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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07077/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34953/23 Filosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quantc meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto infine che l'ultimo motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34953/23 Filosa OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quantc meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4); Ritenuto infine che l'ultimo motivo di ricorso dedotto dall'imputato relativo all'applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell'appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall'art. 95 cit. dinanzi al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris