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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 10397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 2 ottobre 2017 con la quale Gazment VASKU è stato giudicato responsabile, all'esito del giudizio abbreviato, del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 2.800 di multa, sostituita con la libertà controllata per mesi sei.

2. [OSCURATO:PERSONA] VASKU, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando l'omessa risposta al motivo di appello, contenuto nei motivi nuovi depositati in data 22 maggio 2020, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è infondato.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02).

3.2. Nel caso di specie, infatti, il giudice di secondo grado, nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado, ha fatto riferimento alle condizioni dell'imputato, considerando finanche troppo benevola la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti dell'imputato.

Il primo giudice, del resto, nel determinare il trattamento sanzionatorio, aveva anch'egli valorizzato i precedenti penali.

3.3. Il ricorso non è, pertanto, idoneo a vincere tali motivate argomentazioni che risultano, per la parte che qui interessa, giustificative della mancata applicazione della invocata causa di non punibilità, in forza di una motivazione implicita che fa riferimento agli indici di commisurazione della pena di cui all'art.133 cod. pen. 3.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 marzo 2022.

IiCp.n&g-Ii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 2 ottobre 2017 con la quale Gazment VASKU è stato giudicato responsabile, all'esito del giudizio abbreviato, del reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 2.800 di multa, sostituita con la libertà controllata per mesi sei. 2. [OSCURATO:PERSONA] VASKU, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando l'omessa risposta al motivo di appello, contenuto nei motivi nuovi depositati in data 22 maggio 2020, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado» (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02). 3.2. Nel caso di specie, infatti, il giudice di secondo grado, nel confermare il trattamento sanzionatorio applicato nel primo grado, ha fatto riferimento alle condizioni dell'imputato, considerando finanche troppo benevola la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dei precedenti dell'imputato. Il primo giudice, del resto, nel determinare il trattamento sanzionatorio, aveva anch'egli valorizzato i precedenti penali. 3.3. Il ricorso non è, pertanto, idoneo a vincere tali motivate argomentazioni che risultano, per la parte che qui interessa, giustificative della mancata applicazione della invocata causa di non punibilità, in forza di una motivazione implicita che fa riferimento agli indici di commisurazione della pena di cui all'art.133 cod. pen. 3.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 marzo 2022. IiCp.n&g-Ii
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