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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 10939/2026

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nte -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli129 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCIANuLmEe,ro dii nra ccolta generale 10939/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatDoat a pubblicazione 24/04/2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 459/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/07/2023 R.G.N. 29/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto,con tre distinti ricorsi riuniti in appello, da INPS, INAIL, AgenziaEntrate Riscossione, avverso la medesima sentenza di primogrado che aveva accolto l’originario ricorso proposto da C.S.s.r.l. volto a conseguire l’annullamento di cartelle di pagamentoe avvisi di addebito per estinzione, per intervenuta prescrizione,dei crediti contributivi in essi iscritti a ruolo, stante l’eccepitamancanza di notifica dei titoli.La Corte territoriale, ritenuta preliminarmente la validità dellacostituzione in giudizio di Agenzia Entrate – Riscossione tramiteun avvocato del libero foro, ha dichiarato la carenza di interessead agire della società che aveva in primo grado impugnatol’estratto di ruolo al fine di far valere l’illegittimità degli attipresupposto, per nullità, inesistenza o mancata notifica deglistessi; invero, la società appellata, a cui era stato concesso untermine per articolare difese, non aveva allegato elementi talida poter configurare un proprio interesse ad agire dimostrabileNumero registro generale 2283/2024Numero di raccolta generale 10939/2026previste dall’art. 12 co. 4-bis DPR 602/73 riferibile anche agDlait a pubblicazione 24/04/2026avvisi di addebito e non soltanto alle cartelle di pagamento.L’inammissibilità delle domande proposte in primo gradocomportava, poi, l’assorbimento delle doglianze espresse inappello incidentale dalla società, per carenti indicazioni neldispositivo di primo grado.2.

Propone ricorso in cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosia tre motivi, a cui INPS, INAIL e Agenzia Entrate – Riscossioneresistono con controricorso.3.

La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.4 e n.5 c.p.c., omessa motivazione e falsaapplicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 delProtocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate-Riscossione eAvvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017 che, per ladifesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone adAdER di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

La societàricorrente censura la pronuncia di merito che aveva escluso lanullità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] con un avvocato dellibero foro, senza avvalersi dell’Avvocatura di Stato come inveceprevisto; non si tratterebbe di una scelta discrezionale ma sirichiede un’apposita motivata delibera sottoposta agli organi divigilanza che indichi le ragioni giustificative, nel caso concreto,del ricorso alternativo ad avvocati esterni all’ente.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12co. 4-bis del DPR 602/1973 introdotto con D.L. 146/2021, art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/20243-bis, come conv. dalla L. 215/2021, per avere la CorteN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026territoriale illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorsDoat a pubblicazione 24/04/2026introduttivo sussistendo interesse ad agire con domanda dimero accertamento, non implicante l’attualità della lesione di undiritto; inoltre, la norma si riferisce alle cartelle di pagamentonon agli avvisi di addebito e l’art. 12 co. 4-bis, in quanto normaeccezionale, non è applicabile in via analogica, non ha efficaciaretroattiva, e si applica solo ai processi tributari.

Precisa, inoltre,che, avendo contestato la sussistenza di fatti sopravvenuti allaformazione del titolo che estinguono l’obbligazione dipagamento per prescrizione, è ammissibile l’opposizione adesecuzione ex art. 615 c.p.c. co.1, c.p.c., senza limiti di tempo.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1 deld.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante la provenienzadegli avvisi di addebito e delle successive intimazioni dipagamento e comunicazione preventiva di fermo/ipoteca da unindirizzo PEC non censito in alcun Pubblico Registro, conconseguente nullità del procedimento notificatorio non sanabileper mancato raggiungimento dello scopo; nonché degli artt. 132co.1 n.4 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agliartt. 2712 e 2719 c.c., avendo eccepito l’inesistenza giuridicadella notifica a mezzo PEC atteso che la ricevuta di consegnaprodotta in formato cartaceo, e non anche in formato XML e/oEML, non contiene l’indicazione di alcun file ad essa allegato,sicché ad essa non può essere attribuito alcun valore probatorio,negandosi l’esistenza stessa di un originale a contestazione dellaconformità di un documento prodotto in copia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/20242.

Nel controricorso INPS rimarca che si tratta delle stesseN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026doglianze espresse in numerosi altri precedenti e, ritenendoDsait a pubblicazione 24/04/2026esclusa dalla questione proposta nel primo motivo, rileva che lanormativa sull’inammissibilità si applica anche ai giudizipendenti e rammenta precedenti giurisprudenziali sul tema delterzo motivo.L’INAIL rappresenta che la questione delle notifiche a mezzoPEC, non riguarda le proprie cartelle di pagamento e che latematica della provenienza da siti non istituzionali della P.A. nonrileva per la regolarità dell’indirizzo del destinatario.Anche Agenzia di Entrate-Riscossione si costituisce concontroricorso eccependo l’inammissibilità del primo motivo dicensura in presenza di principi espressi dalla Corte a S.U. consent. n. 30008/19; sul terzo motivo richiama l’orientamento dilegittimità; e sul secondo motivo rileva che non vi era stataalcuna minaccia di esecuzione dei titoli a ruolo.3.

Il ricorso è infondato e va integralmente respinto.4.

Sul primo motivo questa Corte ha affermato, a chiarimentodel contenzioso avviato sin dalla prima applicazione dellanormativa di istituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione (D.L.193/2016) quale ente pubblico economico strumentaledell’Agenzia delle Entrate in sostituzione dell’Equitalia -a cuisubentrava in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi concontinuità operativa nell’attività di riscossione sul territorionazionale-, che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generalefacoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davantial tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocaturadello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto Neum, earoi r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di aNpupmoerso idti ara ccolta generale 10939/2026motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporrDeat a pubblicazione 24/04/2026all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui aglidel d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumereil patrocinio” (Cass.

S.U. n. 30008/2019).

Ha enunciato quindiun principio generale ex art. 363 c.p.c., secondo il quale“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tral'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questaad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisognodi allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità”.4.1 - Più di recente (Cass. n.28199/24) è stato anche precisatoche “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgonodell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzionicon quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, qualile condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non èrichiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalitàNumero registro generale 2283/2024per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocatiN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026del libero foro quando la convenzione non riserva all'AvvocaturDaat a pubblicazione 24/04/2026erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il qualela convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesaerariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria,prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità[…]”.4.2 - Nel caso in esame, il ricorrente non deduce che il protocollonon sia applicabile o che sia stata violata la disposizionenormativa RD 1611/1933 sulla disciplina del patrociniodell’Avvocatura di Stato oppure dell’art. 1 d.l. 193/16sull’avvalimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvocati del libero foro;deduce una violazione processuale che tuttavia non è stataintrodotta ex art. 82-83 c.p.c. o sulla nullità della procura.

Vaanche osservato che in virtù del nuovo protocollo del 2020 -citato da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso-, l’Avvocatura assume ilpatrocinio esclusivamente in azioni risarcitorie, revocatorie,simulazione, sequestri e querele di falso, e in altre liti“limitatamente alle ipotesi in cui sia parte … anche un entedifeso dall’Avvocatura dello Stato”, e poi “in tutti i casi in cui lapresente Convenzione non preveda il patrocinio dell’Avvocaturadi Stato oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocaturaad assumerlo, l’ente può avvalersi ed essere rappresentato daavvocati del libero foro….

In tali casi non si applica ladisposizione dell’art. 43 co.4 del [OSCURATO:PERSONA] 1611/43”.

Si aggiungache la parte aveva l’onere di precisare, nel suo ricorso percassazione, la ricorrenza, nella specie, di una delle ipotesi nellequali era doveroso l’intervento dell’Avvocatura generale delloStato alla luce della menzionata Convenzione, indicandola neldettaglio e riportando il contenuto della relativa disposizione;non risulta che siffatta allegazione vi sia stata, ed anzi,trattandosi di contenzioso di riscossione di credito previdenzNuiamleero, r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026non ricorreva una situazione nella quale era obbligatNoumriearo dli ara ccolta generale 10939/2026difesa erariale.

L’impugnata sentenza, che ha richiamato Dialt a pubblicazione 24/04/2026percorso argomentativo fondato sul conforme orientamento dilegittimità e sulla disciplina specifica di settore, va esente dacensure.5.

Il secondo motivo è infondato.

Non v’è formazione digiudicato sull’interesse ad agire, tant’è che, come riportato nellostorico di lite, nell’accogliere l’opposizione il giudice di primogrado aveva positivamente superato l’interesse ad impugnaretitoli portanti crediti prescritti in mancanza di valide notifiche, edi seguito, in grado di appello, riproposta la questione, lapronuncia è stata riformata proprio su tale aspetto.

La ricorrenteaveva infatti proposto un'azione volta ad ottenere tutelaimmediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto unaserie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui hadedotto la mancanza di una valida notifica.

La propostadomanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsionidell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiuntodall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.215, e quindi modificato dall’art. 12, co.1, del decreto legislativo29/7/2024, n. 110.

Le previsioni richiamate, nella formulazioneapplicabile ratione temporis, prima dell’abrogazione disposta, adecorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano ladiretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/oavviso di addebito) che si assume invalidamente notificata alricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione dipregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.5.1 - Orbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite di quNeumsetrao r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le dispNousmiezrioo dni rai ccolta generale 10939/2026sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alDlaat a pubblicazione 24/04/2026tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica,in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale.

La disciplina dettata dal citato art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi incorso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizionedell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea adassumere una diversa configurazione fino al momento delladecisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. [OSCURATO:PERSONA] appello si è espressamente pronunciata su tale profilo conuna dichiarazione di inammissibilità che, nella prospettiva dellamenzionata normativa, va qui confermata mancando elementiche dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citatoart. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.5.2 - Si aggiungano due ulteriori considerazioni: per eccepire laprescrizione, come riconosciuta dal primo giudice, occorrepreviamente dedurre la ricorrenza di uno dei casi delmenzionato art. 12 co.4-bis (si veda Cass. 33649/25: è erratoritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senzaessere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specificicasi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis cit.,sia sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo),che qui non ricorrono.

Non è quindi l’accertamento del fattoestintivo elemento decisivo per sostenere l’interesse ad agiresine die avverso il ruolo quando non siano stati compiuti attiesecutivi o non ricorrano i casi tipizzati dal recente dispostonormativo.

Ed inoltre, sotto l’ulteriore profilo dell’estensionedella norma prescrittiva della inammissibilità ai ruoli iscritti suavvisi di addebito, si osserva che gli avvisi non opposti entro 60Numero registro generale 2283/2024giorni sono affidati ai ruoli esecutivi per la riscossione (di base,N umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 46/99 e dopo la legge istitutiva degDlait a pubblicazione 24/04/2026AVA del 2011, la riscossione di crediti previdenziali è attuatamediante [OSCURATO:PERSONA], v. art. 30 co. 2 e co.5 d.l. 78/2010) perchénell’estratto di ruolo sono inclusi i titoli esecutivi sui creditiprevidenziali che sono direttamente gestiti da INPS nella faseimpoesattiva, ex lege 38/2010, e poi sono affidati per lariscossione ed esecuzione forzata alla [OSCURATO:PERSONA]; non si verte, allora,ini un’ipotesi di interpretazione analogica (creazione di unanorma per un caso non previsto) ma estensiva (ampliamentodel significato di una norma esistente); e sul punto, si richiamala pronuncia di questa Corte con sent. n. 10595/2023, in cui siritiene pacificamente incluso nell’ambito applicativo della normail ruolo iscritto per crediti previdenziali, in un caso in cui questaCorte aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione di unestratto di ruolo proposta dal contribuente -volta ad accertarela prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle edi avvisi di addebito-, sul presupposto della inesistenza o nullitàdelle relative notifiche, per non avere il medesimo dimostrato lospecifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione,né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienzapubblica.

Sull’estensione ai ruoli iscritti per avvisi di addebito sivedano anche ord. n.33319/25 e ord. n. 7348/2023.6.

Riguardo al terzo motivo di ricorso, lo stesso introducequestioni oramai assorbite dal definitivo accertamento diinsussistenza dell’interesse ad agire.

Al riguardo, è dunquecorretta la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui haespressamente affermato che, con la dichiarazione diinammissibilità del ricorso di primo grado, restano assorbite lealtre deduzioni e difese sollevate dalla parte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026Data pubblicazione 24/04/20266.1.

In ogni caso si osserva che la irregolarità della utilizzazionedell’indirizzo mail del mittente non è assistita da sanzione dinullità e ad ogni modo la parte che la eccepisce deve dedurre ilpregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato (in argomento, giàCass.

S.U. n. 15979/2022 ha affermato, in un caso di notifica amezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla ProcuraGenerale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di postaelettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet",ma non risultante nei pubblici elenchi, che la stessa “non è nulla,ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario disvolgere compiutamente le proprie difese, senza alcunaincertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto […]”).6.1 - Il tema è stato nuovamente affrontato da questa Corte edin particolare è stato osservato (Cass.n.18684/2023) che “Intema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, daparte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo delmittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzionedi riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi qualipregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dallaricezione della notifica della cartella di pagamento daun indirizzo diverso da quello telematico presente intale registro”.

Sotto altro profilo, si è affermato (cfr. Cass. ord.32477/2025) che l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art.30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10,fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronicacertificata del destinatario e alla necessità che lo stesso siaestraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse normenulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certifNicumaetrao r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026del mittente (da ultimo, v.

Cass. n. 20690/25, non massNimumaertoa di) r.a ccolta generale 10939/2026Data pubblicazione 24/04/20266.2 - Il motivo è altresì inammissibile perché, nella suaillustrazione, introduce argomenti diversi dalla intestazione delmotivo medesimo, dolendosi la società ricorrente del formatoleggibile delle relate di notifica: l’argomento si pone in patentecontrasto con l’eccepita nullità delle notifiche compiute via PEC,ed è altrettanto infondato perché la giurisprudenza formatasi sulrigoroso rispetto del formato “.eml” si riferisce alla notifica diinserito nel processo telematico, non agli atti amministrativi(cartelle e AVA).7.

Per tutto quanto innanzi, il ricorso complessivamente nonmerita accoglimento.

Al rigetto segue la condanna al pagamentodelle spese processuali liquidate come in dispositivo, e lastatuizione sul doppio del contributo, per soccombenza.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori dirito, ed euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascuncontroricorrente.

Spese prenotate a debito per Agenzia EntrateRiscossione.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 gennaioN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/20262026.

Data pubblicazione 24/04/2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli129 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCIANuLmEe,ro dii nra ccolta generale 10939/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatDoat a pubblicazione 24/04/2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 459/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/07/2023 R.G.N. 29/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto,con tre distinti ricorsi riuniti in appello, da INPS, INAIL, AgenziaEntrate Riscossione, avverso la medesima sentenza di primogrado che aveva accolto l’originario ricorso proposto da C.S.s.r.l. volto a conseguire l’annullamento di cartelle di pagamentoe avvisi di addebito per estinzione, per intervenuta prescrizione,dei crediti contributivi in essi iscritti a ruolo, stante l’eccepitamancanza di notifica dei titoli.La Corte territoriale, ritenuta preliminarmente la validità dellacostituzione in giudizio di Agenzia Entrate – Riscossione tramiteun avvocato del libero foro, ha dichiarato la carenza di interessead agire della società che aveva in primo grado impugnatol’estratto di ruolo al fine di far valere l’illegittimità degli attipresupposto, per nullità, inesistenza o mancata notifica deglistessi; invero, la società appellata, a cui era stato concesso untermine per articolare difese, non aveva allegato elementi talida poter configurare un proprio interesse ad agire dimostrabileNumero registro generale 2283/2024Numero di raccolta generale 10939/2026previste dall’art. 12 co. 4-bis DPR 602/73 riferibile anche agDlait a pubblicazione 24/04/2026avvisi di addebito e non soltanto alle cartelle di pagamento.L’inammissibilità delle domande proposte in primo gradocomportava, poi, l’assorbimento delle doglianze espresse inappello incidentale dalla società, per carenti indicazioni neldispositivo di primo grado.2. Propone ricorso in cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosia tre motivi, a cui INPS, INAIL e Agenzia Entrate – Riscossioneresistono con controricorso.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.4 e n.5 c.p.c., omessa motivazione e falsaapplicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 delProtocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate-Riscossione eAvvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017 che, per ladifesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone adAdER di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. La societàricorrente censura la pronuncia di merito che aveva escluso lanullità della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] con un avvocato dellibero foro, senza avvalersi dell’Avvocatura di Stato come inveceprevisto; non si tratterebbe di una scelta discrezionale ma sirichiede un’apposita motivata delibera sottoposta agli organi divigilanza che indichi le ragioni giustificative, nel caso concreto,del ricorso alternativo ad avvocati esterni all’ente.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 12co. 4-bis del DPR 602/1973 introdotto con D.L. 146/2021, art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/20243-bis, come conv. dalla L. 215/2021, per avere la CorteN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026territoriale illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorsDoat a pubblicazione 24/04/2026introduttivo sussistendo interesse ad agire con domanda dimero accertamento, non implicante l’attualità della lesione di undiritto; inoltre, la norma si riferisce alle cartelle di pagamentonon agli avvisi di addebito e l’art. 12 co. 4-bis, in quanto normaeccezionale, non è applicabile in via analogica, non ha efficaciaretroattiva, e si applica solo ai processi tributari. Precisa, inoltre,che, avendo contestato la sussistenza di fatti sopravvenuti allaformazione del titolo che estinguono l’obbligazione dipagamento per prescrizione, è ammissibile l’opposizione adesecuzione ex art. 615 c.p.c. co.1, c.p.c., senza limiti di tempo.Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1 deld.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante la provenienzadegli avvisi di addebito e delle successive intimazioni dipagamento e comunicazione preventiva di fermo/ipoteca da unindirizzo PEC non censito in alcun Pubblico Registro, conconseguente nullità del procedimento notificatorio non sanabileper mancato raggiungimento dello scopo; nonché degli artt. 132co.1 n.4 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione agliartt. 2712 e 2719 c.c., avendo eccepito l’inesistenza giuridicadella notifica a mezzo PEC atteso che la ricevuta di consegnaprodotta in formato cartaceo, e non anche in formato XML e/oEML, non contiene l’indicazione di alcun file ad essa allegato,sicché ad essa non può essere attribuito alcun valore probatorio,negandosi l’esistenza stessa di un originale a contestazione dellaconformità di un documento prodotto in copia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/20242. Nel controricorso INPS rimarca che si tratta delle stesseN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026doglianze espresse in numerosi altri precedenti e, ritenendoDsait a pubblicazione 24/04/2026esclusa dalla questione proposta nel primo motivo, rileva che lanormativa sull’inammissibilità si applica anche ai giudizipendenti e rammenta precedenti giurisprudenziali sul tema delterzo motivo.L’INAIL rappresenta che la questione delle notifiche a mezzoPEC, non riguarda le proprie cartelle di pagamento e che latematica della provenienza da siti non istituzionali della P.A. nonrileva per la regolarità dell’indirizzo del destinatario.Anche Agenzia di Entrate-Riscossione si costituisce concontroricorso eccependo l’inammissibilità del primo motivo dicensura in presenza di principi espressi dalla Corte a S.U. consent. n. 30008/19; sul terzo motivo richiama l’orientamento dilegittimità; e sul secondo motivo rileva che non vi era stataalcuna minaccia di esecuzione dei titoli a ruolo.3. Il ricorso è infondato e va integralmente respinto.4. Sul primo motivo questa Corte ha affermato, a chiarimentodel contenzioso avviato sin dalla prima applicazione dellanormativa di istituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione (D.L.193/2016) quale ente pubblico economico strumentaledell’Agenzia delle Entrate in sostituzione dell’Equitalia -a cuisubentrava in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi concontinuità operativa nell’attività di riscossione sul territorionazionale-, che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generalefacoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davantial tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocaturadello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dallaConvenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto Neum, earoi r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di aNpupmoerso idti ara ccolta generale 10939/2026motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporrDeat a pubblicazione 24/04/2026all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui aglidel d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumereil patrocinio” (Cass. S.U. n. 30008/2019). Ha enunciato quindiun principio generale ex art. 363 c.p.c., secondo il quale“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tral'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questaad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisognodi allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità”.4.1 - Più di recente (Cass. n.28199/24) è stato anche precisatoche “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgonodell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzionicon quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, qualile condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non èrichiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalitàNumero registro generale 2283/2024per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocatiN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026del libero foro quando la convenzione non riserva all'AvvocaturDaat a pubblicazione 24/04/2026erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il qualela convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesaerariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria,prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità[…]”.4.2 - Nel caso in esame, il ricorrente non deduce che il protocollonon sia applicabile o che sia stata violata la disposizionenormativa RD 1611/1933 sulla disciplina del patrociniodell’Avvocatura di Stato oppure dell’art. 1 d.l. 193/16sull’avvalimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvocati del libero foro;deduce una violazione processuale che tuttavia non è stataintrodotta ex art. 82-83 c.p.c. o sulla nullità della procura. Vaanche osservato che in virtù del nuovo protocollo del 2020 -citato da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso-, l’Avvocatura assume ilpatrocinio esclusivamente in azioni risarcitorie, revocatorie,simulazione, sequestri e querele di falso, e in altre liti“limitatamente alle ipotesi in cui sia parte … anche un entedifeso dall’Avvocatura dello Stato”, e poi “in tutti i casi in cui lapresente Convenzione non preveda il patrocinio dell’Avvocaturadi Stato oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocaturaad assumerlo, l’ente può avvalersi ed essere rappresentato daavvocati del libero foro…. In tali casi non si applica ladisposizione dell’art. 43 co.4 del [OSCURATO:PERSONA] 1611/43”. Si aggiungache la parte aveva l’onere di precisare, nel suo ricorso percassazione, la ricorrenza, nella specie, di una delle ipotesi nellequali era doveroso l’intervento dell’Avvocatura generale delloStato alla luce della menzionata Convenzione, indicandola neldettaglio e riportando il contenuto della relativa disposizione;non risulta che siffatta allegazione vi sia stata, ed anzi,trattandosi di contenzioso di riscossione di credito previdenzNuiamleero, r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026non ricorreva una situazione nella quale era obbligatNoumriearo dli ara ccolta generale 10939/2026difesa erariale. L’impugnata sentenza, che ha richiamato Dialt a pubblicazione 24/04/2026percorso argomentativo fondato sul conforme orientamento dilegittimità e sulla disciplina specifica di settore, va esente dacensure.5. Il secondo motivo è infondato. Non v’è formazione digiudicato sull’interesse ad agire, tant’è che, come riportato nellostorico di lite, nell’accogliere l’opposizione il giudice di primogrado aveva positivamente superato l’interesse ad impugnaretitoli portanti crediti prescritti in mancanza di valide notifiche, edi seguito, in grado di appello, riproposta la questione, lapronuncia è stata riformata proprio su tale aspetto. La ricorrenteaveva infatti proposto un'azione volta ad ottenere tutelaimmediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto unaserie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui hadedotto la mancanza di una valida notifica. La propostadomanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsionidell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiuntodall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.215, e quindi modificato dall’art. 12, co.1, del decreto legislativo29/7/2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nella formulazioneapplicabile ratione temporis, prima dell’abrogazione disposta, adecorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c),del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano ladiretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/oavviso di addebito) che si assume invalidamente notificata alricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione dipregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.5.1 - Orbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite di quNeumsetrao r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le dispNousmiezrioo dni rai ccolta generale 10939/2026sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alDlaat a pubblicazione 24/04/2026tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica,in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutelagiurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi incorso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizionedell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea adassumere una diversa configurazione fino al momento delladecisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. [OSCURATO:PERSONA] appello si è espressamente pronunciata su tale profilo conuna dichiarazione di inammissibilità che, nella prospettiva dellamenzionata normativa, va qui confermata mancando elementiche dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citatoart. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.5.2 - Si aggiungano due ulteriori considerazioni: per eccepire laprescrizione, come riconosciuta dal primo giudice, occorrepreviamente dedurre la ricorrenza di uno dei casi delmenzionato art. 12 co.4-bis (si veda Cass. 33649/25: è erratoritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senzaessere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specificicasi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis cit.,sia sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo),che qui non ricorrono. Non è quindi l’accertamento del fattoestintivo elemento decisivo per sostenere l’interesse ad agiresine die avverso il ruolo quando non siano stati compiuti attiesecutivi o non ricorrano i casi tipizzati dal recente dispostonormativo. Ed inoltre, sotto l’ulteriore profilo dell’estensionedella norma prescrittiva della inammissibilità ai ruoli iscritti suavvisi di addebito, si osserva che gli avvisi non opposti entro 60Numero registro generale 2283/2024giorni sono affidati ai ruoli esecutivi per la riscossione (di base,N umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 46/99 e dopo la legge istitutiva degDlait a pubblicazione 24/04/2026AVA del 2011, la riscossione di crediti previdenziali è attuatamediante [OSCURATO:PERSONA], v. art. 30 co. 2 e co.5 d.l. 78/2010) perchénell’estratto di ruolo sono inclusi i titoli esecutivi sui creditiprevidenziali che sono direttamente gestiti da INPS nella faseimpoesattiva, ex lege 38/2010, e poi sono affidati per lariscossione ed esecuzione forzata alla [OSCURATO:PERSONA]; non si verte, allora,ini un’ipotesi di interpretazione analogica (creazione di unanorma per un caso non previsto) ma estensiva (ampliamentodel significato di una norma esistente); e sul punto, si richiamala pronuncia di questa Corte con sent. n. 10595/2023, in cui siritiene pacificamente incluso nell’ambito applicativo della normail ruolo iscritto per crediti previdenziali, in un caso in cui questaCorte aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione di unestratto di ruolo proposta dal contribuente -volta ad accertarela prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle edi avvisi di addebito-, sul presupposto della inesistenza o nullitàdelle relative notifiche, per non avere il medesimo dimostrato lospecifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione,né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienzapubblica. Sull’estensione ai ruoli iscritti per avvisi di addebito sivedano anche ord. n.33319/25 e ord. n. 7348/2023.6. Riguardo al terzo motivo di ricorso, lo stesso introducequestioni oramai assorbite dal definitivo accertamento diinsussistenza dell’interesse ad agire. Al riguardo, è dunquecorretta la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui haespressamente affermato che, con la dichiarazione diinammissibilità del ricorso di primo grado, restano assorbite lealtre deduzioni e difese sollevate dalla parte.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/2026Data pubblicazione 24/04/20266.1. In ogni caso si osserva che la irregolarità della utilizzazionedell’indirizzo mail del mittente non è assistita da sanzione dinullità e ad ogni modo la parte che la eccepisce deve dedurre ilpregiudizio difensivo che ne sarebbe derivato (in argomento, giàCass. S.U. n. 15979/2022 ha affermato, in un caso di notifica amezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla ProcuraGenerale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di postaelettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet",ma non risultante nei pubblici elenchi, che la stessa “non è nulla,ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario disvolgere compiutamente le proprie difese, senza alcunaincertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto […]”).6.1 - Il tema è stato nuovamente affrontato da questa Corte edin particolare è stato osservato (Cass.n.18684/2023) che “Intema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, daparte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo delmittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzionedi riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi qualipregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dallaricezione della notifica della cartella di pagamento daun indirizzo diverso da quello telematico presente intale registro”. Sotto altro profilo, si è affermato (cfr. Cass. ord.32477/2025) che l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art.30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10,fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronicacertificata del destinatario e alla necessità che lo stesso siaestraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse normenulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certifNicumaetrao r egistro generale 2283/2024Numero sezionale 129/2026del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25, non massNimumaertoa di) r.a ccolta generale 10939/2026Data pubblicazione 24/04/20266.2 - Il motivo è altresì inammissibile perché, nella suaillustrazione, introduce argomenti diversi dalla intestazione delmotivo medesimo, dolendosi la società ricorrente del formatoleggibile delle relate di notifica: l’argomento si pone in patentecontrasto con l’eccepita nullità delle notifiche compiute via PEC,ed è altrettanto infondato perché la giurisprudenza formatasi sulrigoroso rispetto del formato “.eml” si riferisce alla notifica diinserito nel processo telematico, non agli atti amministrativi(cartelle e AVA).7. Per tutto quanto innanzi, il ricorso complessivamente nonmerita accoglimento. Al rigetto segue la condanna al pagamentodelle spese processuali liquidate come in dispositivo, e lastatuizione sul doppio del contributo, per soccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori dirito, ed euro 200,00 per esborsi, in favore di ciascuncontroricorrente. Spese prenotate a debito per Agenzia EntrateRiscossione.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2283/2024Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 gennaioN umero sezionale 129/2026Numero di raccolta generale 10939/20262026. Data pubblicazione 24/04/2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 10939/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris