CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 09587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLItclactazzatviz~pziEg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame - qualificata, ai fini della successiva trasmissione a questa Corte, come ricorso per cassazione - si dirige in verità nei confronti di ordinanza del magistrato di sorveglianza, adottata all'esito dell'udienza celebrata a norma degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), Ord. pen, e 666, 678 cod. proc. pen., dietro reclamo di natura disciplinare. Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il contenuto, è ammesso - per il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione del suo avviso di deposito. Non è, quindi, possibile il ricorso diretto per cassazione (che è ammesso, solo per violazione di legge, avverso il provvedimento del tribunale medesimo, come prevede il successivo comma 5: in termini, Sez. 1, n. 32457 del 13/03/2015, Aparo). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere, senza formalità di procedura, definitivamente qualificata come reclamo, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il seguito di competenza. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo„ dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il 09/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]