CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; j""[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 03/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di danneggiamento; l'imputazione originaria era relativa al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod.pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una autovettura. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il giudice di primo grado, avendo ritenuto di riqualificare il reato in quello di danneggiamento, avrebbe dovuto ammettere l'imputato al giudizio abbreviato, essendo evidente che un tentato furto era del tutto diverso dal mero danneggiamento di un'autovettura commesso per accedere al suo interno per riposare, per cui legittimamente la difesa aveva chiesto di poter accedere al rito abbreviato. 1.2 Il difensore lamenta la violazione del diritto di difesa in quanto, sebbene il giudice avesse chiesto alle parti di concludere anche quanto alla eventuale riqualificazione del fatto, le parti non avevano in effetti concluso sul punto. 1.3 Il difensore eccepisce inoltre che poiché il giudice aveva riqualificato il fatto nel reato di danneggiamento, avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela, non essendo mai stata contestata l'aggravante di cui all'art. 6245 n.7 cod.pen., neppure segnatamente al tentato furto dell'autovettura; l'aggravante era stata introdotta nel giudizio soltanto nella parte motiva della sentenza di primo grado, prendendo spunto dall'affermazione della persona offesa secondo cui l'autovettura era parcheggiata in un piazzale 1.4 Il difensore lamenta l'eccessività della pena, l'ingiusta non esclusione della recidiva contestata e dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen., che aveva determinato una mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle predette aggravanti; inoltre, la pena era eccesiva anche perché non aveva potuto essere applicata la riduzione per il rito abbreviato richiesto dalla difesa. 1.5 Il difensore presentava un motivo aggiunto nel quale eccepisce che a seguito della riforma legislativa di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 150 del 2022 in relazione al reato di danneggiamento, sia qualificato come semplice che come aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 cod.pen., l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela in quanto la denuncia presentata dalla persona offesa non aveva i requisiti della querela ai sensi dell'art. 336 cod.pen. • or [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al terzo motivo di ricorso. 1.1 Si deve infatti rilevare che la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ora elemento costitutivo del reato, oltre a non essere indicata nel capo di imputazione, non era mai stata contestata in fatto, Si deve ribadire, a tale proposito, che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, vero è che non è necessaria una formula specifica, espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede; tuttavia, occorre che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputazione contenga la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e dunque sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242027 - 01). Difatti, la c.d. contestazione in fatto «è ammissibile quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01). Pertanto, mancando un elemento costitutivo del reato di danneggiamento, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non essere il fatto previsto dalla legge come reato; stante l'accoglimento del motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, riqualificato come danneggiamento semplice, non è p