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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01640/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1410/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che si difende in proprio, elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 3 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2142/2023 depositata il 27/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], professore associato di Diritto commerciale nel corso di Economia e Diritto per le Imprese e le [OSCURATO:PERSONA] (EDIPA) presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e [OSCURATO:PERSONA], conveniva davanti al Tribunale di Modena la prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne il risarcimento del danno che a lui sarebbe derivato da una condotta diffamatoria della prof.ssa Vezzani attuata con una comunicazione e-mail del 27 marzo 2015 al prof. [OSCURATO:PERSONA], direttore del Dipartimento di giurisprudenza, e al prof. [OSCURATO:PERSONA], presidente del corso di laurea EDIPA.

La convenuta si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 1194/2019, rigettava la domanda, attribuendo il contenuto della comunicazione all’esercizio del diritto di libertà di espressione ex articolo 21 Cost. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva.

La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame con sentenza n. 2142/2023. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi.

La controparte si è difesa con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato “requisitoria” che conclude per la inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine il rigetto.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 595 c.p. e 2697 c.c. 1.1 Dopo avere trascritto un ampio passo della motivazione della sentenza appellata, la si critica nel contenuto in relazione alla ricostruzione della vicenda, per poi sostenere che il comportamento di controparte sarebbe stato una vera e propria diffamazione e non l’esercizio di un diritto di manifestazione del pensiero e di critica, “anche per la scelta dei termini scientemente utilizzati e dei toni sproporzionatamente sdegnati ” - si richiama il seguente incipit di una frase: “Come vedrai, si tratta di una situazione oramai non sostenibile, che mina il buon andamento del corso di laurea EDIPA./Ricorderai che già lo scorso anno si erano posti problemi simili …” - nel descrivere “una situazione non corrispondente al vero” in quanto ricostruita “in maniera incompleta”.

Si richiama giurisprudenza sui requisiti dell’illecito diffamatorio, e successivamente si ritorna alla ricostruzione dei fatti, riportando anche una lettera che controparte aveva il 26 marzo 2014 inviato al ricorrente, e della quale entrambi i giudici di merito avrebbero “omesso qualsivoglia considerazione”.

Si conclude quindi ribadendo la violazione delle norme indicate nella rubrica e asserendo che “la comunicazione inviata dalla professoressa Vezzani, che ha concretamente inciso sulla perdita dell’insegnamento EDIPA da parte del docente e gli ha arrecato un ingiusto turbamento, si è rivelata in sostanza un giudizio morale sullo stesso contenente … espressioni aventi un’intrinseca valenza denigratoria sotto il profilo etico e professionale”. 1.2 Il motivo veicola evidentemente un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice d’appello, e la natura fattuale non viene superata dalla giurisprudenza e dai riferimenti normativi che, ogni tanto, si intrecciano con la ricostruzione in termini di merito.

Il motivo è pertanto inammissibile.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 591 e 51 c.p. 2.1 Si osserva che l’esercizio del diritto di critica deve effettuarsi “su una notizia che può stimolare l’interesse della collettività”, rilevando poi che il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto che la stessa controparte avrebbe nella sua difesa “evidenziato la pretestuosità e l’infondatezza” della e-mail affermando che “va rimarcato che lo scritto denunciato era indirizzato ai soli professori Lemme e Foffani, ai quali erano ben noti gli addebiti in esso contenuti, dei quali si ha ragione di ritenere che essi condividessero la fondatezza …”.

Si argomenta proprio sulla pretesa conoscenza già sussistente dei destinatari della e-mail e sullo svolgersi della vicenda, anche a proposito della pianificazione già effettuata dalla Vezzani per l’anno accademico 2015-2016.

Si conclude negando che la sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica “per non essere la critica contenuta nella comunicazione, analizzata nel contesto complessivo, pertinente all’interesse pubblico”, con conseguente violazione, da parte del giudice d’appello, delle norme indicate in rubrica. 2.2 Esattamente come nel precedente motivo, anche questa censura, pur tentando di schermarsi con ragionamenti di diritto, presenta una evidente sostanza fattuale, mirando ad ottenere un terzo grado di merito e quindi l’accertamento con esito positivo dell’offesa diffamatoria lamentata.

Pure questo motivo, dunque, cade pienamente nell’inammissibilità.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., “nullità e/o invalidità della sentenza” per incongruenza delle argomentazioni quanto alle prove. 3.1 Si richiamano le conclusioni istruttorie dell’atto d’appello, con il capitolato della prova testimoniale richiesta (ricorso, pagina 24-27) per sostenere che “la scelta di ammettere in toto la prova testimoniale della resistente e non ammettere la prova testimoniale dell’odierno ricorrente, peraltro rilevante”, avrebbe inficiato l’esito del giudizio nei confronti di quest’ultimo; per di più “i capitoli di prova dedotti da parte avversa sono stati … ammessi nonostante avessero ad oggetto fatti negativi”, il che li avrebbe resi inammissibili. 3.2 Il motivo è palesemente inammissibile: da un lato, non rientra nel vaglio del giudice di legittimità la scelta istruttoria del giudice di merito in ordine al capitolato della prova testimoniale del ricorrente; dall’altro, il riferimento, censurante, al contenuto dei capitoli di controparte, la cui prova orale sarebbe stata ammessa - ovvero che questi avevano “ad oggetto fatti negativi” - , è palesemente generico e assertivo, e non trova una concretizzazione nella ricostruzione della vicenda processuale offerta dal ricorso.

In particolare, nell’ambito dello “Svolgimento del processo” (ricorso, pagine 3ss.), l’attuale ricorrente precisa soltanto che all’udienza del 26 gennaio 2018 il giudice istruttore aveva ammesso la prova testimoniale della convenuta di cui alla memoria del 20 luglio 2016 “nonostante avesse carattere valutativo e riguardasse circostanze negative!” (ricorso, pagina 5), nulla specificando sul contenuto dei capitoli di tale prova avversa.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 4.1 Premesso che sono insindacabili le valutazioni di merito del giudice d’appello, e che pertanto non si intende censurarle, si osserva però subito dopo che la corte territoriale avrebbe errato “per avere omesso - o comunque insufficientemente esaminato - una puntuale e analitica valutazione delle varie risultanze probatorie”, fornendo “una motivazione meramente apparente” proprio per la sua “grave insufficienza o contraddittorietà”.

Si trascrive una parte della motivazione, relativa alle deposizioni testimoniali di una funzionaria amministrativa - [OSCURATO:PERSONA] - e di una collega della controparte - [OSCURATO:PERSONA] - , per dedurne che “i testi non erano stati in grado di contestualizzare le circostanze riferite”, così che “le risultanze istruttorie, che hanno contribuito a formare il convincimento del Giudice di merito, non erano idonee a provare le assenze e i periodi di sospensione contestati al docente”.

Si richiamano poi ulteriori dati istruttori, soprattutto documentali, per giungere ad affermare che il giudice d’appello, se tutto questo avesse valutato, “si sarebbe … avveduto della pretestuosità e del carattere prettamente denigratorio e diffamatorio dello scritto in questione e della sua intrinseca valenza mortificatrice della persona del docente”.

Il motivo si conclude con un passo sulla “verità dei fatti” della pronuncia impugnata per qualificarla erronea. 4.2 Il motivo è palesemente una censura idonea a veicolare in un gravame, in quanto offre in via diretta critiche di merito: essa, quindi, è ictu oculiinammissibile.

5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost. e 2043 c.c. 5.1 Richiamato un passo della sentenza impugnata che riconosce nel contenuto della e-mail l’ “esercizio della libertà costituzionale di espressione del pensiero e di critica” svolto dalla sua collega Vezzani, si osserva che l’attuale ricorrente, nell’atto d’appello, aveva evidenziato che nella e- mail , oltre ad esservi fatti non corrispondenti al vero, non si rinveniva alcun contenuto di interesse pubblico.

