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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2024

Cassazione n. 33962/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena, da rideterminarsi in tre anni, cinque mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; ne resto, ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Alvaro COMIGNANI, con riferimento ai reati giudicati con cinque sentenze e un decreto penale irrevocabili, rideterminava la pena complessiva in quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo "erronea applicazione di legge e carenza di motivazione".

In particolare, con il ricorso, ci si duole: a) dell'avvenuto superamento del triplo della pena inflitta per il reato più grave; b) della carenza di motivazione sulle singole frazioni di aumento di pena apportate per i cinque reati-satellite.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminarsi in tre anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; nel resto, chiede che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01).

Lo stesso autorevole Consesso ha statuito, più di recente, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01: la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01) .

3. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non si è conformato a nessuno degli enunciati principi.

3.1. In primo luogo, a fronte di una pena stabilita per la violazione più grave nella misura di un anno, tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, è pervenuto all'applicazione finale di una pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, pacificamente 7 superiore al triplo, previsto dall'art. 81, comma primo, cod. peri., coincidente con la pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa.

3.2. In secondo luogo, il giudice di merito è incorso in carenza di motivazione con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, in quanto ha, per tutti, utilizzato la formula di stile "poiché la pena appariva già mite rispetto ai gravi reati compiuti", senza, tuttavia, neppure menzionare i reati in considerazione e senza spiegare perché essi sarebbero tutti, indistintamente, "gravi", compreso il reato oggetto di decreto penale di condanna.

4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (C.

Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a rideterminare la pena rispettando il limite del triplo fissato dall'art. 81, comma primo, cod. pen. e dando ragione, adeguatamente, delle frazioni di aumento di pena applicate per i reati satellite, sempre, ovviamente, nel rispetto del triplo.

Proprio perché vanno individuati, nell'ambito del triplo, gli aumenti di pena effettivamente quantificati, non può aderirsi alla richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato formulata dal Procuratore generale in sede di requisitoria.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla pena, da rideterminarsi in tre anni, cinque mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; ne resto, ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza avanzata, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Alvaro COMIGNANI, con riferimento ai reati giudicati con cinque sentenze e un decreto penale irrevocabili, rideterminava la pena complessiva in quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo "erronea applicazione di legge e carenza di motivazione". In particolare, con il ricorso, ci si duole: a) dell'avvenuto superamento del triplo della pena inflitta per il reato più grave; b) della carenza di motivazione sulle singole frazioni di aumento di pena apportate per i cinque reati-satellite. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminarsi in tre anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; nel resto, chiede che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 - 01). Lo stesso autorevole Consesso ha statuito, più di recente, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01: la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) . 3. Il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, non si è conformato a nessuno degli enunciati principi. 3.1. In primo luogo, a fronte di una pena stabilita per la violazione più grave nella misura di un anno, tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, è pervenuto all'applicazione finale di una pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, pacificamente 7 superiore al triplo, previsto dall'art. 81, comma primo, cod. peri., coincidente con la pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa. 3.2. In secondo luogo, il giudice di merito è incorso in carenza di motivazione con riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, in quanto ha, per tutti, utilizzato la formula di stile "poiché la pena appariva già mite rispetto ai gravi reati compiuti", senza, tuttavia, neppure menzionare i reati in considerazione e senza spiegare perché essi sarebbero tutti, indistintamente, "gravi", compreso il reato oggetto di decreto penale di condanna. 4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a rideterminare la pena rispettando il limite del triplo fissato dall'art. 81, comma primo, cod. pen. e dando ragione, adeguatamente, delle frazioni di aumento di pena applicate per i reati satellite, sempre, ovviamente, nel rispetto del triplo. Proprio perché vanno individuati, nell'ambito del triplo, gli aumenti di pena effettivamente quantificati, non può aderirsi alla richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato formulata dal Procuratore generale in sede di requisitoria. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
Decreto Cassazione n. 33962/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris