CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con l'unica censura prospettata si contesta il giudizio di responsabilità e la valutazione probatoria operata a sostegno della condanna senza mai confrontarsi, con la dovuta specificità, con la puntuale e logica indicazione delle plurime emergenze istruttorie apprezzate dalla Corte del merito a conferma del giudizio reso in primo grado; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M