CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 32794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
' ORDINANZA sul ricorso 22/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro C.A.A.V. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1904/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha promosso procedimento arbitrale nei confronti del C.A.A.V. - [OSCURATO:PERSONA] - in base alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 42 della Statuto sociale, sia per impugnare la delibera assunta in data 4.9.2002 dall'assemblea straordinaria del predetto Consorzio, con cui era stato deciso, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, lo scioglimento anticipato del Consorzio stesso, per farne dichiarare la nullità o l'annullamento, sia per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente conseguiti. Con lodo non definitivo del 25 marzo 2004, il collegio arbitrale ha dichiarato non compromettibile in arbitri la controversia inerente all'invalidità della suddetta delibera di scioglimento del consorzio, disponendo la sospensione del procedimento arbitrale quanto alle rimanenti questioni devolute, fino alla definizione della causa relativa all'impugnativa della predetta delibera, liquidando le spese maturate fino al momento della pronuncia. A seguito della impugnazione del predetto lodo per nullità da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 48/2007, ha escluso che il lodo fosse immediatamente impugnabile, ritenendo che avendo gli arbitri deciso in merito ad una questione pregiudiziale, lo stesso potesse essere impugnato solo con il lodo definitivo. Questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 8457/2014, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano, sul rilievo che il lodo parziale in esame aveva deciso una questione preliminare di merito, ai sensi dell'art. 279 comma 2° n. 4 cod. proc. civ., come tale suscettibile di immediata impugnazione.La Corte d'Appello di Milano, adita in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato l'impugnazione del lodo, dichiarando l'inammissibilità sia del primo motivo, in quanto contenente domande nuove, sia del secondo, non potendo la pronuncia degli arbitri sul loro compenso costituire motivo di nullità del lodo. Quanto al terzo motivo di impugnazione, lo stesso è stato ritenuto infondato sul rilievo che agli arbitri la legge attribuisce il potere di decidere sulla portata della clausola compromissoria e quindi di statuire sulla propria competenza. Parimenti conforme alla legge, infine, doveva ritenersi la pronuncia degli arbitri relativa alla sospensione delle questioni non ritenute compromettibili. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a quattro motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. Il C.A.A.V. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, 372, 394, 820 ult. comma, 821 comma 10 e 823 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello ha indebitamente qualificato come nuove le domande con cui lo stesso aveva richiesto: a) il risarcimento del danno per avere gli arbitri omesso la pronuncia del lodo definitivo entro il termine fissato a norma degli artt. 820 e 826 cod. proc. civ.; b) la declaratoria di decadenza sopravvenuta degli arbitri, ex art. 821 comma 10 cod. proc. civ. , dal pronunciare il lodo definitivo. c) l'individuazione dell'autorità competente a decidere sulla delibera del 4.9.2002 di scioglimento del C.A.A.V. e sulle connesse richieste di risarcimento del danno Espone il ricorrente che tali domande non erano affatto nuove avendo formato di ampia trattazione nel ricorso per cassazione (vedi da pag. 22 a pag. 27) definito con la sentenza n. 8457/2014 che aveva cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 48/2007.In particolare, quanto alla domanda di cui sopra alla lett c), deduce il ricorrente che il Collegio arbitrale, con il lodo impugnato, aveva dichiarato la competenza dell'autorità Giudiziaria ordinaria, mentre il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 393 de1.7.8.2007, "ritenendo sussistente la giurisdizione arbitrale", aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta. Pertanto, tenuto conto che il CAAV aveva eccepito la competenza dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale a seconda del contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, nonché della pronuncia della Corte d'Appello che aveva ritenuto il lodo parziale non immediatamente impugnabile, era sorta l'esigenza di ottenere un'incontestabile pronuncia di diritto in ordine all'autorità competente a decidere sulla delibera di scioglimento del C.A.A.V.. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, a norma dell'art. 394 comma 3 0 cod. proc. civ., "nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione". Coerentemente con il contenuto chiaro ed inequivocabile della predetta norma, questa Corte (vedi Cass. n. 5137 del 21/02/2019; vedi anche Cass. n. 4096/2007) ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui la riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi dì impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.Dunque, proprio perché nel giudizio di rinvio non possono proporsi motivi di impugnazione diversi da quelli che erano formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e documentare che le domande svolte nell'atto di riassunzione, proposto dopo la cassazione della sentenza d'appello n. 48/2008, erano le medesime rispetto a quelle formulate nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale, concluso con la pronuncia che è stata cassata da questa Corte con la sentenza n. 8457/2014. Il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitato a dedurre che le domande dichiarate inammissibili dalla sentenza impugnata non erano nuove in quanto ampiamente illustrate (peraltro, non nell'originario atto di impugnazione del lodo arbitrale, come avrebbe dovuto, ma) nel ricorso per cassazione definito con la sentenza n. 8457/2014, con la conseguenza che il motivo difetta di autosufficienza. Né, peraltro, il ricorrente ha neppure dedotto che la necessità delle (nuove) conclusioni contenute nell'atto di riassunzione fosse sorta dalla sentenza di cassazione, la quale, peraltro, aveva deciso solo la circoscritta questione della impugnabilità immediata (o meno) del lodo parziale, con cui gli arbitri avevano ritenuto la materia sottoposta al loro esame non compromettibile. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 814 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto inammissibile il motivo dallo stesso svolto con riferimento alla statuizione con cui gli arbitri, con il lodo parziale, avevano liquidato le spese del procedimento arbitrale fino a quel momento maturate. In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'illegittimità della pronuncia degli arbitri sul loro compenso non poteva costituire motivo di nullità del lodo, trattandosi di una semplice proposta, priva di valore vincolante e rimessa alla valutazione del Presidente del Tribunale qualora le parti non l'accettino (vedi art. 814 comma 2° c.p.c.). Orbene, evidenzia il ricorrente che, nel caso di specie, l'oggetto del contendere non vede sul quantum debeatur del compenso degli arbitri, che è liquidabile in caso di contestazione dal Presidente del Tribunale, ma sulla diversa questione relativa alla preclusione del collegio arbitrale alla condanna delle parti alle spese in un procedimento in cui era stato pronunciato solo un lodo parziale su mere questioni pregiudiziali, senza decidere alcuna questione riguardante il merito della controversia. In sostanza, il collegio arbitrale non avrebbe potuto liquidare le spese dell'arbitrato fino alla pronuncia del lodo definitivo. 4. Il motivo è infondato anche se la motivazione deve essere corretta in diritto a norma dell'art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. Va premesso che correttamente il ricorrente deduce che, relativamente al presente motivo, l'oggetto del contendere non attiene al quantum debeatur del compenso arbitrale, ma all'an debeatur, essendo stato contestato il potere degli arbitri di liquidare il compenso in presenza di un lodo solo parziale, che aveva asseritamente deciso solo questioni pregiudiziali. Non a caso, il giudice d'appello nel sintetizzare il secondo motivo d'impugnazione, nella sentenza impugnata ha così affermato (vedi pag. 7): "..[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sostiene che il collegio arbitrale non avrebbe avuto titolo per liquidare, in sede di lodo parziale, le spese del procedimento arbitrale, posto a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale soccombente, fino ad avvenuta pronuncia del lodo definitivo, dal momento che il lodo parziale sarebbe stato pronunciato solo in ordine a questioni pregiudiziali...". Ne consegue che il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello alla pronuncia sul compenso come semplice proposta non vincolante e rimessa alla valutazione del Presidente del Tribunale è inconferente, dato che, avuto riguardo al tenore della censura come riportata dalla stessa Corte d'Appello, il ricorrente non aveva contestato il quantum ma, a monte, l'an debeatur della statuizione del collegio arbitrale sulle spese del procedimento. Va, tuttavia, osservato che, in ogni caso, la censura del ricorrente è destituita di fondamento. Come sopra anticipato, lo stesso ha contestato che gli arbitri potessero liquidare le spese del procedimento fino a quel momento maturate avendo deciso, con il lodo parziale, solo in ordine a questioni pregiudiziali. In realtà, come ha statuito questa Corte nella sentenza n. 8457/2014, a seguito della quale è stato instaurato il giudizio di rinvio, il lodo parziale in esame aveva deciso una questione preliminare di merito, ai sensi dell'art. 279 comma 2° n. 4 cod. proc. civ., come tale suscettibile dì immediata impugnazione. Dunque, il lodo parziale, nel decidere non una questione di natura pregiudiziale - come invocato dal ricorrente - ma una questione preliminare di merito, ha prodotto immediati effetti nella sfera giuridica delle parti, dando luogo sul punto ad una soccombenza immediata ed effettiva. E' stata quindi corretta la decisione di liquidare, ex art. 814 cod. proc. civ., le spese del procedimento sino a quel momento maturate relativamente alla statuizione che aveva definito parzialmente il merito della controversia (vedi anche Cass. n. 12536/2002). 5. Con il terzo motivo è stata la violazione o falsa applicazione degli artt. 806, 807, 816,817, 819, 820 e 829 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che il lodo parziale impugnato è nullo, non essendo stata demandata agli arbitri dalle parti, in difetto di un compromesso, la potestà di decidere sull'interpretazione della clausola compromissoria, essendosi il collegio arbitrale arrogato d'imperio tale prerogativa che competeva solo all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorrente deduce, inoltre, che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 829 penultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto legittima la decisione degli arbitri di sospendere, con ordinanza ex art. 819 comma 2° c.p.c. le questioni ritenute compromettibili. 6. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Va, in primo luogo, osservato che l'art. 817 comma 1° cod. proc. civ. recita che " se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza". Dunque, correttamente, la Corte d'Appello ha ritenuto che, di fronte alla contestazione del C.A.A.V. in ordine alla sussistenza dei presupposti del giudizio arbitrale, gli arbitri avessero legittimamente statuito sulla propria competenza a decidere la questione ad essi sottoposta, intesa quale potestas iudicandi, decisione (negativa, essendo stata ritenuta la non compromettibilità in arbitri della controversia riguardante la delibera di scioglimento del Consorzio) che, peraltro, non è stata neppure contestata quanto al contenuto. Quanto alla statuizione degli arbitri di sospendere le questioni compromettibili, al di là della doglianza in cui il ricorrente ha evidenziato l'evidente errore materiale in cui è incorso il giudice d'appello nell'aggiungere prima dell'espressione "compromettibili" l'avverbio di negazione "non", lo stesso ricorrente non ha illustrato le argomentazioni giuridiche per confutare l'impostazione seguita dalla Corte d'Appello nel ritenere che gli arbitri avessero agito in conformità all'art. 819 cod. proc. civ., secondo cui "se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto del giudizio arbitrale". La censura si appalesa quindi generica. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello ha inferto allo stesso una pesante condanna in termini di spese di lite (C 2.000,00 per la prima fase d'appello, C 7.290,00 per il giudizio di cassazione, C 5.600,00 per la seconda fase in appello) come se lo stesso fosse stato soccombente in tutte le fasi del giudizio che hanno preceduto la notifica in appello dell'atto di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.. Espone il ricorrente che, essendo risultato vittorioso nel giudizio di cassazione, è stato ingiustamente condannato alle spese del prima fase d'appello e del giudizio di cassazione. 8. Il motivo è infondato. Va osservato è giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. n. 19345/2014; Cass. n. 14169/2010; Cass. n. 2634/2007; Cass. n. 4909/2004), cui questo Collegio intende uniformarsi, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione.Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha quindi correttamente liquidato le spese giudiziali in relazione all'esito complessivo della lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del