CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10146/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da Rosario ANTOCI, volta ad ottenere la rideterminazione della pena complessiva inflittagli con tre sentenze di condanna, rese dal suddetto Tribunale, per reati unificati dalla continuazione, beneficio riconosciuto in sede di cognizione; che il giudice adito, pur avendo dato atto dell'errore in cui era incorso il giudice della cognizione nella individuazione del reato più grave, ha affermato che detto errore avrebbe dovuto essere censurato avvalendosi degli ordinari mezzi d'impugnazione, non essendo più emendabile in sede di esecuzione; VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si lamenta inosservanza della legge penale con riferimento alla individuazione del reato più grave fra quelli unificati dalla continuazione; vista la memoria successivamente trasmessa; CONSIDERATO che l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251682 - 01); che, in applicazione del suenunciato principio, deve reputarsi corretta la decisione impugnata, non essendo, fra l'altro, ipotizzabile una situazione di illegalità della pena che avrebbe giustificato l'intervento del giudice dell'esecuzione; RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 I