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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40040/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 giugno 2020 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Rimini, in forza della quale l'imputato, nella qualità di legale rappresentante ovvero amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, oltre a sanzioni accessorie e confisca anche per equivalente, di anni due mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 2, 5 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 416 cod. pen..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che nell'atto di appello, giudicato erroneamente inammissibile dalla Corte territoriale, erano stati correttamente indicati i capi e i punti oggetto di critica e, quantomeno in riferimento al terzo motivo di gravame, erano state indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della richiesta di riforma della sentenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Come è stato correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'atto di appello per un verso non si era confrontato col percorso argomentativo seguito dalla prima sentenza, mentre per altro verso aveva proposto censure non specifiche e sicuramente generiche.

5.2. In proposito, infatti, col primo motivo di gravame l'odierno ricorrente aveva sostenuto di avere fatto partecipare le autovetture gestite dalla propria scuderia automobilistica a numerose competizioni nazionali ed internazionali, sostenendo notevoli costi.

Al riguardo la Corte territoriale ha osservato che alcun rilievo era stato formulato in proposito, laddove al contrario era stata ascritta all'appellante l'utilizzazione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti al fine di lucrare rimborsi Iva, ed invero l'articolato meccanismo era ripercorso nella motivazione della Corte d'Appello quanto alle sovrafatturazioni nei riguardi dei soggetti sponsorizzatori e all'utilizzo di fatture emesse da società cartiere all'unico fine di creare crediti Iva, con i quali ripagare sponsor ovvero dipendenti e piloti.

5.2.1. Col secondo motivo era stata astrattamente ricordata la struttura del reato nei suoi elementi fondamentali, sostenendo che appariva "improponibile statuire l'esistenza del nesso psichico nel comportamento tenuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] durante l'attività gestionale sportiva agonistica".

5.2.2. Col terzo motivo infine, dopo un richiamo - sempre in via del tutto generica e senza alcun riferimento concreto - alla distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato, era stato osservato dall'appellante che "per tali elementi non può ritenersi sussistente l'associazione a delinquere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], neanche nella forma di compartecipe (vedasi tra l'altro la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA])".

5.3. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato proprio la carenza di motivazione, atteso che facevano difetto i requisiti previsti dall'art.581 cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, quanto alla specifica indicazione delle ragioni di diritto (tradottesi in un astratto richiamo di principi generali in sé condivisibili ma senza alcuna specifica ricaduta in giudizio) e degli elementi di fatto (risoltisi nel muto richiamo ad una deposizione testimoniale) tali da sorreggere la richiesta.

Infatti questa Corte ha già osservato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr. Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859).

5.3.1. In specie invero, alla stregua dei rilievi che precedono, il gravame era in parte carente di specificità e di valida argomentazione, e per altro verso non si confrontava con la motivazione siccome somministrata dal primo Giudice.

6. Il ricorso in parte replica i motivi d'appello già esaminati, in ordine ai quali valgono le considerazioni già svolte, ed in parte assume che quantomeno in relazione al terzo motivo di gravame vi era l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base della richiesta di riforma della sentenza.

6.1. In proposito, peraltro, proprio la giurisprudenza richiamata dal ricorrente conferma la manifesta infondatezza anche della presente impugnazione.

Il decisum era infatti confutato in forza di considerazioni generiche ed astratte, e il non motivato richiamo alla deposizione Iurilli (tra l'altro neppure evocata dal Tribunale di Rimini) si scontrava a sua volta, non confrontandosi in alcun modo, con l'ampia e incontestata argomentazione che il primo Giudice aveva speso per affermare l'esistenza dell'associazione a delinquere e per descrivere i ruoli all'interno della stessa.

6.2. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

6.3. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 01/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2020 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Rimini, in forza della quale l'imputato, nella qualità di legale rappresentante ovvero amministratore di fatto della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena, oltre a sanzioni accessorie e confisca anche per equivalente, di anni due mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 2, 5 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 416 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che nell'atto di appello, giudicato erroneamente inammissibile dalla Corte territoriale, erano stati correttamente indicati i capi e i punti oggetto di critica e, quantomeno in riferimento al terzo motivo di gravame, erano state indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto alla base della richiesta di riforma della sentenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Come è stato correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'atto di appello per un verso non si era confrontato col percorso argomentativo seguito dalla prima sentenza, mentre per altro verso aveva proposto censure non specifiche e sicuramente generiche. 5.2. In proposito, infatti, col primo motivo di gravame l'odierno ricorrente aveva sostenuto di avere fatto partecipare le autovetture gestite dalla propria scuderia automobilistica a numerose competizioni nazionali ed internazionali, sostenendo notevoli costi. Al riguardo la Corte territoriale ha osservato che alcun rilievo era stato formulato in proposito, laddove al contrario era stata ascritta all'appellante l'utilizzazione fraudolenta di fatture per operazioni inesistenti al fine di lucrare rimborsi Iva, ed invero l'articolato meccanismo era ripercorso nella motivazione della Corte d'Appello quanto alle sovrafatturazioni nei riguardi dei soggetti sponsorizzatori e all'utilizzo di fatture emesse da società cartiere all'unico fine di creare crediti Iva, con i quali ripagare sponsor ovvero dipendenti e piloti. 5.2.1. Col secondo motivo era stata astrattamente ricordata la struttura del reato nei suoi elementi fondamentali, sostenendo che appariva "improponibile statuire l'esistenza del nesso psichico nel comportamento tenuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] durante l'attività gestionale sportiva agonistica". 5.2.2. Col terzo motivo infine, dopo un richiamo - sempre in via del tutto generica e senza alcun riferimento concreto - alla distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato, era stato osservato dall'appellante che "per tali elementi non può ritenersi sussistente l'associazione a delinquere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], neanche nella forma di compartecipe (vedasi tra l'altro la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA])". 5.3. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato proprio la carenza di motivazione, atteso che facevano difetto i requisiti previsti dall'art.581 cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, quanto alla specifica indicazione delle ragioni di diritto (tradottesi in un astratto richiamo di principi generali in sé condivisibili ma senza alcuna specifica ricaduta in giudizio) e degli elementi di fatto (risoltisi nel muto richiamo ad una deposizione testimoniale) tali da sorreggere la richiesta. Infatti questa Corte ha già osservato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr. Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859). 5.3.1. In specie invero, alla stregua dei rilievi che precedono, il gravame era in parte carente di specificità e di valida argomentazione, e per altro verso non si confrontava con la motivazione siccome somministrata dal primo Giudice. 6. Il ricorso in parte replica i motivi d'appello già esaminati, in ordine ai quali valgono le considerazioni già svolte, ed in parte assume che quantomeno in relazione al terzo motivo di gravame vi era l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base della richiesta di riforma della sentenza. 6.1. In proposito, peraltro, proprio la giurisprudenza richiamata dal ricorrente conferma la manifesta infondatezza anche della presente impugnazione. Il decisum era infatti confutato in forza di considerazioni generiche ed astratte, e il non motivato richiamo alla deposizione Iurilli (tra l'altro neppure evocata dal Tribunale di Rimini) si scontrava a sua volta, non confrontandosi in alcun modo, con l'ampia e incontestata argomentazione che il primo Giudice aveva speso per affermare l'esistenza dell'associazione a delinquere e per descrivere i ruoli all'interno della stessa. 6.2. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 6.3. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 01/0