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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 08340/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1886/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29684/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 giugno 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. (commesso il 18 marzo 2019), alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8340/2026 Roma, lì, 03/03/2026 previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen.

Contesta l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel dare rilievo ai precedenti penali per reati di falso, che risalirebbero a quindici anni prima della commissione del reato oggetto di giudizio.

Secondo il ricorrente, atteso che l’imputato non aveva commesso reati della stessa indole nei cinque anni antecedenti a quello per il quale si procede, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere integrata non la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ma la recidiva semplice, da considerare sub valente nel bilanciamento con le attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

L’unico motivo di ricorso è infondato.

Invero, l’art. 99, comma 4, cod. pen., per l’applicazione della recidiva reiterata, presuppone la precedente commissione di un delitto non colposo e non di un reato della stessa indole, né richiede che il nuovo delitto debba essere stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente.

L’art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., poi, subordina l’applicazione della recidiva infrqaquinquennale alla commissione del nuovo delitto nel termine dei cinque anni dalla condanna precedente.

E il n. 1 dello stesso comma subordina l’applicazione della recidiva specifica alla commissione di un reato della stessa indole, senza richiedere che il nuovo delitto debba essere stato commesso entro un particolare termine dalla condanna precedente.

Va precisato che «l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna» (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381).

Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è stata applicata in presenza di tutti i necessari presupposti.

La Corte di appello, invero, ha correttamente ritenuto integrata la recidiva reiterata, in presenza di numerose sentenze di condanna per delitti commessi dall’imputato, passate in giudicato prima della commissione del fatto per il quale si procede.

Ha correttamente ritenuto integrata la recidiva specifica, avendo l’imputato riportato condanne definitive per reati della stessa indole, seppure risalenti a più di cinque anni prima della commissione del fatto per il quale si procede.

Ha, infine, correttamente applicato la recidiva infraquinquennale, avendo l’imputato commesso il reato in esame (il 18 marzo 2019) entro i cinque anni dal passaggio in giudicato di ben tre sentenze: quella della Corte di appello di Roma del 16 gennaio 2015, irrevocabile il 21 settembre 2016; quella del Tribunale di Roma del 16 luglio 2014, irrevocabile il 2 dicembre 2014; quella del Tribunale di Velletri del 22 ottobre 2018, irrevocabile il 7 marzo 2019.

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1886/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29684/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 giugno 2025 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen. (commesso il 18 marzo 2019), alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8340/2026 Roma, lì, 03/03/2026 previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 99 cod. pen. Contesta l’applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nel dare rilievo ai precedenti penali per reati di falso, che risalirebbero a quindici anni prima della commissione del reato oggetto di giudizio. Secondo il ricorrente, atteso che l’imputato non aveva commesso reati della stessa indole nei cinque anni antecedenti a quello per il quale si procede, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere integrata non la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, ma la recidiva semplice, da considerare sub valente nel bilanciamento con le attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo di ricorso è infondato. Invero, l’art. 99, comma 4, cod. pen., per l’applicazione della recidiva reiterata, presuppone la precedente commissione di un delitto non colposo e non di un reato della stessa indole, né richiede che il nuovo delitto debba essere stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente. L’art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., poi, subordina l’applicazione della recidiva infrqaquinquennale alla commissione del nuovo delitto nel termine dei cinque anni dalla condanna precedente. E il n. 1 dello stesso comma subordina l’applicazione della recidiva specifica alla commissione di un reato della stessa indole, senza richiedere che il nuovo delitto debba essere stato commesso entro un particolare termine dalla condanna precedente. Va precisato che «l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna» (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381). Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale è stata applicata in presenza di tutti i necessari presupposti. La Corte di appello, invero, ha correttamente ritenuto integrata la recidiva reiterata, in presenza di numerose sentenze di condanna per delitti commessi dall’imputato, passate in giudicato prima della commissione del fatto per il quale si procede. Ha correttamente ritenuto integrata la recidiva specifica, avendo l’imputato riportato condanne definitive per reati della stessa indole, seppure risalenti a più di cinque anni prima della commissione del fatto per il quale si procede. Ha, infine, correttamente applicato la recidiva infraquinquennale, avendo l’imputato commesso il reato in esame (il 18 marzo 2019) entro i cinque anni dal passaggio in giudicato di ben tre sentenze: quella della Corte di appello di Roma del 16 gennaio 2015, irrevocabile il 21 settembre 2016; quella del Tribunale di Roma del 16 luglio 2014, irrevocabile il 2 dicembre 2014; quella del Tribunale di Velletri del 22 ottobre 2018, irrevocabile il 7 marzo 2019. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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