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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 21238/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso 12795-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.137568810029, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente ( avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 12795 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO - che con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS intesa a far valere la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi INPS oggetto delle cartelle di pagamento notificate al Sangiuliano negli anni 2001 e 2002 e recati dall'estratto del ruolo contributivo di cui il Sangiuliano assumeva essere venuto a conoscenza soltanto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava prescritti i crediti recati dalle due cartelle di pagamento di cui non risultava provata la notifica, mentre confermava l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse quanto all'unica cartella di cui vi era prova dell'avvenuta notifica, atteso che, in assenza di atti esecutivi anche solo "minacciati" dopo la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito contributivo no,n può farsi valere in via di azione ; - che per la cassazione della decisione ricorre il Sangiuliano, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 100 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente in particolare considerato il diniego del richiesto sgravio; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione del rilievo che ai fini dell'interesse ad agire assumeva l'opposizione dichiarata in giudizio dagli enti convenuti alla declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento, vedendosi in una fattispecie in cui l'originario istante, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato 4pfr. (cfr. Cass.12.11.2021, n. 34046/2021, Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, co. 9 e 10,

I. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 12795-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.137568810029, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente ( avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 12795 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO - che con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catanzaro, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'INPS intesa a far valere la prescrizione sopravvenuta dei crediti contributivi INPS oggetto delle cartelle di pagamento notificate al Sangiuliano negli anni 2001 e 2002 e recati dall'estratto del ruolo contributivo di cui il Sangiuliano assumeva essere venuto a conoscenza soltanto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava prescritti i crediti recati dalle due cartelle di pagamento di cui non risultava provata la notifica, mentre confermava l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse quanto all'unica cartella di cui vi era prova dell'avvenuta notifica, atteso che, in assenza di atti esecutivi anche solo "minacciati" dopo la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito contributivo no,n può farsi valere in via di azione ; - che per la cassazione della decisione ricorre il Sangiuliano, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 100 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla carenza di interesse ad agire dell'odierno ricorrente in particolare considerato il diniego del richiesto sgravio; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione del rilievo che ai fini dell'interesse ad agire assumeva l'opposizione dichiarata in giudizio dagli enti convenuti alla declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento, vedendosi in una fattispecie in cui l'originario istante, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato 4pfr. (cfr. Cass.12.11.2021, n. 34046/2021, Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, co. 9 e 10, I. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, in
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