CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 4 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di violenza privata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla asserita confessione stragiudiziale nonché alla valutazione di testimonianza. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova, in relazione alle censure prospettate con i motivi di appello, mentre con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione e illogicità manifesta di questa, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, 3.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in sostanza, richiede una rivalutazione di prove dichiarative (testimonianza della persona offesa Bartolini e della testimonianza di Battista) non consentite a questa Corte in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.1.11 secondo motivo è generico e, nell'incipit del ragionamento svolto, si limita a richiamare i principi giurisprudenziali in tema di affermazione della penale responsabilità in caso di esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nell'affrontare poi il tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem, comunque confutando la ricostruzione recepita dalle conformi sentenze di merito, in ogni caso richiedendo a questa Corte un'inammissibile rivalutazione, in fatto, della ricostruzione degli accadimenti. 3.2. Il terzo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione non solo di una negativa valutazione del comportamento processuale dell'imputata, ma anche in relazione alla qualità della condotta posta in essere ai danni di pubblici ufficiali, nonché alle modalità della condotta medesima (cfr. pag. 8). Tanto in linea con il pacifico orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 2606109) secondo cui, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i '