CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata parzialmente riformata la pronuncia emesse nei loro confronti dal Tribunale di Pescara, che li aveva giudicati responsabili di due furti aggravati e condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto unitario, e [OSCURATO:PERSONA], con separato atto, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., come ascritto al capo B) della rubrica. Rilevano che tale aggravante non può essere ritenuta perché erano stati distaccati i fili dell'autoradio asportata e tanto non integra alcuna forma di violenza perché il bene non era risultato danneggiato, dovendosi fare riferimento alla nozione di violenza sulle cose quale definita dall'art. 392 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì dedotto la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per aver omesso il giudice di merito una valutazione complessiva della personalità del reo sulla base del suo comportamento recente. [OSCURATO:PERSONA] 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Con riferimento al motivo comune, va rammentato il principio enunciato in tema di furto di energia elettrica, secondo il quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, Sentenza n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 256190 - 01). Sicchè il distacco dei fili costituisce violenza a prescindere dall'ammaloramento del bene. In realtà, però, va considerato che mediante il distacco dei fili di un apparato viene concretamente danneggiato il più complessivo impianto del quale è parte l'autoradio. Il motivo è manifestamente infondato. 2.2. Quanto al motivo proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rammentare che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione) per concludere per la manifesta infondatezza anche di tale motivo. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, n