CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 33989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udit6i1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ci,r(ha concluso chiedendo ' ( j" / te+-t ( L-uCu e Lt_ \ 44,[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato condannato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] scrivendo, nell'articolo di stampa dal titolo "[OSCURATO:PERSONA] di Catania e le donazioni di sangue farlocche di [OSCURATO:PERSONA] C.", pubblicato sul quotidiano on line "Sud:giornalismo di inchiesta", quanto segue: «Nella seconda foto, sempre con ago al braccio ... è addirittura il super presidente [OSCURATO:PERSONA], da Fiumefreddo, autista del 118 ... quello che celebrano, almeno a giudicare dai manifestini inalberati dei due sorridenti donatori sarebbe la DUECENTESIMA donazione ottenuta nel 2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania ... Se fosse vero ... in tutto il 2016 la [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha accolto non più di 181 donatori ... Perché questa balla? Certo, se imbrogliano sul numero delle donazioni per amor di foto e celebrazione, è legittimo che sorgano ben altri dubbi ... » «Da informazioni da noi verificate pare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato nel 2016 una sola donazione, esattamente il 5 febbraio: e allora quell' ago al braccio il 29 dicembre? Come mai non risulta alcuna donazione in quella data? [...] Se il vertice di un'organizzazione che gestisce decine di milioni di euro di danaro pubblico falsa così spudoratamente i dati delle donazioni di sangue, non è ragionevole che si rafforzino i dubbi posti dai nostri precedenti articoli ... oppure basta come al solito l'assunzione o la nomina di qualche figlio eccellente, la consegna di un paio di defibrillatori da qualche centinaio di euro per abbassare il livello di attenzione?». La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 30.04.2025, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catania del 17.02.2023, ha escluso la recidiva, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi di ricorso, appresso riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod.proc.pen. finalizzata ad acquisire documentazione relativa sia a una pronuncia di archiviazione, sia a una pronuncia di non luogo a procedere adottate nei confronti dell'imputato relativamente a due ulteriori articoli di stampa, pubblicati in epoca precedente a quella oggetto del presente processo, e concernenti sempre la mancata trasparenza nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] di Catania ad opera del suo Presidente, [OSCURATO:PERSONA]. y. jIn particolare, il ricorrente sostiene che l'errore della Corte di Appello risiederebbe nel non avere considerato che entrambi i suddetti articoli di stampa erano richiamati nel corpo della pubblicazione oggetto del presente processo, nonché allegati alla stessa con link in calce. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., con riferimento alla omessa ed errata valutazione, ai sensi degli artt. 59 e 51 cod.pen., dell'errore scusabile in cui sarebbe incorso, non soltanto in relazione al numero complessivo di donazioni effettuate nell'anno 2016 (errore ritenuto scusabile dalla Corte di Appello), ma anche con riguardo al numero di donazioni effettuate personalmente da [OSCURATO:PERSONA] in quanto in tale caso la ricerca del dato era stato frutto di un comportamento diligente e la scusabilità dell'errore si desumerebbe anche dalle dichiarazioni della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nonostante l'estinzione del reato oggetto di un precedente decreto penale di condanna adottato nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, dovendo ritenersi sussistente nel caso in esame l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. 2. In via preliminarmente deve ricordarsi che, come reiteratamente affermato da questa Corte regolatrice, in sede di legittimità può essere esaminata la frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione e l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, Parrino, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749). Come limpidamente ricordato da Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Ianiri, Rv. 289324 - 01 «tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha f).----,-- /Ucommesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.» 2. Alla luce di quanto sopra esposto devono esaminarsi le doglianze proposte. 2.1. Fondata e assorbente degli altri motivi proposti è la censura sviluppata con il secondo motivo. Deve innanzitutto rilevarsi che la Corte d'appello ha ritenuto che nella vicenda in esame difettasse il requisito della verità solo con riferimento a una delle due condotte incriminate. Ha infatti osservato che, con riferimento al numero delle donazioni complessivamente effettuate (181 e non 201), l'imputato aveva estratto il dato dal sito istituzionale della [OSCURATO:PERSONA] rossa di Catania, facendo così affidamento su quanto riportato da una fonte ufficiale. La Corte d'appello ha quindi ravvisato, in ordine a tale circostanza, un errore di fatto giustificabile. Con riferimento, invece, alla seconda affermazione («da informazioni da noi verificate pare che il signor [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato nel 2016 una sola donazione, esattamente il 5 Febbraio: e allora quell'ago al braccio il 29 dicembre? Come mai non risulta alcuna donazione in quella data ...?»), la Corte d'appello ha ritenuto che, non avendo l'imputato indicato la "fonte confidenziale" su cui aveva fatto riferimento, non vi era la prova che l'informazione errata fosse stata diligentemente verificata; riteneva, inoltre, che il giornalista non aveva rispettato il requisito della continenza espositiva e che, pertanto, la fattispecie criminosa imputata doveva ritenersi integrata. Orbene, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche, in quanto non può essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili. Il rispetto della verità del fatto, con riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, però, assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, dunque, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284-01; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014, Natuzzi, Rv. 261340-01; Sez. 5, n 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239-01). Come condivisibilmente si afferma in tali decisioni, dunque, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie 3aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem. In ogni caso, anche nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, ove il fatto narrato risulti obiettivamente falso, può comunque operare la scriminante putativa di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 59, comma primo, cod. pen. sempre che il cronista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia data, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile. Orbene, nella sentenza di primo grado si legge che «come chiarito dalla persona offesa e attestato dalla documentazione in atti, a causa di un errore materiale nella compilazione, le donazioni effettuate dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] rossa di Catania non sono state registrate a nome di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, non sono riportati entrambi i suoi nomi di battesimo. Ed infatti, nell'anno 2016, da riepilogo, risultano rispettivamente due donazioni effettuate a nome di [OSCURATO:PERSONA]: una eseguita in data 5 Febbraio 2016 dal signor [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 dicembre 1977, ed una seconda donazione, effettuata in data 29 dicembre 2016, dal signor [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 dicembre 1977». Si afferma, poi, nella predetta sentenza, che nonostante l'errore (pacifico) di registrazione per cui la persona offesa non risulta inserita nel sistema informatico coi suoi due nomi di battesimo, «tuttavia, non è possibile dubitare del fatto che si tratti dello stesso individuo». Tale congettura — contestata dall'imputato che afferma di essere caduto in errore giustificabile in quanto i due nominativi riportavano rispettivamente due differenti codici di identificazione — non risulta rafforzata nella sentenza impugnata, posto che in tale decisione si fa esclusivamente un generico riferimento a due donazioni di sangue a nome di [OSCURATO:PERSONA] senza soffermarsi sui differenti nomi dello stesso e ci si limita ad affermare che avendo la persona offesa due nomi sarebbe stato onere del giornalista effettuare un controllo più approfondito. Orbene, tale affermazione non fa i conti con quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, che ha riconosciuto l'errore, e con la presenza di un codice univoco volto ad identificare ciascun singolo donatore. L'errore in cui è incorso l'imputato, contrariamente a quanto affermano i giudici di merito, è allora da ritenersi giustificato poiché anche in questo caso, come nel precedente, l'errore circa la verità non si appalesa frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile posto che non può dubitarsi della bontà della fonte a cui ha attinto il giornalista (in quanto lo screen shot della schermata relativa all'iscrizione delle donazioni era conforme al dato originale come confermato dalla stessa persona offesa) e alla sussistenza di un errore di registrazione sul sistema del centro trasfusionale. Anche in questo caso, dunque, è riscontrabile un errore di registrazione del 4sistema di cui non può farsi carico al giornalista che ha assunto informazioni da fonti attendibili e verificate. L'onere di diligenza a suo carico nella propalazione di una notizia putativamente conforme al vero può dunque ritenersi nel suo complesso assolto avendo il giornalista attinto, come confermato dalla persona offesa, a una fonte attendibile e osservato uno standard comportamentale improntato a diligenza e professionalità avendo fatto affidamento sulla rigidità delle disposizioni normative che regolano le donazioni di sangue. L'esame degli atti a disposizione di questa Corte consente allora di ritenere che l'imputato abbia operato nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti oggetto di censura in quanto fondata su elementi oggettivi e non frutto di arbitraria supposizione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554; Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep.2023, Alloro, Rv. 283964). 2.2. Ai fini dell'efficacia scriminante, non è sufficiente che il fatto oggetto di censura sia obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, ovvero ritenuto tale per errore scusabile, ma occorre che la critica non si traduca in un attacco personale dovendosi mantenere entro i limiti della continenza espositiva e soddisfare un interesse pubblico alla notizia. (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Mattana, Rv. 212131; Sez. 5, n. 24431 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270084). Tale ultimo requisito correttamente è stato ritenuto sussistente nei giudizi di merito e non si ravvisano motivi per disattendere tale convinzione. Diversamente deve ragionarsi in tema di continenza espositiva non ravvisata nei precedenti gradi di merito. Al riguardo, occorre premettere che l'articolo in questione è inquadrabile nell'ambito del giornalismo d'inchiesta in quanto, come messo in rilievo nella sentenza di primo grado, esso «fa parte di un'inchiesta più complessa che ha coinvolto la [OSCURATO:PERSONA] rossa di Catania e in particolare il suo [OSCURATO:PERSONA]». Occorre, altresì, rimarcare che quando la critica viene esercitata nei confronti di pubblici amministratori o magistrati, come condivisibilmente affermato in più occasioni da questa Corte regolatrice, siffatto diritto deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, in ragione della necessità di assicurare un efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 19960 del 30/1/2019, Giorgetti, Rv. 276891; Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379, in motivazione) e, vieppiù in questi casi, va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). )() 5Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che i dati riportati in merito alle donazioni nell'ambito dell'articolo hanno una funzione meramente strumentale in quanto volti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in ordine a una questione di rilevante interesse per la collettività e la forma espositiva adoperata, anche se allusiva e insinuante, è però strettamente funzionale alla formulazione di un giudizio critico più ampio, attuale e di pubblico interesse, funzionale, quindi, alla formazione della pubblica opinione. I termini adoperati possono apparire oggettivamente offensivi, ma si appalesano utili a sostenere il giudizio critico negativo, espresso comunque in termini dubitativi e misurati, e sono da considerarsi alla luce del complessivo contesto in cui sono stati utilizzati finalizzato alla rappresentazione di presunte irregolarità amministrative, già in precedenza reiteratamente segnalate. In conclusione, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'intero articolo, operi l'indicata causa di giustificazione che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la P.Q.M