazioneex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrentenonché ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione, cheSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese gene-rali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della sola ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri-corso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiPorto unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché controDAF [OSCURATO:PERSONA]– intimata –Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1647/2020 de-positata il 02/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno24/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1647/2020, pubblicata in data 2 luglio 2020,la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellataMETROPOLITANA [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha integralmente accolto il gravame pro-posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Mi-lano n. 8911/2017, del 25 agosto 2017 e, per l'effetto, ha con-dannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a RON-[OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 477.451,96, oltre interessilegali, compensando integralmente tra le parti le spese dei duegradi di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale mandataria di ATI - nonchéDAF [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto METROPOLI-[OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un contratto di appalto aventead oggetto lavori di allacciamento degli utenti di reti acquedottistiche,di spostamento, risanamento e sostituzione di tratti di tubazioni dellereti, effettuate nei Comuni di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e Corsico,chiedendo la condanna della convenuta, previo accertamento deimaggiori costi sostenuti e della validità delle 48 riserve iscritte nel re-gistro di contabilità, al pagamento della somma di € 1.660.573,70.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA], contestando in totole avverse pretese, il Tribunale di Milano aveva integralmente respin-Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 2 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026to la domanda, in quanto aveva ritenuto che le attrici avessero rinun-ciato alle riserve formulate nei registri di contabilità, non avendoleconfermate nel conto finale, non potendosi ritenere che la prosecu-zione del giudizio – instaurato prima della redazione dello stesso con-to finale – costituisse indice univoco della volontà di non rinunciarealle riserve medesime.3. La Corte d'appello, nell'accogliere il gravame, ha, in sintesi,opinato che:− [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad agire anche per la quota delcorrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA], no-nostante quest'ultima non avesse proposto appello avverso ladecisione di prime cure, e ciò in quanto la stessa RONZONI SRLaveva agito in forza di mandato collettivo irrevocabile con rap-presentanza che attribuiva alla società la rappresentanza esclusi-va anche processuale, con la conseguenza che la presenza diDAF [OSCURATO:PERSONA] in giudizio era “da ritenersi adabundantiam”, essendo l'odierna ricorrente comunque legittima-ta ad agire per conto dell'ATI;− non poteva ritenersi che l'odierna ricorrente – come invece opi-nato dal Tribunale – avesse rinunciato alle riserve per aver sotto-scritto il conto finale dei lavori, in quanto il documento qualificatoin tal modo dal Giudice di prime cure era un mero SAL privo dellecaratteristiche di un conto finale;− alla luce delle previsioni del contratto di appalto, era da ritenersiche quest'ultimo non fosse un appalto “a corpo” ma costituisse“un “appalto aperto”, pattuito per interventi non predeterminatinel numero”;− le riserve formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] risultavano fondate siacon riferimento ai maggiori costi sostenuti per oneri della sicu-Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 3 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026rezza – trattandosi di somme relative a costi specifici non consi-derati nei prezzi contrattuali – sia con riferimento ai maggiori co-sti sostenuti relativamente alla gestione delle terre di risulta – ri-ferendosi gli accordi tra le parti alla sola attività di carico, tra-sporto a deposito o a rifiuto e non anche agli oneri di smaltimen-to né agli oneri per il deposito temporaneo in siti diversi da quellidell'impresa o della Amministrazione – sia con riferimento aglioneri relativi a lavori eseguiti e non contabilizzati, eccezion fatta,in quest'ultimo caso, per le riserve in ordine alle quali le parti, insede di procedimento di bonario componimento, avevano rag-giunto un'intesa;− ai sensi delle previsioni del contratto d'appalto e del richiamo inquest'ultimo contenuto all'art. 240-bis, D. Lgs. n. 163/2006, tut-tavia, l'importo complessivo delle riserve non poteva in ogni casoessere superiore al 20% dell'importo contrattuale, con la conse-guenza che, nel caso di specie, l'importo spettante all'ATI dovevaessere ridotto, rispetto alla domanda, alla somma di €477.451,96, pari, appunto, al 20% dell'importo contrattuale di €2.387.079,84.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 4 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Il ricorso principale è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis, D.Lgs. n. 163/2006.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “La ricorrente chiede a Co-desta Suprema Corte di verificare se l'impugnata Sentenza sia affettada nullità (ex art. 360, I comma, n. 3 e 5, C.P.C.) alla luce della cor-retta interpretazione ed applicazione nel caso di specie dell'art. 240bis primo comma, del D.lgs. 163/2006, in forza del quale: "L'importocomplessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore alventi per cento dell'importo contrattuale" (disposizione introdottadall'art. 4, comma 2, lett. hh), del D.L. 70/2011), allorquando la Cor-te a quo ha effettivamente riconosciuto il credito della stazione appal-tante pari all'importo complessivo delle riserve riconosciute di €1.642.940,10= ma, in ragione dell'applicazione della norma citata, haritenuto di dover ridurre l'importo complessivo liquidato per le riservedi cui sopra ad € 477.451,96= corrispondente al 20% dell'importo di€ 2.387.079,84= indicato nel contratto d'appalto”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 240-bis, D. Lgs. n. 163/2006 – “[OSCURATO:PERSONA]. 240 [OSCURATO:PERSONA] 12 APRILE 2006 N. 163 [OSCURATO:PERSONA]. 3, 24, 41 e 97 COST.”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso, “La ricorrente chiede a Co-desta Suprema Corte di verificare se l'impugnata Sentenza sia affettada nullità (ex art. 360, I comma, n. 3 e 5, c.p.c.), anche alla lucedell'illegittimità costituzione dell'art. 240 bis primo comma, del D.lgs.163/2006, in forza del quale la Corte a quo ha ritenuto di dover ridur-Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 5 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026re l'importo complessivo liquidato per le riserve di cui sopra ad €.477.451 ,96=”2. Il ricorso incidentale è affidato a dodici motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1370, 2697c.c.; 199, 200 e 201, d.P.R. n. 207/2010.Si censura la decisione della Corte di Milano nella parte in cui lastessa ha disatteso l'eccezione di sopravvenuta “improcedibilità/inam-missibilità” delle domande della ricorrente per decadenza della stessaa seguito di mancata conferma delle riserve nel conto finale.In particolare, si censura la decisione impugnata nella parte in cuila stessa – argomentando anche sulla scorta dell'art. 1370 c.c. ‒ haescluso che il documento individuato dalla ricorrente incidentale costi-tuisse un conto finale, ritenendolo un mero SAL.Argomenta la ricorrente incidentale che l'atto costituiva invece unconto finale e che la Corte ha erroneamente applicato l'art. 1370 c.c.ad un documento che non costituiva condizioni generali di contratto.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132,n. 4, c.p.c.Viene censurata l'affermazione della Corte d'appello per cui il do-cumento indicato dalla ricorrente incidentale quale conto finale nonpresentava le “caratteristiche sostanziali” di tale tipo di atto.Si deduce che la Corte d'appello ha omesso di motivare tale pro-pria affermazione, incorrendo anche in contraddizione nel momento incui ha successivamente valorizzato il documento medesimo.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.,per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi su una domandaSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 6 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026della ricorrente incidentale con la quale si chiedeva di "accertare laduplicazione delle domande contenute nella riserva n. 27 con quellenn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 e 19".2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,costituito dalla duplicazione delle richieste formulate con la riserva n.2.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, testualmente: “(…)violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 2697 c.c.e 115 c.p.c. per aver sollevato l'appellante dagli oneri probatori suoipropri in ragione delle specifiche e convincenti contestazioni nell'an enel quantum di MM (non rilevate dalla Corte d'Appello) alle riserve ri-chieste in giudizio e in contrasto alla documentazione contrattuale indecisivo per il giudizio laddove la Corte d'Appello nella propria deci-sione non rileva le precise contestazioni di MM, fondate per tabulas,alle domande dell'appellante ma, anzi, sorregge la propria decisioneproprio assumendo un comportamento processuale di MM che, pervero, non trova riscontro negli atti, nonché laddove la Corte d'Appelloomette di riscontrare fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussio-ne tra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) inesistenza di materiale con-taminato e di fondato sospetto di contaminazione.”.2.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame di un fatto decisivo costituito dall'inclu-sione delle "armature" di cui ai punti D2.2. (6) (parte acquedotto) eD2.3 (6) (parte fognature) del [OSCURATO:PERSONA], nel documento dianalisi prezzi (doc. 29) sul quale si è formato il listino prezzi (doc.3)”.Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 7 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20262.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363, 1367 c.c. “con violazione e/o falsa applicazione del capitolatospeciale d'appalto (doc. 4 fascicolo di primo grado di MM) paragrafoA.2. laddove si indica che "risultano compresi nei prezzi contrattualitutti i costi relativi allo smaltimento in discariche autorizzate dei ma-teriali e terre di scavo del quale devono essere tenute le regolari regi-strazioni di legge da esibire alla [OSCURATO:PERSONA]"' e paragrafo A.5.laddove si indica compreso nell'importo dell'appalto il "carico, traspor-to e scarico terra e macerie alle PP.DD. "; nonché, in relazione allearmature, i punti D. 2.2. (6) e D.2.3 (6) che le ricomprendonoespressamente”.Deduce la ricorrente incidentale che “La Corte di Milano ha volutoindividuare nel [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Milano il fondamento del-le riserve iscritte dall'appaltatore in merito alla gestione delle terre,argomentando che lo stesso Listino si occupa "degli oneri generali re-lativi ai movimenti di terra", sancendo che le indicazioni fornite dalComune in detto documento sono per l'esclusione dai prezzi dell'ap-palto degli oneri di smaltimento. Tuttavia, nel caso de quo non eranecessaria alcuna integrazione dell'appalto, poiché la volontà dei con-traenti circa i corrispettivi per la gestione delle terre da risulta èespressamente manifestata nel contratto con espressioni tali non la-sciare dubbi di sorte e senza necessità di integrazione con il Listinocomunale preso in esame dalla Corte d'Appello”.2.