Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14085/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30250/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art. 337 cod. pen), la memoria; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla avvenuta riqualificazione del fatto originariamente ricondotto all'art. 336 c.p. in quello di cui all'art. 337 c.p. - e della quale non vi sarebbe stata menzione del dispositivo della sentenza di primo grado-al vizio relativo al punto in questione da parte della sentenza impugnata, alla diversità strutturale tra le due fattispecie, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto ai primi due, manifestamente infondati, non essendo stato spiegato né quale sarebbe stato il pregiudizio in concreto subito e quale la lesione derivante da una riqualificazione del tutto prevedibile, né, ancora, quale sarebbe l'interesse a ricorrere in punto di pena, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 30250/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per reato di cui all'art. 337 cod. pen), la memoria; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla avvenuta riqualificazione del fatto originariamente ricondotto all'art. 336 c.p. in quello di cui all'art. 337 c.p. - e della quale non vi sarebbe stata menzione del dispositivo della sentenza di primo grado-al vizio relativo al punto in questione da parte della sentenza impugnata, alla diversità strutturale tra le due fattispecie, al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto ai primi due, manifestamente infondati, non essendo stato spiegato né quale sarebbe stato il pregiudizio in concreto subito e quale la lesione derivante da una riqualificazione del tutto prevedibile, né, ancora, quale sarebbe l'interesse a ricorrere in punto di pena, e, quanto agli altri motivi, perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris