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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07871/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 14/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile, per l'entità della pena residua superiore ad anni due, la domanda di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. con riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania in data 23 gennaio 2023 con una pena da espiare di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.666, comma 3, 127, 178 lett. c) e 179 del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza di Catania trattato alla udienza tenutasi il 14 marzo 2023 (all'esito della quale ha pronunciato l'ordinanza impugnata) anche l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato il giorno 20 febbraio 2023 alla locale Procura generale e trasmessa al citato Tribunale di sorveglianza nella stessa data.

Inoltre, osserva che l'omessa notifica del decreto di citazione al Guardalà presso il domicilio indicato nella istanza di detenzione domiciliare, tempestivamente eccepita dalla difesa, avrebbe dovuto determinare il rinvio del procedimento per il rinnovo della notifica, dato che tale mancata notifica determinava una nullità di ordine generale ed assoluto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di sorveglianza sulla istanza di affidamento in prova tempestivamente avanzata dal condannato . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.2.

Anzitutto, con riferimento alle censure relative alla notifica del decreto di citazione relativo alla istanza di detenzione domiciliare si rileva che esse sono infondate.

Invero il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso sia la prova della omessa notifica sia il verbale di udienza al fine di verificare se effettivamente era stata sollevata l'eccezione in questione alla udienza tenutasi il 14 marzo 2023; in ogni caso, poiché la pena residua è pacificamente superiore ad anni due, la domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. poteva anche essere oggetto di decreto di inammissibilità ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Al contrario risulta fondato il motivo relativo all'istanza ex art. 47 Ord. pen. considerato che, effettivamente, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di affidamento in prova avanzata dal condannato e presente in atti, come verificato a seguito dell'esame del fascicolo/ consentito in questa sede in ragione del vizio lamentato.

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla richiesta ex art.47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio rispetto a tale istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 14/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile, per l'entità della pena residua superiore ad anni due, la domanda di detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. con riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania in data 23 gennaio 2023 con una pena da espiare di anni tre e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.666, comma 3, 127, 178 lett. c) e 179 del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza di Catania trattato alla udienza tenutasi il 14 marzo 2023 (all'esito della quale ha pronunciato l'ordinanza impugnata) anche l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato il giorno 20 febbraio 2023 alla locale Procura generale e trasmessa al citato Tribunale di sorveglianza nella stessa data. Inoltre, osserva che l'omessa notifica del decreto di citazione al Guardalà presso il domicilio indicato nella istanza di detenzione domiciliare, tempestivamente eccepita dalla difesa, avrebbe dovuto determinare il rinvio del procedimento per il rinnovo della notifica, dato che tale mancata notifica determinava una nullità di ordine generale ed assoluto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di sorveglianza sulla istanza di affidamento in prova tempestivamente avanzata dal condannato . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.2. Anzitutto, con riferimento alle censure relative alla notifica del decreto di citazione relativo alla istanza di detenzione domiciliare si rileva che esse sono infondate. Invero il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di allegare al ricorso sia la prova della omessa notifica sia il verbale di udienza al fine di verificare se effettivamente era stata sollevata l'eccezione in questione alla udienza tenutasi il 14 marzo 2023; in ogni caso, poiché la pena residua è pacificamente superiore ad anni due, la domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. poteva anche essere oggetto di decreto di inammissibilità ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen. 3. Al contrario risulta fondato il motivo relativo all'istanza ex art. 47 Ord. pen. considerato che, effettivamente, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di affidamento in prova avanzata dal condannato e presente in atti, come verificato a seguito dell'esame del fascicolo/ consentito in questa sede in ragione del vizio lamentato. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla richiesta ex art.47 Ord. pen., con rinvio per nuovo giudizio rispetto a tale istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catania. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso