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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23637/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21727/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 639/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/07/2022, la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (quale locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale conduttrice), e ha condannato quest’ultima al rilascio dell’immobile concesso in locazione, rigettando, infine, tutte le restanti domande propostedalla società conduttrice per: 1) l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione; 3) la condannadella locatrice al rimborso delle spese sostenute dalla società conduttriceper l’esecuzione di lavori sull’immobile locato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, secondo quanto desumibile dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e dalla volontà delle parti consacratanel contratto di locazione dalle stesse concluso, la Senatore e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero validamente concluso un contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione di indole transitoria (ossia, soggetto a un termine annuale), essendo le parti necessariamentelegate alla durata (a sua volta annuale) del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile, e ha rilevato come fosse rimasto del tutto priva di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dimostrazione la circostanza, denunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,secondo cui la Senatore avrebbe assunto in comodato in modo meramentesimulato l’immobile de quo , evidenziando, infine, come la societàconduttrice non avesse diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai fini dell’esecuzione di lavori all’interno dell’immobile locato, avendone la stessa conduttrice preventivamente rinunciato, accettandol’immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto ed avendo comunque esonerato la locatriceda alcun obbligo al riguardo, peraltro in ogni caso subordinato all’eventualeconsenso della stessa locatrice, nella specie mai richiesto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; EnrichettaSenatore resiste con controricorso; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già chiamata in giudizio quale dante causa del comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].), non ha svolto difese in questa sede; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalleparti attraverso i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata,nonché attraverso i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotatedi particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermentoai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M.

Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21727/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 639/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 8/07/2022, la Corte d’appello di Salerno, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, ha dichiarato la cessazione del contratto di locazionead uso diverso da quello di abitazione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] (quale locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale conduttrice), e ha condannato quest’ultima al rilascio dell’immobile concesso in locazione, rigettando, infine, tutte le restanti domande propostedalla società conduttrice per: 1) l’accertamento del carattere simulato del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la temporanea disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) la dichiarazione della nullità del termine annuale apposto al contratto di locazione; 3) la condannadella locatrice al rimborso delle spese sostenute dalla società conduttriceper l’esecuzione di lavori sull’immobile locato; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome, secondo quanto desumibile dagli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio e dalla volontà delle parti consacratanel contratto di locazione dalle stesse concluso, la Senatore e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avessero validamente concluso un contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione di indole transitoria (ossia, soggetto a un termine annuale), essendo le parti necessariamentelegate alla durata (a sua volta annuale) del contratto di comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile, e ha rilevato come fosse rimasto del tutto priva di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri dimostrazione la circostanza, denunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,secondo cui la Senatore avrebbe assunto in comodato in modo meramentesimulato l’immobile de quo , evidenziando, infine, come la societàconduttrice non avesse diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai fini dell’esecuzione di lavori all’interno dell’immobile locato, avendone la stessa conduttrice preventivamente rinunciato, accettandol’immobile nello stato di fatto in cui si trovava al momento della conclusione del contratto ed avendo comunque esonerato la locatriceda alcun obbligo al riguardo, peraltro in ogni caso subordinato all’eventualeconsenso della stessa locatrice, nella specie mai richiesto; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; EnrichettaSenatore resiste con controricorso; laImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già chiamata in giudizio quale dante causa del comodato con il quale la Senatore aveva acquisito la disponibilità dell’immobile poi concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA].), non ha svolto difese in questa sede; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; considerato,preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalleparti attraverso i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata,nonché attraverso i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotatedi particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermentoai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione; che,pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinviodella causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione inpubblica udienza; P.Q.M. Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 21727/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa
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