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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 38977/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VX6AI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, in particolare sostenendo la mera connivenza del terzo soggetto non identificato - non è consentito perché è privo di specificità, in quanto non si confronta con quanto sostenuto dal giudice di appello a pag. 1 e 2 della motivazione, ove correttamente si esclude la connivenza con congrua motivazione, che valorizza altresì elementi del fatto che denotano il previo concerto; rilevato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive della libertà controllata o della semidetenzione, non è consentito perché aspecifico, atteso che non tiene conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato, che a pag. 3 dà ampiamente conto degli elementi che ostano all'applicazione della sanzione sostitutiva (una condotta di evasione ed i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VX6AI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, in particolare sostenendo la mera connivenza del terzo soggetto non identificato - non è consentito perché è privo di specificità, in quanto non si confronta con quanto sostenuto dal giudice di appello a pag. 1 e 2 della motivazione, ove correttamente si esclude la connivenza con congrua motivazione, che valorizza altresì elementi del fatto che denotano il previo concerto; rilevato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive della libertà controllata o della semidetenzione, non è consentito perché aspecifico, atteso che non tiene conto della trama motivazionale del provvedimento impugnato, che a pag. 3 dà ampiamente conto degli elementi che ostano all'applicazione della sanzione sostitutiva (una condotta di evasione ed i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38977/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris