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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 febbraio 2025

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:54
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 febbraio 2025 ( * ) « Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata » Nella causa C‑11/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, residente a Napoli (Italia), rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], avvocata, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE), rappresentata da O. Heinz, M. Ioannidis e M. Szablewska, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 novembre 2023, D’Agostino/BCE (T‑326/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:750), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa.

Contesto normativo 2 L’articolo 127 TFUE così dispone: «1.

L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi.

Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione [europea] al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (...).

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: – definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, – svolgere le operazioni sui cambi (...), – detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, – promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La [BCE] viene consultata: – in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze, – dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze (...).

La [BCE] può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della [BCE], può affidare alla [BCE] compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione». 3 Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»): «3.1.

Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, [TFUE], i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono: – definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; – svolgere le operazioni sui cambi (...); – detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; – promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. (...)». 4 L’articolo 10 di tale protocollo prevede quanto segue: «10.1. (...) il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto (...)». 5 L’articolo 11 di detto protocollo dispone quanto segue: «11.1. (...) il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. (...)

11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto.

Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all’articolo 12.3.

11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 12 di detto protocollo: «12.1.

Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto.

Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo. (...)

12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6». 7 Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE: «13.1.

Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l’articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno». 8 L’articolo 38 del citato protocollo precisa quanto segue: «La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o [da] due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE». 9 L’articolo 17 del regolamento interno della BCE, nella versione di cui alla decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione (UE) 2016/1717, del 21 settembre 2016 (GU 2016, L 258, pag. 17), prevede quanto segue: «17.1.

I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente.

17.2. Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal presidente.

Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. (...)

17.3. Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l’attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi.

I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati. (...)».

Fatti 10 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini: «2 Il ricorrente è un imprenditore italiano.

Tra il 26 febbraio e il 12 marzo 2020, egli ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati “[OSCURATO:PERSONA].COPERP”, per un importo totale di EUR 689 259,26 (...).

Mediante l’effetto leva applicato a tali titoli, i guadagni giornalieri generati dall’importo investito potevano essere moltiplicati per sette, e tale fattore moltiplicatore si applicava anche alle perdite giornaliere. 3 Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che [“la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli ‘spread’ [dei tassi di interesse”], per poi chiarire che “[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]” (in prosieguo: la “dichiarazione controversa”). 4 Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%. 5 Il 26 maggio 2021, il ricorrente ha inviato alla BCE una lettera in cui affermava, in particolare, che la dichiarazione controversa aveva comportato una diminuzione del valore dei titoli a effetto leva di livello equivalente all’importo che egli aveva investito acquistando tali titoli.

Pertanto, con la medesima lettera, il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. 6 Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente».

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. 12 Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto. 13 Anzitutto, il Tribunale ha rilevato che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (punti 13 e 14 dell’ordinanza impugnata). 14 Il Tribunale ha poi esaminato la prima di queste tre condizioni.

In primo luogo, esso ha ricordato alcuni principi giurisprudenziali riguardanti tale condizione, segnatamente il fatto che essa richiede che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata). 15 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, ad avviso del ricorrente, con la dichiarazione controversa la presidente della BCE aveva violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE (in prosieguo: le «disposizioni asseritamente violate»).

In particolare, esso ha dichiarato che il ricorrente non sosteneva che tali disposizioni fossero idonee a conferirgli diritti, ma contestava alla presidente della BCE di aver commesso un abuso di potere e di aver ecceduto le proprie competenze (punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata). 16 Dopo aver fornito tali precisazioni, il Tribunale ha, in terzo luogo, esaminato se le disposizioni asseritamente violate costituissero norme giuridiche che conferivano diritti ai singoli e ha escluso che così fosse (punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata). 17 In quarto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo il quale, rilasciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva commesso un «abuso di potere» (punto 29 dell’ordinanza impugnata). 18 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE risultava manifestamente non soddisfatta (punto 30 dell’ordinanza impugnata). 19 Infine, il Tribunale ha «inoltre» esaminato la condizione relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e i danni lamentati e ha dichiarato che anch’essa risultava manifestamente non soddisfatta (punti da 31 a 37 dell’ordinanza impugnata).

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni del ricorrente 20 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2024 il ricorrente ha proposto la presente impugnazione. 21 Il 9 febbraio 2024, sentite le parti, il presidente della Corte ha deciso di sospendere il procedimento nella presente causa fino alla pronuncia delle decisioni che concludono i procedimenti nelle cause C‑566/23 P, D’Agostino e Dafin/BCE, C‑571/23 P, D’Agostino/BCE, e C‑574/23 P, Nardi/BCE. 22 Con sentenze del 12 settembre 2024, D’Agostino e Dafin/BCE (C‑566/23 P, EU:C:2024:743), del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE (C‑571/23 P, EU:C:2024:744) e del 12 settembre 2024, Nardi/BCE (C‑574/23 P, EU:C:2024:746), la Corte ha respinto le impugnazioni nelle tre cause menzionate al punto precedente.

In tale data, il procedimento nella presente causa è ripreso. 23 Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza impugnata; – accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado; – in subordine, condannare la BCE al pagamento, per le tipologie di danni elencate nelle citate conclusioni, di ogni altra somma accertata nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, e – condannare la BCE alle spese.

Sull’impugnazione 24 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 25 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 26 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti: – il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; – il secondo, su un errore relativo alla mancata invocazione di norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; – il terzo, sulla violazione dell’articolo 340 TFUE; – il quarto, su un errore concernente la portata dell’abuso di potere dedotto in primo grado, e – il quinto, su un errore relativo all’accertamento dell’insussistenza del nesso di causalità. 27 Occorre ricordare che, come dichiarato in sostanza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 138 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

Dall’altro, le medesime condizioni valgono per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui all’articolo 340, terzo comma, TFUE. 28 Per un verso, si deve rilevare che, tra i cinque motivi d’impugnazione elencati al punto 26 della presente ordinanza, i motivi dal primo al quarto mirano a mettere in discussione i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha dichiarato che la prima delle tre condizioni illustrate al punto precedente non risultava soddisfatta. 29 Per altro verso, il quinto motivo verte sui punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha concluso che la terza di tali condizioni non risultava soddisfatta. 30 Di conseguenza, è opportuno esaminare in primis i motivi d’impugnazione vertenti sulla prima di dette condizioni.

Sul primo e sul terzo motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 31 Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta al Tribunale l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, in quanto esso si sarebbe limitato a constatare che le disposizioni asseritamente violate non erano preordinate a conferire diritti ai singoli, senza esaminare se la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avesse violato tali disposizioni. 32 In subordine, con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce che, anche nell’ipotesi in cui le disposizioni asseritamente violate non conferissero diritti ai singoli, l’articolo 340 TFUE, letto in particolare alla luce delle norme del codice civile italiano sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi comportamento illecito è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE.

Giudizio della Corte 33 Per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso.

Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione.

Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur indicando ragioni errate (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, si deve rilevare che nell’ordinanza impugnata il Tribunale, per giungere a dichiarare che la prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, consistente nell’illegittimità del comportamento di quest’ultima, non risultava soddisfatta, ha chiarito che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli.

Così facendo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione. 35 Nei limiti in cui il primo motivo d’impugnazione possa essere inteso nel senso che il ricorrente contesta la fondatezza della dichiarazione del Tribunale secondo cui la condizione menzionata al punto precedente non era soddisfatta, dalla giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda detta condizione, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 36 Alla luce di tale giurisprudenza, a ragione il Tribunale, una volta giunto alla conclusione che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli, ne ha tratto la conseguenza che la condizione di cui trattasi non era soddisfatta, senza verificare se tali disposizioni fossero state violate.

Invero, anche se così fosse stato, la constatazione di una violazione di norme non aventi un siffatto oggetto non avrebbe consentito di ritenere soddisfatta detta condizione. 37 Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. 38 Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, risulta chiaramente dalla giurisprudenza richiamata al punto 35 della presente ordinanza che la constatazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli è indispensabile per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE.

È pertanto irrilevante il fatto, invocato dal ricorrente, che nel diritto italiano qualsiasi comportamento illecito possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale. 39 Di conseguenza, occorre respingere anche il terzo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 40 Il ricorrente sostiene che le disposizioni asseritamente violate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro specifici poteri.

Tali norme conferirebbero diritti ai singoli, in particolare il diritto a che tali organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio della tutela del legittimo affidamento.

Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 41 Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. 42 Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla stessa decisione giurisdizionale impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 44 Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di far valere tale principio presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili.

Tale diritto spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative.

Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 45 Nel caso di specie, si deve rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo menzionato il principio di tutela del legittimo affidamento nel ricorso in primo grado né, a fortiori , ha cercato di dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione di tale principio.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato tale questione. 46 Pertanto, il presente motivo d’impugnazione è manifestamente irricevibile nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. – Nel merito 47 Ad avviso del ricorrente, in sostanza, erroneamente il Tribunale ha escluso che le disposizioni asseritamente violate fossero preordinate a conferire diritti ai singoli.

A tal riguardo, il ricorrente deduce che tali disposizioni attribuiscono poteri e competenze specifiche ai diversi organi della BCE e che ogni cittadino può attendersi che esse siano rispettate, in modo che non siano lesi i suoi diritti. 48 Anzitutto, al punto 15 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli segnatamente qualora essa abbia lo scopo di tutelare gli interessi di questi ultimi o implichi l’attribuzione a loro favore di diritti il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato. 49 Occorre constatare che tale giurisprudenza trae origine da quella della Corte, cosicché non si può contestare al Tribunale il fatto di essersi basato sui principi così stabiliti (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 50 Inoltre, al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte in base alla quale, da un lato, l’inosservanza del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, e, dall’altro, non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

Esso ha precisato che tali considerazioni potevano essere trasposte all’articolo 340, terzo comma, TFUE, relativo alla responsabilità extracontrattuale della BCE. 51 Ai punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha poi esaminato le disposizioni asseritamente violate alla luce dei principi da esso ricordati. 52 A tal proposito, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 127 TFUE, in quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, abbia natura istituzionale, così come l’articolo 3 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, che rinvia in modo esplicito a determinate disposizioni di tale articolo 127 TFUE. 53 In secondo luogo, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 di tale protocollo, il Tribunale ha dichiarato che la loro natura istituzionale risulta dal fatto che si limitano a disciplinare la composizione del consiglio direttivo e del comitato esecutivo nonché le modalità di adozione delle decisioni al loro interno. 54 In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 12 del protocollo in parola, il Tribunale ha sottolineato che esso ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE. 55 In quarto luogo, per quanto concerne l’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il Tribunale ha evidenziato che tale disposizione si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE. 56 In quinto luogo, per quanto riguarda l’articolo 38 di tale protocollo, il Tribunale ha sottolineato che la citata disposizione si limita a stabilire le condizioni formali in presenza delle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. 57 In sesto luogo, per quanto concerne il regolamento interno della BCE, il Tribunale ha rilevato che il suo articolo 17.2 riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e che il suo articolo 17.3 concerne la delega, da parte di tale consiglio, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo. 58 Ne consegue che secondo il Tribunale, in sostanza, le disposizioni asseritamente violate definiscono i compiti del SEBC, le competenze dei vari organi della BCE, le attribuzioni del presidente di quest’ultima e le condizioni formali in presenza delle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. 59 Orbene, anzitutto, il ricorrente non sostiene che il Tribunale abbia erroneamente compreso il contenuto di tali disposizioni. 60 Inoltre, il ricorrente non solleva, dinanzi alla Corte, alcun argomento volto a dimostrare che dette disposizioni abbiano la funzione di tutelare i suoi interessi in quanto singolo o attribuiscano diritti a suo favore. 61 Infine, egli non dimostra che norme che riservano, all’interno di un’istituzione, talune competenze ad organi specifici abbiano un obiettivo diverso da quello di garantire un equilibrio istituzionale.

A fortiori, egli non dimostra neppure che tale diverso obiettivo sia privo di carattere generale e consista nel tutelare gli interessi dei singoli. 62 Di conseguenza, nei limiti in cui esso è ricevibile, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul quarto motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 63 Il ricorrente critica la dichiarazione del Tribunale in base alla quale l’abuso di potere contestato, nel ricorso in primo grado, alla presidente della BCE non sarebbe stato oggetto di alcuno sviluppo specifico e sarebbe stato presentato solo come una conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni asseritamente violate. 64 Ad avviso del ricorrente, l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo» e ricorre quando un’istituzione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.

Nel caso di specie, mediante la dichiarazione controversa la presidente della BCE avrebbe con ogni evidenza violato tali principi.

Giudizio della Corte 65 Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’argomento del ricorrente secondo cui la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», era presentato solo come una conseguenza dell’inosservanza, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni asseritamente violate, che esso aveva già esaminato e che aveva ritenuto non conferissero diritti ai singoli. 66 A tal riguardo, dai punti da 44 a 51 del ricorso in primo grado si evince che il ricorrente ha dedotto l’esistenza di un abuso di potere commesso dalla presidente della BCE, contestandole nel contempo l’inosservanza delle disposizioni asseritamente violate, senza fare alcun riferimento ai principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza, invocati nell’ambito della presente impugnazione. 67 Pertanto, non si può addebitare al Tribunale il fatto di aver effettuato una lettura inesatta o incompleta del ricorso in primo grado e di non aver esaminato gli argomenti del ricorrente riguardanti un «abuso di potere». 68 Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza, il ricorrente manifestamente non è legittimato a far valere, per la prima volta dinanzi alla Corte, la violazione di principi generali, quali la lealtà, la buona fede o la diligenza nell’ambito dell’asserito «abuso di potere». 69 Il quarto motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sul quinto motivo d ’ impugnazione 70 Conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 27 della presente ordinanza, le tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE sono cumulative. 71 Orbene, dai punti da 31 a 69 della presente ordinanza risulta che sono stati respinti tutti i motivi d’impugnazione volti a contestare i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha dichiarato che non risultava soddisfatta la condizione necessaria a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE concernente l’illegittimità del comportamento imputato a quest’ultima. 72 Ne consegue che il quinto motivo d’impugnazione, che riguarda la terza di tali condizioni, è inconferente, dato che è volto a contestare motivazioni svolte ad abundantiam nell’ordinanza impugnata (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). 73 Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte emerge che la presente impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. 75 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, di conseguenza, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino è condannato a farsi carico delle proprie spese.

Lussemburgo, 4 febbraio 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

N. Jääskinen * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 4 febbraio 2025 ( * ) « Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata » Nella causa C‑11/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 9 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]Agostino, residente a Napoli (Italia), rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA], avvocata, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Banca centrale europea (BCE), rappresentata da O. Heinz, M. Ioannidis e M. Szablewska, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 novembre 2023, D’Agostino/BCE (T‑326/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:750), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a seguito di una dichiarazione rilasciata dalla presidente della Banca centrale europea (BCE) il 12 marzo 2020 nel corso di una conferenza stampa. Contesto normativo 2 L’articolo 127 TFUE così dispone: «1.      L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato “SEBC”, è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nell’Unione [europea] al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione (...). 2.      I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: –        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione, –        svolgere le operazioni sui cambi (...), –        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, –        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 3.      Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 4.      La [BCE] viene consultata: –        in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze, –        dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze (...). La [BCE] può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze. 5.      Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. 6.      Il Consiglio [dell’Unione europea], deliberando all’unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della [BCE], può affidare alla [BCE] compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione». 3 Ai sensi dell’articolo 3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU 2016, C 202, pag. 230; in prosieguo: il «protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE»): «3.1.       Conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, [TFUE], i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono: –        definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; –        svolgere le operazioni sui cambi (...); –        detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; –        promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. (...)». 4 L’articolo 10 di tale protocollo prevede quanto segue: «10.1. (...) il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro. 10.2.      Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto (...)». 5 L’articolo 11 di detto protocollo dispone quanto segue: «11.1.      (...) il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri. (...) 11.5.      Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all’articolo 12.3. 11.6.      Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. (...)». 6 Ai sensi dell’articolo 12 di detto protocollo: «12.1.      Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell’Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all’offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo. (...) 12.2.      Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo. 12.3.      Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. 12.4.      Le funzioni consultive di cui all’articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo. 12.5.      Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all’articolo 6». 7 Ai sensi dell’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE: «13.1.      Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE. 13.2.      Fatto salvo l’articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all’esterno». 8 L’articolo 38 del citato protocollo precisa quanto segue: «La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o [da] due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE». 9 L’articolo 17 del regolamento interno della BCE, nella versione di cui alla decisione 2004/257/CE della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione (UE) 2016/1717, del 21 settembre 2016 (GU 2016, L 258, pag. 17), prevede quanto segue: «17.1.      I regolamenti della BCE sono adottati dal consiglio direttivo e sono sottoscritti per suo conto dal presidente. 17.2.      Gli indirizzi della BCE sono adottati dal consiglio direttivo, e successivamente notificati, in una delle lingue ufficiali dell’Unione, e sono sottoscritti per conto di esso dal presidente. Essi indicano le motivazioni su cui si fondano. (...) 17.3.      Il consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri normativi al comitato esecutivo per l’attuazione dei suoi regolamenti ed indirizzi. I regolamenti o gli indirizzi in questione precisano gli elementi a cui deve essere data attuazione, così come i limiti e la portata dei poteri delegati. (...)». Fatti 10 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini: «2      Il ricorrente è un imprenditore italiano. Tra il 26 febbraio e il 12 marzo 2020, egli ha acquistato diversi titoli finanziari a effetto leva denominati “[OSCURATO:PERSONA].COPERP”, per un importo totale di EUR 689 259,26 (...). Mediante l’effetto leva applicato a tali titoli, i guadagni giornalieri generati dall’importo investito potevano essere moltiplicati per sette, e tale fattore moltiplicatore si applicava anche alle perdite giornaliere. 3      Il 12 marzo 2020, nel corso di una conferenza stampa intesa a presentare le misure adottate dal consiglio direttivo della BCE in risposta alla pandemia di COVID-19, la presidente della BCE ha dichiarato che [“la BCE] [avrebbe risposto] all’appello, utilizzando tutta la [sua] flessibilità, ma [che essa] non [era] lì per ridurre gli ‘spread’ [dei tassi di interesse”], per poi chiarire che “[c]iò non [era] né [la] funzione né [il] compito [della BCE]” (in prosieguo: la “dichiarazione controversa”). 4      Lo stesso giorno, l’indice azionario della Borsa di Milano (Italia) ha registrato un calo del 16,92%. 5      Il 26 maggio 2021, il ricorrente ha inviato alla BCE una lettera in cui affermava, in particolare, che la dichiarazione controversa aveva comportato una diminuzione del valore dei titoli a effetto leva di livello equivalente all’importo che egli aveva investito acquistando tali titoli. Pertanto, con la medesima lettera, il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. 6      Con messaggio di posta elettronica del 13 ottobre 2021, la BCE ha respinto la domanda di risarcimento presentata dal ricorrente». Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa della dichiarazione controversa. 12 Con l’ordinanza impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto. 13 Anzitutto, il Tribunale ha rilevato che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE, presuppone che sia soddisfatto un insieme di condizioni aventi carattere cumulativo, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alla BCE, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno lamentato (punti 13 e 14 dell’ordinanza impugnata). 14 Il Tribunale ha poi esaminato la prima di queste tre condizioni. In primo luogo, esso ha ricordato alcuni principi giurisprudenziali riguardanti tale condizione, segnatamente il fatto che essa richiede che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (punti da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata). 15 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, ad avviso del ricorrente, con la dichiarazione controversa la presidente della BCE aveva violato l’articolo 127 TFUE, gli articoli 3, da 10 a 13 e 38 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, nonché gli articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE (in prosieguo: le «disposizioni asseritamente violate»). In particolare, esso ha dichiarato che il ricorrente non sosteneva che tali disposizioni fossero idonee a conferirgli diritti, ma contestava alla presidente della BCE di aver commesso un abuso di potere e di aver ecceduto le proprie competenze (punti 18 e 19 dell’ordinanza impugnata). 16 Dopo aver fornito tali precisazioni, il Tribunale ha, in terzo luogo, esaminato se le disposizioni asseritamente violate costituissero norme giuridiche che conferivano diritti ai singoli e ha escluso che così fosse (punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata). 17 In quarto luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo il quale, rilasciando la dichiarazione controversa, la presidente della BCE aveva commesso un «abuso di potere» (punto 29 dell’ordinanza impugnata). 18 Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE risultava manifestamente non soddisfatta (punto 30 dell’ordinanza impugnata). 19 Infine, il Tribunale ha «inoltre» esaminato la condizione relativa alla sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e i danni lamentati e ha dichiarato che anch’essa risultava manifestamente non soddisfatta (punti da 31 a 37 dell’ordinanza impugnata). Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni del ricorrente 20 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 gennaio 2024 il ricorrente ha proposto la presente impugnazione. 21 Il 9 febbraio 2024, sentite le parti, il presidente della Corte ha deciso di sospendere il procedimento nella presente causa fino alla pronuncia delle decisioni che concludono i procedimenti nelle cause C‑566/23 P, D’Agostino e Dafin/BCE, C‑571/23 P, D’Agostino/BCE, e C‑574/23 P, Nardi/BCE. 22 Con sentenze del 12 settembre 2024, D’Agostino e Dafin/BCE (C‑566/23 P, EU:C:2024:743), del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE (C‑571/23 P, EU:C:2024:744) e del 12 settembre 2024, Nardi/BCE (C‑574/23 P, EU:C:2024:746), la Corte ha respinto le impugnazioni nelle tre cause menzionate al punto precedente. In tale data, il procedimento nella presente causa è ripreso. 23 Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia: –        annullare l’ordinanza impugnata; –        accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado; –        in subordine, condannare la BCE al pagamento, per le tipologie di danni elencate nelle citate conclusioni, di ogni altra somma accertata nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, e –        condannare la BCE alle spese. Sull’impugnazione 24 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 25 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 26 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti: –        il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; –        il secondo, su un errore relativo alla mancata invocazione di norme giuridiche intese a conferire diritti ai singoli e sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; –        il terzo, sulla violazione dell’articolo 340 TFUE; –        il quarto, su un errore concernente la portata dell’abuso di potere dedotto in primo grado, e –        il quinto, su un errore relativo all’accertamento dell’insussistenza del nesso di causalità. 27 Occorre ricordare che, come dichiarato in sostanza dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire l’illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni dell’Unione, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, punto 138 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro, le medesime condizioni valgono per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della BCE, di cui all’articolo 340, terzo comma, TFUE. 28 Per un verso, si deve rilevare che, tra i cinque motivi d’impugnazione elencati al punto 26 della presente ordinanza, i motivi dal primo al quarto mirano a mettere in discussione i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha dichiarato che la prima delle tre condizioni illustrate al punto precedente non risultava soddisfatta. 29 Per altro verso, il quinto motivo verte sui punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha concluso che la terza di tali condizioni non risultava soddisfatta. 30 Di conseguenza, è opportuno esaminare in primis i motivi d’impugnazione vertenti sulla prima di dette condizioni. Sul primo e sul terzo motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 31 Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta al Tribunale l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, in quanto esso si sarebbe limitato a constatare che le disposizioni asseritamente violate non erano preordinate a conferire diritti ai singoli, senza esaminare se la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avesse violato tali disposizioni. 32 In subordine, con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce che, anche nell’ipotesi in cui le disposizioni asseritamente violate non conferissero diritti ai singoli, l’articolo 340 TFUE, letto in particolare alla luce delle norme del codice civile italiano sulla responsabilità extracontrattuale, dovrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi comportamento illecito è atto a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE. Giudizio della Corte 33 Per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur indicando ragioni errate (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, si deve rilevare che nell’ordinanza impugnata il Tribunale, per giungere a dichiarare che la prima condizione necessaria al sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, consistente nell’illegittimità del comportamento di quest’ultima, non risultava soddisfatta, ha chiarito che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli. Così facendo, il Tribunale ha rispettato l’obbligo di motivazione. 35 Nei limiti in cui il primo motivo d’impugnazione possa essere inteso nel senso che il ricorrente contesta la fondatezza della dichiarazione del Tribunale secondo cui la condizione menzionata al punto precedente non era soddisfatta, dalla giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda detta condizione, è necessario che sia dimostrata l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 36 Alla luce di tale giurisprudenza, a ragione il Tribunale, una volta giunto alla conclusione che le disposizioni asseritamente violate non erano intese a conferire diritti ai singoli, ne ha tratto la conseguenza che la condizione di cui trattasi non era soddisfatta, senza verificare se tali disposizioni fossero state violate. Invero, anche se così fosse stato, la constatazione di una violazione di norme non aventi un siffatto oggetto non avrebbe consentito di ritenere soddisfatta detta condizione. 37 Di conseguenza, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. 38 Per quanto riguarda il terzo motivo d’impugnazione, risulta chiaramente dalla giurisprudenza richiamata al punto 35 della presente ordinanza che la constatazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli è indispensabile per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE. È pertanto irrilevante il fatto, invocato dal ricorrente, che nel diritto italiano qualsiasi comportamento illecito possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale. 39 Di conseguenza, occorre respingere anche il terzo motivo d’impugnazione in quanto manifestamente infondato. Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 40 Il ricorrente sostiene che le disposizioni asseritamente violate sono norme istituzionali che stabiliscono le competenze dei singoli organi della BCE, attribuendo loro specifici poteri. Tali norme conferirebbero diritti ai singoli, in particolare il diritto a che tali organi agiscano nel rispetto delle attribuzioni istituzionali loro conferite per legge, secondo il principio della tutela del legittimo affidamento. Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 41 Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. 42 Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 43 Ciò premesso, un ricorrente è legittimato a proporre un’impugnazione deducendo dinanzi alla Corte motivi ed argomenti tratti dalla stessa decisione giurisdizionale impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 44 Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di far valere tale principio presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Tale diritto spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 45 Nel caso di specie, si deve rilevare che il ricorrente non ha in alcun modo menzionato il principio di tutela del legittimo affidamento nel ricorso in primo grado né, a fortiori , ha cercato di dimostrare che fossero soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’applicazione di tale principio. Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato tale questione. 46 Pertanto, il presente motivo d’impugnazione è manifestamente irricevibile nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. – Nel merito 47 Ad avviso del ricorrente, in sostanza, erroneamente il Tribunale ha escluso che le disposizioni asseritamente violate fossero preordinate a conferire diritti ai singoli. A tal riguardo, il ricorrente deduce che tali disposizioni attribuiscono poteri e competenze specifiche ai diversi organi della BCE e che ogni cittadino può attendersi che esse siano rispettate, in modo che non siano lesi i suoi diritti. 48 Anzitutto, al punto 15 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli segnatamente qualora essa abbia lo scopo di tutelare gli interessi di questi ultimi o implichi l’attribuzione a loro favore di diritti il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato. 49 Occorre constatare che tale giurisprudenza trae origine da quella della Corte, cosicché non si può contestare al Tribunale il fatto di essersi basato sui principi così stabiliti (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 50 Inoltre, al punto 17 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte in base alla quale, da un lato, l’inosservanza del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni dell’Unione, che mira a garantire il rispetto dell’equilibrio istituzionale contemplato dai Trattati e non la tutela dei singoli, non può, di per sé, essere sufficiente a far sorgere la responsabilità dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, e, dall’altro, non potrebbe dirsi lo stesso qualora una misura dell’Unione fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli (sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). Esso ha precisato che tali considerazioni potevano essere trasposte all’articolo 340, terzo comma, TFUE, relativo alla responsabilità extracontrattuale della BCE. 51 Ai punti da 20 a 28 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha poi esaminato le disposizioni asseritamente violate alla luce dei principi da esso ricordati. 52 A tal proposito, in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che l’articolo 127 TFUE, in quanto norma volta a determinare gli obiettivi della politica monetaria dell’Unione e attributiva di competenze al SEBC e alla BCE in tale settore, abbia natura istituzionale, così come l’articolo 3 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, che rinvia in modo esplicito a determinate disposizioni di tale articolo 127 TFUE. 53 In secondo luogo, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 di tale protocollo, il Tribunale ha dichiarato che la loro natura istituzionale risulta dal fatto che si limitano a disciplinare la composizione del consiglio direttivo e del comitato esecutivo nonché le modalità di adozione delle decisioni al loro interno. 54 In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 12 del protocollo in parola, il Tribunale ha sottolineato che esso ha come unico oggetto la ripartizione delle competenze tra gli organi decisionali della BCE. 55 In quarto luogo, per quanto concerne l’articolo 13 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE, il Tribunale ha evidenziato che tale disposizione si limita a disciplinare le attribuzioni del presidente della BCE. 56 In quinto luogo, per quanto riguarda l’articolo 38 di tale protocollo, il Tribunale ha sottolineato che la citata disposizione si limita a stabilire le condizioni formali in presenza delle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. 57 In sesto luogo, per quanto concerne il regolamento interno della BCE, il Tribunale ha rilevato che il suo articolo 17.2 riguarda le condizioni relative alla motivazione, alla notifica e alla pubblicazione degli indirizzi adottati dal consiglio direttivo della BCE e che il suo articolo 17.3 concerne la delega, da parte di tale consiglio, dei suoi poteri normativi al comitato esecutivo. 58 Ne consegue che secondo il Tribunale, in sostanza, le disposizioni asseritamente violate definiscono i compiti del SEBC, le competenze dei vari organi della BCE, le attribuzioni del presidente di quest’ultima e le condizioni formali in presenza delle quali gli atti della BCE sono giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi. 59 Orbene, anzitutto, il ricorrente non sostiene che il Tribunale abbia erroneamente compreso il contenuto di tali disposizioni. 60 Inoltre, il ricorrente non solleva, dinanzi alla Corte, alcun argomento volto a dimostrare che dette disposizioni abbiano la funzione di tutelare i suoi interessi in quanto singolo o attribuiscano diritti a suo favore. 61 Infine, egli non dimostra che norme che riservano, all’interno di un’istituzione, talune competenze ad organi specifici abbiano un obiettivo diverso da quello di garantire un equilibrio istituzionale. A fortiori, egli non dimostra neppure che tale diverso obiettivo sia privo di carattere generale e consista nel tutelare gli interessi dei singoli. 62 Di conseguenza, nei limiti in cui esso è ricevibile, il secondo motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul quarto motivo d ’ impugnazione Argomenti del ricorrente 63 Il ricorrente critica la dichiarazione del Tribunale in base alla quale l’abuso di potere contestato, nel ricorso in primo grado, alla presidente della BCE non sarebbe stato oggetto di alcuno sviluppo specifico e sarebbe stato presentato solo come una conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni asseritamente violate. 64 Ad avviso del ricorrente, l’abuso di potere è «l’uso del potere in modo non conforme al precetto legislativo» e ricorre quando un’istituzione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede o la diligenza. Nel caso di specie, mediante la dichiarazione controversa la presidente della BCE avrebbe con ogni evidenza violato tali principi. Giudizio della Corte 65 Al punto 29 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’argomento del ricorrente secondo cui la presidente della BCE, rilasciando la dichiarazione controversa, avrebbe commesso un «abuso di potere», era presentato solo come una conseguenza dell’inosservanza, da parte della presidente della BCE, delle disposizioni asseritamente violate, che esso aveva già esaminato e che aveva ritenuto non conferissero diritti ai singoli. 66 A tal riguardo, dai punti da 44 a 51 del ricorso in primo grado si evince che il ricorrente ha dedotto l’esistenza di un abuso di potere commesso dalla presidente della BCE, contestandole nel contempo l’inosservanza delle disposizioni asseritamente violate, senza fare alcun riferimento ai principi generali, quali la correttezza, la buona fede o la diligenza, invocati nell’ambito della presente impugnazione. 67 Pertanto, non si può addebitare al Tribunale il fatto di aver effettuato una lettura inesatta o incompleta del ricorso in primo grado e di non aver esaminato gli argomenti del ricorrente riguardanti un «abuso di potere». 68 Alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente ordinanza, il ricorrente manifestamente non è legittimato a far valere, per la prima volta dinanzi alla Corte, la violazione di principi generali, quali la lealtà, la buona fede o la diligenza nell’ambito dell’asserito «abuso di potere». 69 Il quarto motivo d’impugnazione deve pertanto essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sul quinto motivo d ’ impugnazione 70 Conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 27 della presente ordinanza, le tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE sono cumulative. 71 Orbene, dai punti da 31 a 69 della presente ordinanza risulta che sono stati respinti tutti i motivi d’impugnazione volti a contestare i punti della motivazione dell’ordinanza impugnata in base ai quali il Tribunale ha dichiarato che non risultava soddisfatta la condizione necessaria a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE concernente l’illegittimità del comportamento imputato a quest’ultima. 72 Ne consegue che il quinto motivo d’impugnazione, che riguarda la terza di tali condizioni, è inconferente, dato che è volto a contestare motivazioni svolte ad abundantiam nell’ordinanza impugnata (sentenza del 12 settembre 2024, D’Agostino/BCE, C‑571/23 P, EU:C:2024:744, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). 73 Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte emerge che la presente impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Sulle spese 74 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. 75 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte e, di conseguenza, prima che quest’ultima abbia potuto sostenere spese, si deve disporre che il ricorrente si faccia carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino è condannato a farsi carico delle proprie spese. Lussemburgo, 4 febbraio 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione A. [OSCURATO:PERSONA] N. Jääskinen * Lingua processuale: l’italiano.