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce, testualmente “violazio-ne e/o falsa applicazione dell'art. 6 del contratto d'appalto, che speci-fica che i prezzi devono essere "assoggettati tutti al ribasso percen-tuale offerto dall'appaltatore" (ossia il 29,013%). (Ex art. 360, n. 5,c.p.)”.Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 8 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/20262.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio og-getto di discussione tra le parti: gli importi richiesti dall'appaltatoreper armature in assenza di prova dell'esecuzione di lavorazioni ed,anzi, con prova positiva circa la mancata esecuzione”.2.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti, consistente in un “errore di calcolodell'appaltatore evidenziato da MM, ma ignorato in sentenza nellaquantificazione delle riserve”.2.11. Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “in conseguenza del-la omessa pronuncia sulle eccezioni di MM relative alla genericità e in-tempestività delle riserve iscritte nei Sal nonché eccepite dall'Ammini-strazione ante giudizio in violazione dell'art. 112 c.p.c.”.Si deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazionedell'art. 112 c.p.c. anche in relazione alle eccezioni di inammissibilitàdelle riserve per loro tardività o genericità in quanto tali eccezioni nonsarebbero state esaminate, nonostante la loro reiterata proposizione.2.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame di fatti decisivi per il giudizionon esaminati dalla Corte d'Appello (omissione che ha portato alla in-giusta decisione dei punti D, E e F dell'appello avversario e risultanteper tabulas) costituito dalla tardività e/o genericità delle riserve iscrit-te dall'appaltare e conseguente decadenza dalla pretesa dei relativiimporti”.2.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazioneall'art. 360, n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione alla liquidazione dell'importoSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 9 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026richiesto per le riserve indicate al punto F dell'atto d'appello, riservenn. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 34, 43,44, 45, 46 e 47, in difetto di accoglimento della domanda per tutte leriserve (ex art. 360 n. 4 e.p.c.); comunque per contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili contenute nella motivazione (pag. 11della sentenza d'appello) (ex art. 360 n. 5 e.p.c.)”.3. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.3.1. Partendo - per ragioni che risulteranno evidenti in prosieguo- dal secondo motivo, l'inammissibilità dello stesso discende dal prin-cipio, da questa Corte reiteratamente affermato, per cui è inammissi-bile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospet-tare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non po-tendo essere configurato a tal riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Cor-te, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interes-sato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata,in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processualiritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14666del 9/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018).3.2. Si porrebbe, allora, il diverso problema di valutare in questasede la sussistenza di ragioni per sollevare questione di legittimità co-stituzionale dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006.Il problema, tuttavia, nel concreto non viene a porsi, in quanto laquestione di costituzionalità – che, come evidenziato dalla stessa so-cietà ricorrente risultava già proposta innanzi la Corte costituzionaleSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 10 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026all'epoca di proposizione del presente gravame – è stata dichiaratanon fondata dalla Consulta con sentenza n. 109/2021.Con tale sentenza, la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che ildisposto di cui dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006 possasuperare il vaglio di costituzionalità, ma a condizione che la previsio-ne venga interpretata nel senso che, nel limite del 20% dell'importocontrattuale, è possibile riconoscere la fondatezza delle pretese anno-tate con riserva, qualunque sia stato l'ordine con cui sono state iscrit-te, ma che, da un lato, oltre tale limite legale non risultano comunqueprecluse le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate e, dall'altro la-to, anche ove non ricorrano i presupposti per le azioni risolutorie, illimite legale non può impedire l'azione di risarcimento del danno perinadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltan-te, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva, tradu-cendosi diversamente il limite in un meccanismo di esonero da re-sponsabilità della stazione appaltante.La stessa Consulta ha quindi evidenziato che risulta in tal modosuperato anche il dubbio di costituzionalità con riferimento all'art. 97Cost., in quanto tale interpretazione permette di affermare che, an-che oltre la menzionata soglia del 20%, la stazione appaltante non èderesponsabilizzata e l'appaltatore mantiene un interesse a continua-re a iscrivere riserve, se vuole contestare eventuali inadempimentidolosi o gravemente colposi.3.3. Proprio alla luce dell'insegnamento della Consulta, allora, sideve pervenire alla declaratoria di inammissibilità anche del primomotivo.Premesso, infatti, che i criteri per una “corretta interpretazione edapplicazione” dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs. 163/2006 risultanoormai desumibili dalla decisione della Consulta, appare evidente che ilSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 11 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026motivo di ricorso, per risultare ammissibile, avrebbe dovuto, non limi-tarsi a sollecitare genericamente a questa Corte l'individuazione delcorretto canone di interpretazione della previsione normativa di rilie-vo, bensì argomentare in modo puntuale - nel pieno rispetto della re-gola di specificità ex art. 366 c.p.c. ‒ che la decisione impugnataaveva fatto inadeguato governo dell'art. 240-bis, comma 1, D. Lgs.163/2006, applicando il limite da quest'ultimo previsto anche a quelledomande che la stessa Corte costituzionale ha invece ritenuto sottrat-te al limite di legge.Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., infatti, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivogiusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indica-zione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in con-trasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'inter-pretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, di-versamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suocompito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata viola-zione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la viola-zione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è te-nuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ul-time contrastano col precetto normativo, non potendosi demandarealla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa uffi-Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 12 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026ciosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. Un. - Sen-tenza n. 23745 del 28/10/2020).Nel sollecitare genericamente l'individuazione della corretta inter-pretazione della previsione, invece, il motivo di ricorso non ha assoltoall'onere di specificità, assumendo un carattere del tutto generico enon compatibile con la già richiamata condizione di ammissibilità dicui all'art. 366 c.p.c.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con-segue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c.del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impu-gnazione, e cioè il 2 marzo 2021, a fronte del deposito della sentenzadella Corte d'appello in data 2 luglio 2020 (cfr. Cass. Sez. 3 - Ordi-nanza n. 737 del 11/01/2025; Cass. Sez. 6 - 2, Decreto n. 4260 del3/03/2015).5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve esseredichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di-chiarato inefficace, con conseguente condanna della ricorrente princi-pale alla rifusione in favore delle controricorrenti e ricorrenti inciden-tali delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in di-spositivo.Giova rammentare, infatti, che, nell'ipotesi in cui il ricorso inciden-tale tardivo risulti inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma,c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via prin-cipale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe statasoccombenza, atteso che la decisione della Corte di cassazione nonprocede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applica-zione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenziache l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ri-Sez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 13 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicaz ion e 15/06/2026corrente principale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 33733 del 4/12/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014).6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).L'attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e nonquello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna alpagamento del doppio del contributo unificato non può essere pro-nunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravameabbia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosidi una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazioneex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5- Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.18348 del 25/07/2017). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inefficace il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrentenonché ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione, cheSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 14 di 15Numero registro generale 3977/2021Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 19969/2026Data pubblicazione 15/06/2026liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese gene-rali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della sola ricorrente principale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri-corso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 24 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 3977/2021 – CC 24/03/2026 - Pagina nr. 15 di 15
Sentenza Cassazione n. 19969/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris