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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 28986/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] naté.il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-4708 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, pronunciata il 30 novembre 2022, che aveva condannato Hongping HUANG alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche riconosciute nella massima estensione ed aumento per la continuazione con il reato satellite in misura proporzionata al numero di oggetti detenuti per la vendita dotati di marchi contraffatti.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, anche per omessa rinnovazione della prova ritenuta decisiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già respinto le apodittiche affermazioni difensive alla luce delle risultanze processuali e della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra, comunque, il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova, appare meramente reiterativo del corrispondente motivo di gravame rigettato dalla Corte territoriale con logica e congruente argomentazione; rilevato che il motivo speso in ordine al trattamento sanzionatorio (misurato nel minimo edittale, con la massima espansione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di concreta specificità e pertinenza censoria, poiché anch'esso meramente riproduttivo di generici profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4, sul danno cagionato al titolare del marchio per l'elevatissimo numero di oggetti illeciti detenuti per la vendita); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] naté.il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-4708 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, pronunciata il 30 novembre 2022, che aveva condannato Hongping HUANG alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, 648, cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche riconosciute nella massima estensione ed aumento per la continuazione con il reato satellite in misura proporzionata al numero di oggetti detenuti per la vendita dotati di marchi contraffatti. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con marchi contraffatti, anche per omessa rinnovazione della prova ritenuta decisiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già respinto le apodittiche affermazioni difensive alla luce delle risultanze processuali e della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra, comunque, il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente ma la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova, appare meramente reiterativo del corrispondente motivo di gravame rigettato dalla Corte territoriale con logica e congruente argomentazione; rilevato che il motivo speso in ordine al trattamento sanzionatorio (misurato nel minimo edittale, con la massima espansione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di concreta specificità e pertinenza censoria, poiché anch'esso meramente riproduttivo di generici profili di censura già puntualmente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in proposito, pag. 4, sul danno cagionato al titolare del marchio per l'elevatissimo numero di oggetti illeciti detenuti per la vendita); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
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