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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23039/2026

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!Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Presidente f.f.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Conflitto negativodi giurisdizioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneCARLA PONTERIO Rel.

ConsiglieraUd. 12/05/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15208/2025MASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUCIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 15208-2025proposto d’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – BARI, con ordinanza n. 67/2025 depositata il 18/07/2025 nellacausa tra:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente non costituito in questa fase –controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- resistente non costituito in questa fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale STEFANOVISONA’, il quale chiede che la Corte di cassazione risolva il conflitto affermandola giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/20261.

Con ricorso depositato il 5.8.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale didel Comune di Foggia e di essere titolare dal 1° gennaio 2012 di pensione direttaordinaria di anzianità, calcolata con il sistema interamente retributivo, hachiesto di accertare il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimentoe alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (t.f.s.), previoriconoscimento che l'importo della retribuzione pensionabile alla data dicessazione del servizio (2011), utile per il calcolo della c.d.

"Quota A" dellapensione retributiva e per la determinazione del t.f.s., fosse pari a €107.504,00, anziché a € 85.870,31.In particolare, il ricorrente ha dedotto che l'Ente previdenziale non avrebbetenuto conto degli importi dal medesimo percepiti nell'anno 2013 per posizionead interim e nell'anno 2014 per retribuzione di risultato, somme da imputarsiall'anno 2011 (ultimo anno di servizio) e aventi carattere retributivo, come taliutili ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile.2.

Il tribunale, con sentenza n. 2321/2024, accogliendo l’eccezione sollevatadall’Inps, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favoredella Corte dei Conti.3.

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, pressocui il procedimento è stato tempestivamente riassunto, con sentenza-ordinanzan. 172/2025, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, hadichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di riliquidazionedel trattamento pensionistico ed ha disposto la prosecuzione del giudizio sullaquestione, riproposta dall’Inps, di difetto di giurisdizione sulla domanda dirideterminazione del t.f.s.4.

Con la coeva ordinanza n. 67/2025, sempre assunta a scioglimento dellariserva, la sezione regionale della Corte dei conti ha sollevato d’ufficio conflitto(negativo) di giurisdizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, c.g.c., limitatamentealla domanda volta alla rideterminazione del t.f.s.Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026A tal fine ha argomentato che il t.f.s. costituisce il trattamento economicoconclusivo del rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della P.A. eche le controversie concernenti la ricostruzione della posizione giuridica econtributiva utile ai fini della determinazione di detta voce, in quanto distinteda quelle aventi come oggetto l'"an" o il “quantum" del trattamentopensionistico, sono devolute alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro.5.

L’Inps non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo didichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.Ragioni della decisione1.

Preliminarmente, il conflitto va dichiarato ammissibile, essendo statosollevato tempestivamente, come rilevato anche dal pubblico ministero pressoquesta Corte, cioè con provvedimento assunto a seguito di riserva in primaudienza, come previsto dall’art. 17, comma 3, del Codice della giustiziacontabile (d.lgs. 174 del 2016).2.

Il conflitto va risolto con la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinariosulla domanda di rideterminazione del t.f.s.2.1.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessazione dal servizio e in esecuzione di decretiingiuntivi dallo stesso ottenuti nei confronti del Comune di Foggia, ex datore dilavoro, ha ricevuto il pagamento di emolumenti dovuti per incarico ad interimconferitogli dall’amministrazione comunale.

Ha quindi chiesto all’Inps di tenereconto di dette somme ai fini del calcolo della “retribuzione pensionabile allacessazione” che è la retribuzione dell’ultimo anno di lavoro utile per laquantificazione della quota A della pensione e per il calcolo del t.f.s.

L’Inps hanegato di dover considerare detti importi ai fini del t.f.s. perché emolumenti dinatura variabile.2.2.

Il t.f.s. è il compenso spettante alla cessazione del rapporto ed ècorrisposto dall’Inps (ex gestione Inpdap); è una voca distinta dalla pensione erientra nella categoria delle “indennità di fine rapporto, comunque denominatee corrisposte” le cui controversie appartengono alla giurisdizione del giudiceordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 («1.

Sono devolute alNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relativeData pubblicazione 10/07/2026ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro dicui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ilconferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilitàdirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunquedenominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativipresupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudiceli disapplica, se illegittimi.

L'impugnazione davanti al giudice amministrativodell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensionedel processo»).2.3.

La controversia in esame non ha per oggetto l'an o il quantum deltrattamento pensionistico, bensì la corretta individuazione e quantificazionedegli elementi di computo utili per la determinazione del trattamento di fineservizio, e quindi una questione devoluta alla giurisdizione del giudice delrapporto di impiego e, nel caso di specie, di rapporto di lavoro cessato nel 2012- dopo la data del 1° luglio 1998 fissata dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del2001 – alla giurisdizione del giudice ordinario.Tale conclusione è coerente con i principi di diritto enunciati da queste Sezioniunite secondo cui è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudicecontabile, la giurisdizione sulla controversia relativa al diritto al riscatto deglianni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fineservizio (v.

Cass., Sez.

U., 7 novembre 2013, n. 25039) e, allo stesso modo, lagiurisdizione sulla domanda di un dirigente sanitario in pensione relativaall'inclusione nella pensione della quota fissa della "retribuzione di posizione",costituendo quest'ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto dipubblico impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delleprestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l'adempimento diobbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni dilavoro dei dipendenti (v.

Cass., Sez.

U., 30 aprile 2010, n. 10509).2.4.

A nulla rileva che la questione posta in ordine al computo delle voci variabilipercepite dal pensionato abbia riflessi sia sul trattamento pensionistico e sia sulNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026t.f.s., radicandosi la giurisdizione nel primo caso dinanzi al giudice contabileche, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, giudica sui“ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato” (v.

Cass.,S.U., 18 ottobre 2018, n. 2625; Cass., Sez.

Un., 18 ottobre 2018, n. 26252;Cass., Sez.

Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez.

Un., 9 giugno 2016, n.11849; Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez.

Un., 16 gennaio2003, n. 573) e, nel secondo caso, dinanzi al giudice ordinario, in base al citatoart. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 (v.

Cass., Sez.

Lav., 13 aprile 2025, n. 9617;Cass., Sez.

Lav., 2 dicembre 2020, n. 27547; Cass., sez.

Lav., 27 novembre2019, n. 30993, sulla determinazione del trattamento di fine servizio deidirigenti degli enti locali).2.5.

Il conflitto va dunque risolto con l'affermazione della giurisdizione delgiudice ordinario, posto che ad esso compete l’esame dei riflessi delle vocivariabili percepite sul t.f.s.Deve, pertanto, cassarsi la sentenza declinatoria del Tribunale di Foggia.2.6.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto sollevatod'ufficio.

P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza in data9 settembre 2024 del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale rimette le parti ancheper le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Presidente f.f.[OSCURATO:PERSONA] Presidente di Sezione Conflitto negativodi giurisdizioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneCARLA PONTERIO Rel. ConsiglieraUd. 12/05/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15208/2025MASSIMO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMAURO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUCIO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 15208-2025proposto d’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – BARI, con ordinanza n. 67/2025 depositata il 18/07/2025 nellacausa tra:[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente non costituito in questa fase –controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];- resistente non costituito in questa fase -Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale STEFANOVISONA’, il quale chiede che la Corte di cassazione risolva il conflitto affermandola giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Con ricorso depositato il 5.8.2021 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale didel Comune di Foggia e di essere titolare dal 1° gennaio 2012 di pensione direttaordinaria di anzianità, calcolata con il sistema interamente retributivo, hachiesto di accertare il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimentoe alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (t.f.s.), previoriconoscimento che l'importo della retribuzione pensionabile alla data dicessazione del servizio (2011), utile per il calcolo della c.d. "Quota A" dellapensione retributiva e per la determinazione del t.f.s., fosse pari a €107.504,00, anziché a € 85.870,31.In particolare, il ricorrente ha dedotto che l'Ente previdenziale non avrebbetenuto conto degli importi dal medesimo percepiti nell'anno 2013 per posizionead interim e nell'anno 2014 per retribuzione di risultato, somme da imputarsiall'anno 2011 (ultimo anno di servizio) e aventi carattere retributivo, come taliutili ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile.2. Il tribunale, con sentenza n. 2321/2024, accogliendo l’eccezione sollevatadall’Inps, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favoredella Corte dei Conti.3. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, pressocui il procedimento è stato tempestivamente riassunto, con sentenza-ordinanzan. 172/2025, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, hadichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di riliquidazionedel trattamento pensionistico ed ha disposto la prosecuzione del giudizio sullaquestione, riproposta dall’Inps, di difetto di giurisdizione sulla domanda dirideterminazione del t.f.s.4. Con la coeva ordinanza n. 67/2025, sempre assunta a scioglimento dellariserva, la sezione regionale della Corte dei conti ha sollevato d’ufficio conflitto(negativo) di giurisdizione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, c.g.c., limitatamentealla domanda volta alla rideterminazione del t.f.s.Numero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026A tal fine ha argomentato che il t.f.s. costituisce il trattamento economicoconclusivo del rapporto di lavoro contrattualizzato alle dipendenze della P.A. eche le controversie concernenti la ricostruzione della posizione giuridica econtributiva utile ai fini della determinazione di detta voce, in quanto distinteda quelle aventi come oggetto l'"an" o il “quantum" del trattamentopensionistico, sono devolute alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro.5. L’Inps non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo didichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.Ragioni della decisione1. Preliminarmente, il conflitto va dichiarato ammissibile, essendo statosollevato tempestivamente, come rilevato anche dal pubblico ministero pressoquesta Corte, cioè con provvedimento assunto a seguito di riserva in primaudienza, come previsto dall’art. 17, comma 3, del Codice della giustiziacontabile (d.lgs. 174 del 2016).2. Il conflitto va risolto con la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinariosulla domanda di rideterminazione del t.f.s.2.1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dopo la cessazione dal servizio e in esecuzione di decretiingiuntivi dallo stesso ottenuti nei confronti del Comune di Foggia, ex datore dilavoro, ha ricevuto il pagamento di emolumenti dovuti per incarico ad interimconferitogli dall’amministrazione comunale. Ha quindi chiesto all’Inps di tenereconto di dette somme ai fini del calcolo della “retribuzione pensionabile allacessazione” che è la retribuzione dell’ultimo anno di lavoro utile per laquantificazione della quota A della pensione e per il calcolo del t.f.s. L’Inps hanegato di dover considerare detti importi ai fini del t.f.s. perché emolumenti dinatura variabile.2.2. Il t.f.s. è il compenso spettante alla cessazione del rapporto ed ècorrisposto dall’Inps (ex gestione Inpdap); è una voca distinta dalla pensione erientra nella categoria delle “indennità di fine rapporto, comunque denominatee corrisposte” le cui controversie appartengono alla giurisdizione del giudiceordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 («1. Sono devolute alNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relativeData pubblicazione 10/07/2026ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro dicui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ilconferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilitàdirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunquedenominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativipresupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudiceli disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativodell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensionedel processo»).2.3. La controversia in esame non ha per oggetto l'an o il quantum deltrattamento pensionistico, bensì la corretta individuazione e quantificazionedegli elementi di computo utili per la determinazione del trattamento di fineservizio, e quindi una questione devoluta alla giurisdizione del giudice delrapporto di impiego e, nel caso di specie, di rapporto di lavoro cessato nel 2012- dopo la data del 1° luglio 1998 fissata dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del2001 – alla giurisdizione del giudice ordinario.Tale conclusione è coerente con i principi di diritto enunciati da queste Sezioniunite secondo cui è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudicecontabile, la giurisdizione sulla controversia relativa al diritto al riscatto deglianni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fineservizio (v. Cass., Sez. U., 7 novembre 2013, n. 25039) e, allo stesso modo, lagiurisdizione sulla domanda di un dirigente sanitario in pensione relativaall'inclusione nella pensione della quota fissa della "retribuzione di posizione",costituendo quest'ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto dipubblico impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delleprestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l'adempimento diobbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni dilavoro dei dipendenti (v. Cass., Sez. U., 30 aprile 2010, n. 10509).2.4. A nulla rileva che la questione posta in ordine al computo delle voci variabilipercepite dal pensionato abbia riflessi sia sul trattamento pensionistico e sia sulNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026t.f.s., radicandosi la giurisdizione nel primo caso dinanzi al giudice contabileche, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, giudica sui“ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato” (v. Cass.,S.U., 18 ottobre 2018, n. 2625; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252;Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n.11849; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 16 gennaio2003, n. 573) e, nel secondo caso, dinanzi al giudice ordinario, in base al citatoart. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 (v. Cass., Sez. Lav., 13 aprile 2025, n. 9617;Cass., Sez. Lav., 2 dicembre 2020, n. 27547; Cass., sez. Lav., 27 novembre2019, n. 30993, sulla determinazione del trattamento di fine servizio deidirigenti degli enti locali).2.5. Il conflitto va dunque risolto con l'affermazione della giurisdizione delgiudice ordinario, posto che ad esso compete l’esame dei riflessi delle vocivariabili percepite sul t.f.s.Deve, pertanto, cassarsi la sentenza declinatoria del Tribunale di Foggia.2.6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto sollevatod'ufficio. P.Q.MLa Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza in data9 settembre 2024 del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale rimette le parti ancheper le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaNumero registro generale 15208/2025Numero sezionale 187/2026Numero di raccolta generale 23039/2026Data pubblicazione 10/07/2026
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