CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1973
Cassazione n. 46281/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1973 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 65-23976/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi (art. 581-591, 606, comma 3, cod. proc. pen.), 1.1 A fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive in tema di accertamento della penale responsabilità siano volte a sollecitare una diversa, quanto inammissibile, valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del dubbio sulla corretta identificazione del ricorrente), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle epifanie processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 1.4. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che proprio le spiegate modalità della spendita dei titoli, l'interesse e la precisa identificazione del soggetto che ebbe a consegnare i titoli indicano la strada percorsa verso l'accertamento della responsabilità. In ossequio ad un orientamento consolidato di questa Corte deve quindi ritenersi che la ricezione, 65-23976/2021 il possesso e la spendita di un bene che reca precisi segni identificativi, atti alla sua tracciabilità manifesta la materialità del fatto contestato ed il dolo generico (quanto a consapevolezza della provenienza da delitto) nella forma diretta o eventuale, così come la spendita del titolo per adempiere la obbligazione contratta rende epifania della finalità di profitto che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 2, n. 24100, del 375/2011, Rv. 250566; Sez. 2, n. 46991„ del 8/11/2013, Rv. 257432; Sez. 6, n. 15964, del 8/3/2016, Rv. 266534, in motivazione; sez. 2, n. 22555, del 9/6/2006, Rv 234654). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021