CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 33136/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; ÀbL - controricorrente - avverso la sentenza n. 665/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32014 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 32014/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza ingiunzione n. 278/2011 il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 3.381,60 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 3 DA. n. 12/2002, convertito nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 36 bis co. 7 lett. a) DA. n. 223/2006, convertito a sua volta nella legge n. 248/2006, per "avere impiegato lavoratori che non risultavano nelle scritture o in altra documentazione contabile". 2. Con la pronuncia n. 476/2012 il Tribunale di Locri accoglieva l'opposizione proposta dall'ingiunto e annullava l'ordinanza ingiunzione. 3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 665/2019, in riforma della gravata decisione, accoglieva il gravame e condannava il Bumbaca al pagamento della somma di euro 3.381,60 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 D.I. n. 12/2002 convertito nella legge n. 248/2009. 4. I giudici di seconde cure rilevavano che era corretta la contestazione addebitata e valida la sanzione irrogata relativamente all'impiego, nella fattispecie in esame, di lavoratori non registrati la cui verifica doveva avvenire al momento dell'accertamento ispettivo, senza alcuna incidenza della eventuale condotta di regolarizzazione successiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 12/2002 (convertito nella legge n. 73/2002) come modificato dall'art. 36 bis co. 7 lett. a) del D.I. n. 233/06 (convertito nella legge n. 248/2006), in relazione all'art. 39 D.I. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/08), per avere il giudice di appello, l RG 32014/2019 con una motivazione illogica e superficiale, ritenuto inefficace la compilazione del libro unico del lavoro, regolarmente eseguito dal ricorrente, per il lavoratore che non era stato registrato, entro il termine di cui all'art. 39 co. 3 DJ. n. 112/08 e s.m.i. (cioè entro il giorno 16 del mese successivo all'assunzione). 2. Il motivo non è fondato. 3. In primo luogo, deve rilevarsi che non è ravvisabile alcun vizio di motivazione che, per essere rilevante a seguito della modifica dell'art. 360 n. 5 cpc, deve essere tale che, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere lo soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 co. 6 Cost. (Cass. n. 13248/2020). 4. In secondo luogo, in ordine alle denunciate violazioni di legge, va osservato che, nel caso in esame, in relazione al lavoratore non registrato, difettava sia la comunicazione preventiva (perché il ricorrente non ha dimostrato tale circostanza) sia la iscrizione nel cd. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Orbene, devono ribadirsi i seguenti orientamenti di legittimità: 1) in tema di sanzioni amministrative conseguenti al'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3 co. 3 della legge n. 73 del 2002, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. n. 510/96 (conv. con modificazioni nella legge n. 608/1996) impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola avvenga contestualmente all'atto di assunzione; in difetto si determina automaticamente il presupposto per l'irrogazione della sanzione, senza che possa avere valenza alternativa la risultanza del nominativo del lavoratore nel contratto di lavoro, redatto in forma di scrittura privata, in quanto atto regolativo di interessi inter partes, privo di valenza pubblica (Cass. n. 24107/2018); 2) è irrilevante che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria (Cass. n. 11186/2013). 6. Nella fattispecie in esame in cui, va ribadito, non risultava provata neanche l'avvenuta iscrizione ex art. 9 bis D.I. n. 510/96, la iscrizione nel cd. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere effettuata contestualmente RG 32014/2019 all'assunzione, come ha ritenuto la Corte territoriale, altrimenti tutto il sistema normativo di controllo teso alla emersione del lavoro "sommerso" sarebbe vanificato. 7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 8. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l