Si argomenta poi sulla interpretazione dell’articolo 21 Cost. per negarne il rispetto nel caso in esame, richiamando anche il “danno morale subito per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dell’onore e della reputazione”, il cui risarcimento avrebbe potuto essere liquidato equitativamente, e sarebbe stato comunque destinato ad assegni di ricerca dell’Università. 5.2 Anche questo motivo, con assoluta evidenza, non riesce a sciogliersi e distaccarsi dalla sostanza fattuale, perseguendo chiaramente un terzo grado di merito.

Pertanto incorre nella inammissibilità.

6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 6.1 Si sostiene che la motivazione della sentenza, “pur esplicitando i principi di diritto cui ha inteso conformarsi …, conduce ad una decisione finale del tutto contraddittoria”, così violando gli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

Si qualifica la sentenza come “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” per un passo relativo al tenore della e-mail quanto alla continenza, attribuendole pure una irriducibile contraddittorietà. 6.2 Il motivo è palesemente infondato, in quanto si fonda su estrapolazioni artificiose; e la motivazione della sentenza, nel suo complesso, non è né incomprensibile né contraddittoria, bensì consente, nella misura costituzionalmente occorrente, di comprendere le ragioni della decisione.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

La più che evidente inconsistenza di tutte le censure, connotate da una ripetitiva inammissibilità derivante dal conclamato scopo di terzo grado di merito che le suscita – con unica eccezione dell’ultima di esse, infondata ma a sua volta palesemente - , conduce a ravvisare tutti i presupposti, oggettivo e soggettivo (quest’ultimo come colpa grave), dell’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. e porta dunque a condannare il ricorrente a corrispondere alla controricorrente la ulteriore somma di euro 1500.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3700, oltre agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente a pagare alla controricorrente, ex articolo 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 1500.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1410/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che si difende in proprio, elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] 3 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2142/2023 depositata il 27/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], professore associato di Diritto commerciale nel corso di Economia e Diritto per le Imprese e le [OSCURATO:PERSONA] (EDIPA) presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e [OSCURATO:PERSONA], conveniva davanti al Tribunale di Modena la prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne il risarcimento del danno che a lui sarebbe derivato da una condotta diffamatoria della prof.ssa Vezzani attuata con una comunicazione e-mail del 27 marzo 2015 al prof. [OSCURATO:PERSONA], direttore del Dipartimento di giurisprudenza, e al prof. [OSCURATO:PERSONA], presidente del corso di laurea EDIPA. La convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 1194/2019, rigettava la domanda, attribuendo il contenuto della comunicazione all’esercizio del diritto di libertà di espressione ex articolo 21 Cost. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame con sentenza n. 2142/2023. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi. La controparte si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato “requisitoria” che conclude per la inammissibilità del ricorso, chiedendo in subordine il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 595 c.p. e 2697 c.c. 1.1 Dopo avere trascritto un ampio passo della motivazione della sentenza appellata, la si critica nel contenuto in relazione alla ricostruzione della vicenda, per poi sostenere che il comportamento di controparte sarebbe stato una vera e propria diffamazione e non l’esercizio di un diritto di manifestazione del pensiero e di critica, “anche per la scelta dei termini scientemente utilizzati e dei toni sproporzionatamente sdegnati ” - si richiama il seguente incipit di una frase: “Come vedrai, si tratta di una situazione oramai non sostenibile, che mina il buon andamento del corso di laurea EDIPA./Ricorderai che già lo scorso anno si erano posti problemi simili …” - nel descrivere “una situazione non corrispondente al vero” in quanto ricostruita “in maniera incompleta”. Si richiama giurisprudenza sui requisiti dell’illecito diffamatorio, e successivamente si ritorna alla ricostruzione dei fatti, riportando anche una lettera che controparte aveva il 26 marzo 2014 inviato al ricorrente, e della quale entrambi i giudici di merito avrebbero “omesso qualsivoglia considerazione”. Si conclude quindi ribadendo la violazione delle norme indicate nella rubrica e asserendo che “la comunicazione inviata dalla professoressa Vezzani, che ha concretamente inciso sulla perdita dell’insegnamento EDIPA da parte del docente e gli ha arrecato un ingiusto turbamento, si è rivelata in sostanza un giudizio morale sullo stesso contenente … espressioni aventi un’intrinseca valenza denigratoria sotto il profilo etico e professionale”. 1.2 Il motivo veicola evidentemente un accertamento di fatto alternativo rispetto a quello compiuto dal giudice d’appello, e la natura fattuale non viene superata dalla giurisprudenza e dai riferimenti normativi che, ogni tanto, si intrecciano con la ricostruzione in termini di merito. Il motivo è pertanto inammissibile. 2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., 591 e 51 c.p. 2.1 Si osserva che l’esercizio del diritto di critica deve effettuarsi “su una notizia che può stimolare l’interesse della collettività”, rilevando poi che il giudice d’appello non avrebbe tenuto in conto che la stessa controparte avrebbe nella sua difesa “evidenziato la pretestuosità e l’infondatezza” della e-mail affermando che “va rimarcato che lo scritto denunciato era indirizzato ai soli professori Lemme e Foffani, ai quali erano ben noti gli addebiti in esso contenuti, dei quali si ha ragione di ritenere che essi condividessero la fondatezza …”. Si argomenta proprio sulla pretesa conoscenza già sussistente dei destinatari della e-mail e sullo svolgersi della vicenda, anche a proposito della pianificazione già effettuata dalla Vezzani per l’anno accademico 2015-2016. Si conclude negando che la sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica “per non essere la critica contenuta nella comunicazione, analizzata nel contesto complessivo, pertinente all’interesse pubblico”, con conseguente violazione, da parte del giudice d’appello, delle norme indicate in rubrica. 2.2 Esattamente come nel precedente motivo, anche questa censura, pur tentando di schermarsi con ragionamenti di diritto, presenta una evidente sostanza fattuale, mirando ad ottenere un terzo grado di merito e quindi l’accertamento con esito positivo dell’offesa diffamatoria lamentata. Pure questo motivo, dunque, cade pienamente nell’inammissibilità. 3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., “nullità e/o invalidità della sentenza” per incongruenza delle argomentazioni quanto alle prove. 3.1 Si richiamano le conclusioni istruttorie dell’atto d’appello, con il capitolato della prova testimoniale richiesta (ricorso, pagina 24-27) per sostenere che “la scelta di ammettere in toto la prova testimoniale della resistente e non ammettere la prova testimoniale dell’odierno ricorrente, peraltro rilevante”, avrebbe inficiato l’esito del giudizio nei confronti di quest’ultimo; per di più “i capitoli di prova dedotti da parte avversa sono stati … ammessi nonostante avessero ad oggetto fatti negativi”, il che li avrebbe resi inammissibili. 3.2 Il motivo è palesemente inammissibile: da un lato, non rientra nel vaglio del giudice di legittimità la scelta istruttoria del giudice di merito in ordine al capitolato della prova testimoniale del ricorrente; dall’altro, il riferimento, censurante, al contenuto dei capitoli di controparte, la cui prova orale sarebbe stata ammessa - ovvero che questi avevano “ad oggetto fatti negativi” - , è palesemente generico e assertivo, e non trova una concretizzazione nella ricostruzione della vicenda processuale offerta dal ricorso. In particolare, nell’ambito dello “Svolgimento del processo” (ricorso, pagine 3ss.), l’attuale ricorrente precisa soltanto che all’udienza del 26 gennaio 2018 il giudice istruttore aveva ammesso la prova testimoniale della convenuta di cui alla memoria del 20 luglio 2016 “nonostante avesse carattere valutativo e riguardasse circostanze negative!” (ricorso, pagina 5), nulla specificando sul contenuto dei capitoli di tale prova avversa. 4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 115, 116 e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 4.1 Premesso che sono insindacabili le valutazioni di merito del giudice d’appello, e che pertanto non si intende censurarle, si osserva però subito dopo che la corte territoriale avrebbe errato “per avere omesso - o comunque insufficientemente esaminato - una puntuale e analitica valutazione delle varie risultanze probatorie”, fornendo “una motivazione meramente apparente” proprio per la sua “grave insufficienza o contraddittorietà”. Si trascrive una parte della motivazione, relativa alle deposizioni testimoniali di una funzionaria amministrativa - [OSCURATO:PERSONA] - e di una collega della controparte - [OSCURATO:PERSONA] - , per dedurne che “i testi non erano stati in grado di contestualizzare le circostanze riferite”, così che “le risultanze istruttorie, che hanno contribuito a formare il convincimento del Giudice di merito, non erano idonee a provare le assenze e i periodi di sospensione contestati al docente”. Si richiamano poi ulteriori dati istruttori, soprattutto documentali, per giungere ad affermare che il giudice d’appello, se tutto questo avesse valutato, “si sarebbe … avveduto della pretestuosità e del carattere prettamente denigratorio e diffamatorio dello scritto in questione e della sua intrinseca valenza mortificatrice della persona del docente”. Il motivo si conclude con un passo sulla “verità dei fatti” della pronuncia impugnata per qualificarla erronea. 4.2 Il motivo è palesemente una censura idonea a veicolare in un gravame, in quanto offre in via diretta critiche di merito: essa, quindi, è ictu oculiinammissibile. 5. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost. e 2043 c.c. 5.1 Richiamato un passo della sentenza impugnata che riconosce nel contenuto della e-mail l’ “esercizio della libertà costituzionale di espressione del pensiero e di critica” svolto dalla sua collega Vezzani, si osserva che l’attuale ricorrente, nell’atto d’appello, aveva evidenziato che nella e- mail , oltre ad esservi fatti non corrispondenti al vero, non si rinveniva alcun contenuto di interesse pubblico. Si argomenta poi sulla interpretazione dell’articolo 21 Cost. per negarne il rispetto nel caso in esame, richiamando anche il “danno morale subito per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti dell’onore e della reputazione”, il cui risarcimento avrebbe potuto essere liquidato equitativamente, e sarebbe stato comunque destinato ad assegni di ricerca dell’Università. 5.2 Anche questo motivo, con assoluta evidenza, non riesce a sciogliersi e distaccarsi dalla sostanza fattuale, perseguendo chiaramente un terzo grado di merito. Pertanto incorre nella inammissibilità. 6. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità e/o invalidità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. 6.1 Si sostiene che la motivazione della sentenza, “pur esplicitando i principi di diritto cui ha inteso conformarsi …, conduce ad una decisione finale del tutto contraddittoria”, così violando gli articoli 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Si qualifica la sentenza come “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” per un passo relativo al tenore della e-mail quanto alla continenza, attribuendole pure una irriducibile contraddittorietà. 6.2 Il motivo è palesemente infondato, in quanto si fonda su estrapolazioni artificiose; e la motivazione della sentenza, nel suo complesso, non è né incomprensibile né contraddittoria, bensì consente, nella misura costituzionalmente occorrente, di comprendere le ragioni della decisione. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo. La più che evidente inconsistenza di tutte le censure, connotate da una ripetitiva inammissibilità derivante dal conclamato scopo di terzo grado di merito che le suscita – con unica eccezione dell’ultima di esse, infondata ma a sua volta palesemente - , conduce a ravvisare tutti i presupposti, oggettivo e soggettivo (quest’ultimo come colpa grave), dell’applicazione dell’articolo 96, comma 3, c.p.c. e porta dunque a condannare il ricorrente a corrispondere alla controricorrente la ulteriore somma di euro 1500. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 3700, oltre agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente a pagare alla controricorrente, ex articolo 96, comma 3, c.p.c., la somma di € 1500. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il ve
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