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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22426/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. — la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alla confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 e comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tramite i quali è stato richiesto l'annullamento della decisione per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

4. Vero è, infatti, che tramite la comune doglianza è stato lamentato il mancato riconoscimento della fattispecie lieve appena ricordata, ma sul punto non viene speso alcun effettivo argomento.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Ciò posto, una tale immediatezza non è neppure dedotta — e tantomeno provata - nei ricorsi.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. — la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre alla confisca di quanto in sequestro, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 e comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, tramite i quali è stato richiesto l'annullamento della decisione per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. citato. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. 4. Vero è, infatti, che tramite la comune doglianza è stato lamentato il mancato riconoscimento della fattispecie lieve appena ricordata, ma sul punto non viene speso alcun effettivo argomento. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le molte, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Ciò posto, una tale immediatezza non è neppure dedotta — e tantomeno provata - nei ricorsi. 5. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 22426/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris