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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14823/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 aprile 2015 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto aggravato in abitazione ed evasione aggravata, con la recidiva specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha aumentato la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale, ritenuto eccessivo in considerazione della confessione da lui resa.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo.

Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 aprile 2015 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto aggravato in abitazione ed evasione aggravata, con la recidiva specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha aumentato la pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale, ritenuto eccessivo in considerazione della confessione da lui resa. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S t [OSCURATO:PERSONA]
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