CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2021
Cassazione n. 47398/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG b . cc LQ. etm c-CIALC)24i ety( j.e Jet — 01-tot 3e C-0,0-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 ha respinto l'impugnazione introdotta - in tema di misura di sicurezza personale - da [OSCURATO:PERSONA], relativa al provvedimento di proroga della libertà vigilata per la durata di mesi sei. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. con sentenza del 16 luglio 2011 (condotte ritenute sussistenti sino al maggio del 2009) ed ha scontarto la pena sino al 31 gennaio del 2017. 1.2 La valutazione di attualità della pericolosità sociale, tale da giustificare la proroga della misura di sicurezza (già scontata per la durata di un anno) si fonda, secondo quanto esposto in motivazione, su : a) il ruolo svolto in ambito associativo ; b) l'esistenza, nel periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale, di un controllo (in data 6 ottobre 2020) con altro soggetto pregiudicato; c) la condanna per il reato di scommesse clandestine, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo nel 2016. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia, in particolare, che in secondo grado il Ferrara sarebbe stato assolto dall'accusa dalla condotta per cui aveva riportato condanna nel 2016, con travisamento delle circostanze di fatto. Le condotte associative, di mera partecipazione, risalgono al 2008 e dalle stesse non potrebbe desumersi l'attualità della pericolosità sociale. E' stata scarsamente considerata la relazione positiva sui comportamenti tenuti durante l'anno di sottoposizione alla libertà vigilata. L'incontro, singolo, con un pregiudicato è fatto episodico e non significativo. Si evidenzia, in sostanza, una mancata considerazione di aspetti incidenti sulla valutazione di attualità della pericolosità. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che la condizione di attualità della pericolosità sociale deve essere oggetto di puntuale apprezzamento e di argomentazioni 'in positivo', non potendo presumersi, anche in tema di misure di sicurezza post delictum, dal titolo di reato per cui è intervenuta condanna (tra le molte, Sez. I n. 7188 del 10.12.2020, dep.2021, rv 280804,secondo cui in tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, della legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente valutati, nonché delle allegazioni difensive, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di automatismo tra condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso ed applicazione della misura). Ciò a maggior ragione dopo un periodo di prima applicazione, come nel caso del Ferrara, durante il quale non sono state evidenziate condotte di tragressione o indicative di rinnovata tendenza antisociale. 3.2 La motivazione espressa, pertanto, non realizza un effettivo apprezzamento della condizione di pericolosità in termini di attualità, limitandosi ad evidenziare il ruolo associativo (risalente nel tempo e non caratterizzato da compiti direttivi o organizzativi), un singolo controllo con soggetto pregiudicato (di non particolare valore indicativo) ed evocando una decisione di condanna riformata in secondo grado e, comunque, relativa a condotte tenute prima della carcerazione. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione, con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 2