Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09851/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

omiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2322/2023depositata il 14/07/2023.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

BFF [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decretoingiuntivo che ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] - ASSTdi Monza, poi trasformatasi nella [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori (aisensi del d.lgs. 288/2003 e come risulta dal decreto del Ministero dellaSalute in data 12 ottobre 2022) il pagamento della somma complessivadi euro 351.179,36, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2022,interessi anatocistici e competenze, a titolo di pretesi crediti percorrispettivo di forniture e di merci e prestazioni di servizi, di cui la BFFera divenuta cessionaria.La ASST di Monza, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori,instaurava quindi giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che venivadefinito, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio perricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti, con sentenza n.6049/2022, con cui il Tribunale di Milano: a) revocava il decretoingiuntivo opposto; b) condannava l’ASST di Monza a versare a BFFBank la somma di euro 67.611,82 per sorte capitale, oltre interessi altasso legale, dalla data della scadenza di ciascuna fattura al saldo; c)condannava l’ASST a versare a BFF [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 161.192,06 atitolo di ulteriori interessi di mora su fatture diverse da quelle azionateper sorte capitale; d) condannava l’ASST a rifondere a BFF [OSCURATO:PERSONA] le spesedi lite; e) poneva definitivamente a carico della ASST di Monza le spesedi c.t.u.2.

Avverso tale sentenza ASST proponeva appello.Si costituiva, resistendo al gravame, BFF [OSCURATO:PERSONA], che anche proponevaappello incidentale per il riconoscimento degli interessi di mora di cui ald.lgs 231/2022 sulla somma capitale di euro 67.611,82, in luogo diquelli legali riconosciuti dal Tribunale, oltre interessi anatocistici.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/20263.

Con sentenza n. 2322/2023 del 14 luglio 2023, pronunciandosull’appello principale e sull’appello incidentale, in parziale riformadall’impugnata sentenza di prime cure, la Corte d’Appello: a) rigettava ladomanda di BFF [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della somma di euro 161.192,06per interessi moratori, dichiarando tale somma non dovuta da ASST; b)condannava ASST al pagamento, sulla somma capitale di euro67.611,82 per crediti derivanti da forniture di beni e altro, degli interessimoratori ex d.lgs. 231/2002, in luogo di quelli legali riconosciuti in primogrado, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo,nonché degli ulteriori interessi anatocistici di cui al quarto commadell’art. 1284 cod. civ. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi alladata della domanda giudiziale; c) compensava tra le parti le spese dientrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi e poneva le spese dic.t.u. a carico di entrambe in misura del 50% ciascuna.4.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori,successore a titolo universale di ASST di Monza, propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste BFF [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anche contenente ricorsoincidentale, affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] dei Tintori ha proposto controricorso alricorso incidentale.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La ricorrente principale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente in via principale denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c. c., dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del1998, dell’art. 17, R.D. n. 2440 del 1923 e degli artt. 1418 e 1421 c.c..Violazione dell’onere probatorio gravante su BFF, delle norme cheNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026richiedono la forma scritta ad substantiam per i contratti della PA, dellenorme che disciplinano la nullità contrattuale ed il suo rilievo da partedel giudice”.La ricorrente deduce che, erroneamente, nel riconoscere comedovuti a BFF gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002,decorrenti dalle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici,sulla somma di euro 67.611,82 assunta come dovuta dall’AziendaSanitaria per capitale riferito a crediti derivanti da forniture, oggetto dicessione a BFF [OSCURATO:PERSONA], l’impugnata sentenza assume che ASST avrebbedovuto contrastare l’avversaria domanda di pagamento producendo icontratti oggetto delle cessioni di credito, che richiedevano la formascritta ad substantiam secondo le norme che disciplinano la validità el’efficacia dei contratti con le [OSCURATO:PERSONA]; mentre, semprea giudizio della corte d’appello, parimenti erroneo, la creditrice BFF Banknon avrebbe avuto alcun onere probatorio al riguardo.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. denuncia “In relazione all’art. 115 c.p.c. errore dipercezione da parte del Giudice d’appello delle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio sul quantum debeatur a titolo di capitale sucircostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, inquanto la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto erroneamente che il CTUavesse quantificato in modo univoco la somma a titolo di capitale pari adeuro 67.611,82, quando, in realtà, lo stesso CTU aveva indicato iparametri con i quali il giudicante avrebbe dovuto determinare la sommaeventualmente dovuta rappresentando due ipotesi di calcolo nellamisura di euro 60.238,51 o euro 10.220,88”.La ricorrente censura l’impugnata sentenza là dove avrebbeprivilegiato solo alcuni passaggi della espletata consulenza tecnicad’ufficio, senza dare il giusto rilievo ad altri, e quindi avrebbe trascuratodi rilevare che il consulente tecnico aveva rimesso al Giudice la scelta traNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026i due importi precisamente indicati (euro 60.238,51 o euro 10.220,88)ed invece avrebbe, inopinatamente, preso in considerazione il diversoimporto di euro 67.611,82, affatto considerato dal consulente.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219,1182, 1224 e 1282 cod. civ. in relazione agli artt. 269 e ss, R.D.827/1924, R.D. 2440/1923 e alla legge 720/1984 allegato A in meritoall’applicazione delle norme sulla contabilità generale dello Stato anchealle aziende ospedaliere ([OSCURATO:PERSONA], ASST nellaRegione Lombardia)”.Lamenta che il Giudice d’appello non ha considerato che nel caso dispecie si era in presenza di obbligazioni querable, in relazione alle qualigli interessi di mora non erano mai decorsi, atteso che BFF [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai messo in mora la ASST, né aveva mai dato prova in giudiziodi averlo fatto.4.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, che possonoessere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati,nei termini e per le ragioni che seguono.4.1.

Valga anzitutto premettere che, come questa Suprema Corte haancora di recente avuto modo di ribadire, alle [OSCURATO:PERSONA] (e,oggi, alle [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilitàdi Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 25novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (v.Cass., n. 12795/2025, che richiama Cass., n. 15175 del 2017 e Cass. n.15579 del 2019).Si è in particolare precisato che le ultime scelte legislative hannocomportato la soppressione della qualifica delle U.S.L. di organi deiComuni, originariamente, invece, loro propria, ma non hanno escluso lanatura di persone giuridiche pubbliche di questi enti (v. in particolareCass., n. 14655 del 2015).Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si è rilevato, inoltre, che i principi del codice civile sono richiamatinel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, e art. 5,comma 5, nel testo risultante dalle interpolazioni e dalle modificherispettivamente apportate dal d.lgs. n. 229 del 1999 e d.lgs. n. 254 del2000, come criteri informatori dell'atto aziendale di diritto privato colquale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad autoregolamentarela propria organizzazione, il proprio funzionamento (art. 3, comma 1bis) e la gestione economico finanziaria e patrimoniale (art. 5, comma5), ma che è rimasta ferma la natura di persone giuridiche pubblichedelle unità sanitarie ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis cit.Si è altresì evidenziato come non siano state abrogate le disposizioniche hanno previsto l'inserimento delle U.S.L. nel sistema di tesoreriapubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende dicredito di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e successivemodificazioni e integrazioni (L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) edeffettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulletesorerie.4.2.

Ciò posto, con riferimento al primo motivo, risulta sufficienterilevare che se manca la forma scritta del contratto che è fonte delcredito, il contratto è nullo per difetto di forma e non ne è predicabile lacessione.Lungi dal poter soltanto invocare la avvenuta cessione del credito,grava pertanto sulla cessionaria, processualmente convenuta nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma attrice in sensosostanziale, l’onere di provare l’esistenza, prima ancora che la titolarità,del credito ceduto (in relazione al più generale principio secondo cui latitolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del dirittofatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e diprovare: v.

Cass., Sez.

Un., n. 2951/2016), il quale, in quanto creditoverso una pubblica amministrazione, richiede che la sua fonte rivesta laNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026forma scritta ad substantiam.Non mostra, invece, di applicare correttamente i suindicati principi laqui impugnata sentenza, là dove ha rigettato il motivo di gravameproposto dall’allora ASST, sul rilievo per cui l’appellante, “che ne eraonerata essendovi contestazione della controparte”, non avrebbeprodotto i contratti da cui i crediti deriverebbero, e, per altro verso,proprio “le difese svolte dalla qui procedente in prime cure e ribadite inquesta sede presuppongono l’esistenza e la validità dei contratti dalla cuiesecuzione sono sorti i crediti in linea capitale oggetto di lite, nonavendo l’ASST posto dubbio alcuno al riguardo, essendosi, invece,trincerata sulla mancata produzione da parte dell’ingiungente dei relativiaccordi sinallagmatici, la quale, peraltro, di fronte a quanto argomentatodall’odierna appellante, non ne aveva alcuna necessità ai fini probatori”.Aggiungasi, in relazione a siffatta motivazione, che il principio,sancito dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui i fatti nonspecificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti afondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera, comenella fattispecie, nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato siarappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta adsubstantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quantoaccade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta adprobationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescrittaesclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenzastessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provatosoltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la provatestimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione dellacontroparte (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018).

Per le stesseragioni, non è compatibile con la necessità della prova scritta una provaper presunzioni della sussistenza della fonte dell’obbligazione perché lavolontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può dedursi perNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme,necessariamente rigide, richieste dalla legge (v.

Cass., n. 12795/2025).4.3.

Rispetto al terzo motivo di ricorso, il rilievo dell’inserimentodelle [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di tesoreria pubblica, comportaaltresì la conseguente natura querable delle relative obbligazioni e,dunque, la necessità della costituzione in mora perché maturino gliinteressi (cfr., tra le altre, Cass. n. 8823/2007, n. 25402/2009, n.18377/2010; Cass., n. 15579/2019).Se, come già affermato, alle [OSCURATO:PERSONA], poi divenuteAziende [OSCURATO:PERSONA], si applicano le norme sulla contabilità di Stato,in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 25 novembre1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, ciò vuol direche le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domiciliodel debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio diTesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine dipagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di unformale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui ipropri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari trattisull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria (così le giàcitate Cass., n. 18377/2010; Cass., n. 14655/2015).La corte ambrosiana, sempre al fine di riconoscere come dovuti aBFF gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dallesingole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici, sulla somma dieuro 67.611,82 assunta come dovuta dall’[OSCURATO:PERSONA] per capitaleriferito a crediti derivanti da forniture, oggetto di cessione a BFF [OSCURATO:PERSONA], esul -già ritenuto erroneo- rilievo per cui alla ASST, ora Fondazione, nonsarebbero applicabili le norme che regolano i rapporti tra privati e leamministrazioni statali, è altresì pervenuta a ritenere che al rapporto traBFF e ASST dovessero applicarsi gli interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002, e gli ulteriori interessi anatocistici, in forza del loro “decorsoNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026automatico, senza necessità di costituzione in mora della partedebitrice”.Anche tale motivazione, tuttavia, non è conforme a diritto, a mentedegli insegnamenti, sopra ricordati, di questa Suprema Corte.5.

Il secondo motivo del ricorso principale, invece, è inammissibile.La ricorrente censura passaggi isolati dell’impugnata sentenza, dallalettura della quale (v. le pp. 8 e 9) si evince, piuttosto, che la corte dimerito ha espressamente rilevato che la allora ASST, poi divenutané a maggior ragione provato, le sue pretese di vedersi applicare deglisconti rispetto ad alcuni crediti per forniture, rispetto agli importi, intermini di sorte capitale, assunti come dato di partenza nella consulenzatecnica d’ufficio.Orbene, tale passaggio motivazionale non viene specificatamentecensurato, donde l’inammissibilità delle censure proposte, in forza delprincipio per cui i motivi di ricorso per cassazione devono esseresupportati da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice dimerito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali, mentre, inassenza di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorsorisulta inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., impedendo allaCorte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificadella fondatezza della violazione lamentata (tra le tante, v. di recenteCass., n. 5202/2025).6.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la BFF [OSCURATO:PERSONA] denuncia“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la corte omesso diesaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per lacontroversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFFaveva fornito la prova dei crediti e che l’azienda non ha contestato inmodo specifico l’esistenza e l’esigibilità di tali crediti”.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Censura l’impugnata sentenza là dove ha rigettato la domanda dicondanna della Fondazione, succeduta ad ASST, al pagamento degliinteressi di mora maturati su crediti in linea capitale diversi da quelliportati nelle fatture azionate in via monitoria e quantificati dalla stessaBFF in euro 161.192,06.Lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 115 e 116cod. proc. civ. nonché l’art. 2697 cod. civ., atteso che la Fondazione nonavrebbe mai contestato né la debenza dei predetti interessi, né il calcolodegli stessi contenuto nel doc. 5 avversario prodotto con il ricorsomonitorio.7.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale BFF [OSCURATO:PERSONA] denuncia“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c e 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte d’appelloomesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia”.Sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe viziata per avere la corteterritoriale omesso di considerare, ai fini della decisione, il doc. n. 5prodotto con il ricorso monitorio, rimasto incontestato da parte delladebitrice ingiunta.8.

Entrambi i motivi, che possono esser scrutinati congiuntamente inquanto propongono la medesima questione, pur sotto la formaleevocazione del vizio di violazione di legge (il primo motivo) e di omessoesame di un fatto decisivo (il secondo motivo), sono inammissibili.8.1.

Non si confrontano, infatti, con quanto espressamente rilevatonell’impugnata sentenza, in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ecioè che la società non aveva “prodotto neppure le fatture asseritamentepagate non tempestivamente, né altri elementi dai quali potere ricavarecon oggettività quanto dalla stessa sostenuto, a nulla potendo valere lenote di debito dalla medesima unilateralmente emesse, oggetto diimmediata contestazione da parte dell’appellante, trattandosi didocumenti privi di efficacia probatoria in sede di opposizione a decretoNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui laparte opposta è attrice in senso sostanziale ed onerata, quindi, ex art.2697 c.c. della dimostrazione del fondamento delle proprie domande” (v.p. 10).A fronte di tale motivazione, le deduzioni della ricorrente incidentalerisultano sostanzialmente tese a sollecitare un nuovo esame dei fatti edelle risultanze probatorie acquisite al processo, e sono inammissibili inrelazione al principio per cui “È inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (v.

Cass., Sez.Un., n. 34476 del 2019).9.

In conclusione, il primo ed il terzo motivo del ricorso principalesono fondati e vanno accolti per quanto di ragione; mentre il secondomotivo va dichiarato inammissibile.Parimenti inammissibile è l’intero ricorso incidentale.10.

In definitiva, è errata in diritto la sentenza impugnata, là doveha esonerato la cessionaria BFF dalla produzione della documentazione,con forma scritta ad substantiam, comprovante la fonte e l’esistenza deicrediti ceduti e là dove ha ritenuto che la scadenza del termine perl'adempimento delle obbligazioni avesse automaticamente determinatola costituzione in mora della allora debitrice ASST.La corte di merito avrebbe dovuto, invece, rilevare la persistentenatura di ente pubblico dell’ASST e la sua assoggettabilità alla normativain tema di contabilità di Stato, e, per l’effetto, da un lato far migliorgoverno della regola del riparto dell’onere della prova, dall’altro, inapplicazione del principio di diritto appena ribadito, indagare, in punto difatto, se vi fossero stati atti o intimazioni scritte di pagamento, idonei adessere considerati come atti di messa in mora, da cui far decorrere gliNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026interessi derivanti dal tardivo adempimento dell'obbligazionecontrattuale.Per queste ragioni, dunque, l’impugnata sentenza deve esserecassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in altrasezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, inossequio ai principi di diritto sopra enunciati, ed anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale,dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2322/2023depositata il 14/07/2023.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. BFF [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decretoingiuntivo che ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] - ASSTdi Monza, poi trasformatasi nella [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori (aisensi del d.lgs. 288/2003 e come risulta dal decreto del Ministero dellaSalute in data 12 ottobre 2022) il pagamento della somma complessivadi euro 351.179,36, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2022,interessi anatocistici e competenze, a titolo di pretesi crediti percorrispettivo di forniture e di merci e prestazioni di servizi, di cui la BFFera divenuta cessionaria.La ASST di Monza, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori,instaurava quindi giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che venivadefinito, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio perricostruire i rapporti di dare e avere tra le parti, con sentenza n.6049/2022, con cui il Tribunale di Milano: a) revocava il decretoingiuntivo opposto; b) condannava l’ASST di Monza a versare a BFFBank la somma di euro 67.611,82 per sorte capitale, oltre interessi altasso legale, dalla data della scadenza di ciascuna fattura al saldo; c)condannava l’ASST a versare a BFF [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 161.192,06 atitolo di ulteriori interessi di mora su fatture diverse da quelle azionateper sorte capitale; d) condannava l’ASST a rifondere a BFF [OSCURATO:PERSONA] le spesedi lite; e) poneva definitivamente a carico della ASST di Monza le spesedi c.t.u.2. Avverso tale sentenza ASST proponeva appello.Si costituiva, resistendo al gravame, BFF [OSCURATO:PERSONA], che anche proponevaappello incidentale per il riconoscimento degli interessi di mora di cui ald.lgs 231/2022 sulla somma capitale di euro 67.611,82, in luogo diquelli legali riconosciuti dal Tribunale, oltre interessi anatocistici.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/20263. Con sentenza n. 2322/2023 del 14 luglio 2023, pronunciandosull’appello principale e sull’appello incidentale, in parziale riformadall’impugnata sentenza di prime cure, la Corte d’Appello: a) rigettava ladomanda di BFF [OSCURATO:PERSONA] di pagamento della somma di euro 161.192,06per interessi moratori, dichiarando tale somma non dovuta da ASST; b)condannava ASST al pagamento, sulla somma capitale di euro67.611,82 per crediti derivanti da forniture di beni e altro, degli interessimoratori ex d.lgs. 231/2002, in luogo di quelli legali riconosciuti in primogrado, dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo,nonché degli ulteriori interessi anatocistici di cui al quarto commadell’art. 1284 cod. civ. sugli interessi scaduti da almeno sei mesi alladata della domanda giudiziale; c) compensava tra le parti le spese dientrambi i gradi di giudizio nella misura di due terzi e poneva le spese dic.t.u. a carico di entrambe in misura del 50% ciascuna.4. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] dei Tintori,successore a titolo universale di ASST di Monza, propone ora ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Resiste BFF [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anche contenente ricorsoincidentale, affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] dei Tintori ha proposto controricorso alricorso incidentale.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.La ricorrente principale ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente in via principale denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c. c., dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del1998, dell’art. 17, R.D. n. 2440 del 1923 e degli artt. 1418 e 1421 c.c..Violazione dell’onere probatorio gravante su BFF, delle norme cheNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026richiedono la forma scritta ad substantiam per i contratti della PA, dellenorme che disciplinano la nullità contrattuale ed il suo rilievo da partedel giudice”.La ricorrente deduce che, erroneamente, nel riconoscere comedovuti a BFF gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002,decorrenti dalle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici,sulla somma di euro 67.611,82 assunta come dovuta dall’AziendaSanitaria per capitale riferito a crediti derivanti da forniture, oggetto dicessione a BFF [OSCURATO:PERSONA], l’impugnata sentenza assume che ASST avrebbedovuto contrastare l’avversaria domanda di pagamento producendo icontratti oggetto delle cessioni di credito, che richiedevano la formascritta ad substantiam secondo le norme che disciplinano la validità el’efficacia dei contratti con le [OSCURATO:PERSONA]; mentre, semprea giudizio della corte d’appello, parimenti erroneo, la creditrice BFF Banknon avrebbe avuto alcun onere probatorio al riguardo.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. denuncia “In relazione all’art. 115 c.p.c. errore dipercezione da parte del Giudice d’appello delle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio sul quantum debeatur a titolo di capitale sucircostanze che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, inquanto la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto erroneamente che il CTUavesse quantificato in modo univoco la somma a titolo di capitale pari adeuro 67.611,82, quando, in realtà, lo stesso CTU aveva indicato iparametri con i quali il giudicante avrebbe dovuto determinare la sommaeventualmente dovuta rappresentando due ipotesi di calcolo nellamisura di euro 60.238,51 o euro 10.220,88”.La ricorrente censura l’impugnata sentenza là dove avrebbeprivilegiato solo alcuni passaggi della espletata consulenza tecnicad’ufficio, senza dare il giusto rilievo ad altri, e quindi avrebbe trascuratodi rilevare che il consulente tecnico aveva rimesso al Giudice la scelta traNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026i due importi precisamente indicati (euro 60.238,51 o euro 10.220,88)ed invece avrebbe, inopinatamente, preso in considerazione il diversoimporto di euro 67.611,82, affatto considerato dal consulente.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219,1182, 1224 e 1282 cod. civ. in relazione agli artt. 269 e ss, R.D.827/1924, R.D. 2440/1923 e alla legge 720/1984 allegato A in meritoall’applicazione delle norme sulla contabilità generale dello Stato anchealle aziende ospedaliere ([OSCURATO:PERSONA], ASST nellaRegione Lombardia)”.Lamenta che il Giudice d’appello non ha considerato che nel caso dispecie si era in presenza di obbligazioni querable, in relazione alle qualigli interessi di mora non erano mai decorsi, atteso che BFF [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai messo in mora la ASST, né aveva mai dato prova in giudiziodi averlo fatto.4. Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, che possonoessere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati,nei termini e per le ragioni che seguono.4.1. Valga anzitutto premettere che, come questa Suprema Corte haancora di recente avuto modo di ribadire, alle [OSCURATO:PERSONA] (e,oggi, alle [OSCURATO:PERSONA]) si applicano le norme sulla contabilitàdi Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 25novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8 (v.Cass., n. 12795/2025, che richiama Cass., n. 15175 del 2017 e Cass. n.15579 del 2019).Si è in particolare precisato che le ultime scelte legislative hannocomportato la soppressione della qualifica delle U.S.L. di organi deiComuni, originariamente, invece, loro propria, ma non hanno escluso lanatura di persone giuridiche pubbliche di questi enti (v. in particolareCass., n. 14655 del 2015).Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si è rilevato, inoltre, che i principi del codice civile sono richiamatinel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, e art. 5,comma 5, nel testo risultante dalle interpolazioni e dalle modificherispettivamente apportate dal d.lgs. n. 229 del 1999 e d.lgs. n. 254 del2000, come criteri informatori dell'atto aziendale di diritto privato colquale le unità sanitarie locali sono state chiamate ad autoregolamentarela propria organizzazione, il proprio funzionamento (art. 3, comma 1bis) e la gestione economico finanziaria e patrimoniale (art. 5, comma5), ma che è rimasta ferma la natura di persone giuridiche pubblichedelle unità sanitarie ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis cit.Si è altresì evidenziato come non siano state abrogate le disposizioniche hanno previsto l'inserimento delle U.S.L. nel sistema di tesoreriapubblica, con affidamento del relativo servizio ad una delle aziende dicredito di cui al r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e successivemodificazioni e integrazioni (L. 30 marzo 1981, n. 119, art. 35) edeffettuazione del pagamento dei debiti tramite mandati tratti sulletesorerie.4.2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, risulta sufficienterilevare che se manca la forma scritta del contratto che è fonte delcredito, il contratto è nullo per difetto di forma e non ne è predicabile lacessione.Lungi dal poter soltanto invocare la avvenuta cessione del credito,grava pertanto sulla cessionaria, processualmente convenuta nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma attrice in sensosostanziale, l’onere di provare l’esistenza, prima ancora che la titolarità,del credito ceduto (in relazione al più generale principio secondo cui latitolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del dirittofatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e diprovare: v. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), il quale, in quanto creditoverso una pubblica amministrazione, richiede che la sua fonte rivesta laNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026forma scritta ad substantiam.Non mostra, invece, di applicare correttamente i suindicati principi laqui impugnata sentenza, là dove ha rigettato il motivo di gravameproposto dall’allora ASST, sul rilievo per cui l’appellante, “che ne eraonerata essendovi contestazione della controparte”, non avrebbeprodotto i contratti da cui i crediti deriverebbero, e, per altro verso,proprio “le difese svolte dalla qui procedente in prime cure e ribadite inquesta sede presuppongono l’esistenza e la validità dei contratti dalla cuiesecuzione sono sorti i crediti in linea capitale oggetto di lite, nonavendo l’ASST posto dubbio alcuno al riguardo, essendosi, invece,trincerata sulla mancata produzione da parte dell’ingiungente dei relativiaccordi sinallagmatici, la quale, peraltro, di fronte a quanto argomentatodall’odierna appellante, non ne aveva alcuna necessità ai fini probatori”.Aggiungasi, in relazione a siffatta motivazione, che il principio,sancito dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui i fatti nonspecificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti afondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera, comenella fattispecie, nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato siarappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta adsubstantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quantoaccade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta adprobationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescrittaesclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenzastessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provatosoltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la provatestimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione dellacontroparte (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018). Per le stesseragioni, non è compatibile con la necessità della prova scritta una provaper presunzioni della sussistenza della fonte dell’obbligazione perché lavolontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può dedursi perNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme,necessariamente rigide, richieste dalla legge (v. Cass., n. 12795/2025).4.3. Rispetto al terzo motivo di ricorso, il rilievo dell’inserimentodelle [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di tesoreria pubblica, comportaaltresì la conseguente natura querable delle relative obbligazioni e,dunque, la necessità della costituzione in mora perché maturino gliinteressi (cfr., tra le altre, Cass. n. 8823/2007, n. 25402/2009, n.18377/2010; Cass., n. 15579/2019).Se, come già affermato, alle [OSCURATO:PERSONA], poi divenuteAziende [OSCURATO:PERSONA], si applicano le norme sulla contabilità di Stato,in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. 25 novembre1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, ciò vuol direche le obbligazioni delle USL vanno adempiute in ogni caso al domiciliodel debitore (c.d. obbligazioni querable), ovvero alla sede dell'ufficio diTesoreria dell'ente debitore, e che la mera scadenza del termine dipagamento non vale a costituire in mora la USL stessa, in difetto di unformale atto di costituzione in mora, anche quando la USL effettui ipropri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari trattisull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria (così le giàcitate Cass., n. 18377/2010; Cass., n. 14655/2015).La corte ambrosiana, sempre al fine di riconoscere come dovuti aBFF gli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dallesingole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici, sulla somma dieuro 67.611,82 assunta come dovuta dall’[OSCURATO:PERSONA] per capitaleriferito a crediti derivanti da forniture, oggetto di cessione a BFF [OSCURATO:PERSONA], esul -già ritenuto erroneo- rilievo per cui alla ASST, ora Fondazione, nonsarebbero applicabili le norme che regolano i rapporti tra privati e leamministrazioni statali, è altresì pervenuta a ritenere che al rapporto traBFF e ASST dovessero applicarsi gli interessi moratori di cui al d.lgs.231/2002, e gli ulteriori interessi anatocistici, in forza del loro “decorsoNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026automatico, senza necessità di costituzione in mora della partedebitrice”.Anche tale motivazione, tuttavia, non è conforme a diritto, a mentedegli insegnamenti, sopra ricordati, di questa Suprema Corte.5. Il secondo motivo del ricorso principale, invece, è inammissibile.La ricorrente censura passaggi isolati dell’impugnata sentenza, dallalettura della quale (v. le pp. 8 e 9) si evince, piuttosto, che la corte dimerito ha espressamente rilevato che la allora ASST, poi divenutané a maggior ragione provato, le sue pretese di vedersi applicare deglisconti rispetto ad alcuni crediti per forniture, rispetto agli importi, intermini di sorte capitale, assunti come dato di partenza nella consulenzatecnica d’ufficio.Orbene, tale passaggio motivazionale non viene specificatamentecensurato, donde l’inammissibilità delle censure proposte, in forza delprincipio per cui i motivi di ricorso per cassazione devono esseresupportati da una critica concreta delle soluzioni adottate dal giudice dimerito, attraverso contestazioni specifiche e puntuali, mentre, inassenza di tale approccio critico e comparativo, il motivo di ricorsorisulta inammissibile ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., impedendo allaCorte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo istituzionale di verificadella fondatezza della violazione lamentata (tra le tante, v. di recenteCass., n. 5202/2025).6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la BFF [OSCURATO:PERSONA] denuncia“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la corte omesso diesaminare atti e documenti acquisiti al giudizio decisivi per lacontroversia, in quanto ove li avesse esaminati avrebbe rilevato che BFFaveva fornito la prova dei crediti e che l’azienda non ha contestato inmodo specifico l’esistenza e l’esigibilità di tali crediti”.Numero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026Censura l’impugnata sentenza là dove ha rigettato la domanda dicondanna della Fondazione, succeduta ad ASST, al pagamento degliinteressi di mora maturati su crediti in linea capitale diversi da quelliportati nelle fatture azionate in via monitoria e quantificati dalla stessaBFF in euro 161.192,06.Lamenta che la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. 115 e 116cod. proc. civ. nonché l’art. 2697 cod. civ., atteso che la Fondazione nonavrebbe mai contestato né la debenza dei predetti interessi, né il calcolodegli stessi contenuto nel doc. 5 avversario prodotto con il ricorsomonitorio.7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale BFF [OSCURATO:PERSONA] denuncia“Violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c e 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per avere la corte d’appelloomesso di esaminare fatti e circostanze decisivi per la controversia”.Sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe viziata per avere la corteterritoriale omesso di considerare, ai fini della decisione, il doc. n. 5prodotto con il ricorso monitorio, rimasto incontestato da parte delladebitrice ingiunta.8. Entrambi i motivi, che possono esser scrutinati congiuntamente inquanto propongono la medesima questione, pur sotto la formaleevocazione del vizio di violazione di legge (il primo motivo) e di omessoesame di un fatto decisivo (il secondo motivo), sono inammissibili.8.1. Non si confrontano, infatti, con quanto espressamente rilevatonell’impugnata sentenza, in relazione alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], ecioè che la società non aveva “prodotto neppure le fatture asseritamentepagate non tempestivamente, né altri elementi dai quali potere ricavarecon oggettività quanto dalla stessa sostenuto, a nulla potendo valere lenote di debito dalla medesima unilateralmente emesse, oggetto diimmediata contestazione da parte dell’appellante, trattandosi didocumenti privi di efficacia probatoria in sede di opposizione a decretoNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui laparte opposta è attrice in senso sostanziale ed onerata, quindi, ex art.2697 c.c. della dimostrazione del fondamento delle proprie domande” (v.p. 10).A fronte di tale motivazione, le deduzioni della ricorrente incidentalerisultano sostanzialmente tese a sollecitare un nuovo esame dei fatti edelle risultanze probatorie acquisite al processo, e sono inammissibili inrelazione al principio per cui “È inammissibile il ricorso per cassazioneche, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (v. Cass., Sez.Un., n. 34476 del 2019).9. In conclusione, il primo ed il terzo motivo del ricorso principalesono fondati e vanno accolti per quanto di ragione; mentre il secondomotivo va dichiarato inammissibile.Parimenti inammissibile è l’intero ricorso incidentale.10. In definitiva, è errata in diritto la sentenza impugnata, là doveha esonerato la cessionaria BFF dalla produzione della documentazione,con forma scritta ad substantiam, comprovante la fonte e l’esistenza deicrediti ceduti e là dove ha ritenuto che la scadenza del termine perl'adempimento delle obbligazioni avesse automaticamente determinatola costituzione in mora della allora debitrice ASST.La corte di merito avrebbe dovuto, invece, rilevare la persistentenatura di ente pubblico dell’ASST e la sua assoggettabilità alla normativain tema di contabilità di Stato, e, per l’effetto, da un lato far migliorgoverno della regola del riparto dell’onere della prova, dall’altro, inapplicazione del principio di diritto appena ribadito, indagare, in punto difatto, se vi fossero stati atti o intimazioni scritte di pagamento, idonei adessere considerati come atti di messa in mora, da cui far decorrere gliNumero registro generale 22681/2023Numero sezionale 4813/2025Numero di raccolta generale 9851/2026Data pubblicazione 16/04/2026interessi derivanti dal tardivo adempimento dell'obbligazionecontrattuale.Per queste ragioni, dunque, l’impugnata sentenza deve esserecassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in altrasezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, inossequio ai principi di diritto sopra enunciati, ed anche per provvederesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale,dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversacomposizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 dicembre2025.Il PresidentePASQUALINA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris