CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2022
Cassazione n. 47744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al divieto di incontro e comunicazione e il rigetto del ricorso nel resto, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito sull'accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Napoli si è pronunciato sul riesame avverso l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui veniva applicata al suddetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Angelo e [OSCURATO:PERSONA], di corruzione continuata aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 54) della provvisoria imputazione. Detto Tribunale ha confermato, previa esclusione dell'aggravante in ultimo menzionata, la suddetta misura cautelare. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., in particolare alla luce della legge 16 aprile 2015 n. 47, e vizio di motivazione. Lamentano i difensori che il Tribunale del riesame ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari giustificative della misura degli arresti domiciliari, nonostante la definitiva fuoriuscita di Deodato da RFI attraverso il suo pensionamento e comunque la cessazione di ogni possibilità di contatto con il settore dei pubblici appalti; nonostante il tempo decorso dai fatti contestati (maggio 2018) senza alcun comportamento successivo di Maisto in grado di attualizzare la sua pericolosità; e nonostante il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato come innovato dalla legge sopra menzionata, che impone la previsione in termini di alta probabilità, che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. 2.2. Col secondo motivo di ricorso i difensori rilevano violazione dell'art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura autocustodiale e sull'inadeguatezza di qualsivoglia ulteriore misura meno afflittiva. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce assenza di motivazione dell'ordinanza di riesame sulla doglianza della mancata motivazione da parte del G.i.p. in ordine al divieto di incontro e di comunicazione con persone diverse da quelle conviventi con l'indagato.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla previsione del divieto di incontro e comunicazione con persone diverse dai conviventi e il rigetto del ricorso nel resto; per Deodato, invece, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver fatto presente che il suddetto è sottoposto dal 22 luglio 2022 alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.g., insiste per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, sottolineando come in relazione allo stesso persista un interesse del suo assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo (per il quale solamente persiste l'interesse del ricorrente, considerata la sostituzione della misura cautelare nelle more intervenuta). Invero, il Tribunale del riesame correttamente evidenzia che: - la valutazione prognostica di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. «deve essere svolta non in astratto e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto e, perciò, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico non la certezza ma la probabilità che lo stesso possa commettere nuovi delitti, senza che sia necessaria l'attualità dei suoi specifici comportamenti [...]»; - le condotte poste in essere dai funzionari corrotti «così come descritte e ricostruite nel corpo dell'ordinanza appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della odierna vicenda»; - dette condotte appaiono «ben lontane dall'essere occasionali, bensì frutto di un modus operandi ben collaudato». Lo stesso Tribunale, però, nel confrontarsi con la circostanza dedotta e documentata dalla difesa del pensionamento di Deodato, la ritiene assolutamente inconferente, evidenziando «la ferma e manifesta disponibilità alle pratiche corruttive» di entrambi i funzionari e la loro capacità di sapersi muovere attraverso la fitta trama di rapporti, conoscenze e cointeressenze, non meglio specificati. Incorre, in tal modo, in asserzioni apodittiche e avulse da qualsiasi concreto riferìmento all'attuale possibilità dell'indagato di continuare a commettere reati della stessa specie nonostante la sopravvenuta cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]. E trascura che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (si veda per tutte Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634), nei reati contro la pubblica amministrazione, anche dopo l'introduzione, nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, il giudice di merito può ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), cod. proc. pen, pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la [OSCURATO:PERSONA] risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'indagato nella mutata veste dì soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta. Le carenze motivazionali sopra evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sen