CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 16621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata l'ordinanza del 9 dicembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia ha convalidato il provvedimento del Questore di Pavia del 7 dicembre 2021, reso ai sensi dell'art. 6 I. 401/1089, notificato all'interessato in data 8 dicembre 2021, con il quale il Questore di Pavia ha imposto al ricorrente il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche per tre anni, con obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura per due volte in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra Pavia 1911, sia interni sia esterni. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a quattro motivi, con i quali si deduce, con il primo motivo, la compressione del diritto di difesa, sul rilievo che il Giudice per le indagini preliminari, nel convalidare il provvedimento del Questore, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore, termine che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, è necessario per l'esercizio del diritto di difesa. Il provvedimento del questore, come documenta il ricorrente, risulta notificato in data 8 dicembre 2021, h. 11,23, e il Giudice per le indagini preliminari lo ha convalidato in data 9 dicembre 2021, h. 14,34, ossia all'interno delle 48 ore dalla notifica del provvedimento impositivo della misura; deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10, legge n. 241 del 1990 e correlato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla congruità della stessa; lamenta, con il terzo motivo, l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in merito alla valutazione della memoria difensiva, ritualmente prodotta; eccepisce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione alla necessità di imporre anche l'obbligo prescrittivo di cui all'articolo 6, comma 2, legge n. 401 del 1989 oltre al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, stessa legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. 4. Con memoria del 14 aprile 2022 il ricorrente ha ribadito la fondatezza del primo motivo del proprio ricorso, richiamando a sostegno di tale affermazione ulteriori pronunce di questa Corte (Sez. 3, RG 45504/21, udienza 23/03/22, Colonnese; Sez. 3. udienza 24/03/22, Zanin; Sez. 3, RG 42579/21, udienza 07/04/22, Celi e Iacopetti; Sez. 3, RG 35273/21, udienza 04/02/22).0-t.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe gli altri. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine - che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al giudice per le indagini preliminari competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia - non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al GIP (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223). Infatti, sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice, essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (ex multis, Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537). Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge. 4. Nella specie, risulta che il provvedimento questorile è stato emesso in data 7 dicembre 2021, notificato in data 8 dicembre 2021, h. 11,23 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in data in data 9 dicembre 2021, h. 14,34, senza peraltro che nel provvedimento di convalida vi sia traccia dell'eventuale presentazione di memoria difensiva (invero, nella specie, anche tempestivamente depositata). 5. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Ed invero, come già affermato dalla Corte, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (ex multis, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26676). P.Q.M. r Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Pavia del 7 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Pavia. Così deciso i