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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:155
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0650_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Interstyle (casa) (causa T‑650/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo casa – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»

1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punto 37)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 51, § 1, a)] (v. punti 38, 40‑42)

3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 51, § 1, a)] (v. punti 39, 61)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione di caratteristica [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 43, 44)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo casa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, §§ 1, c), e 3, e 51, §§ 1, a), e 2] (v. punti 51, 68, 74, 94, 112, 116)

6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punto 54)

7. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 80, 82‑88, 98)

8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 81, 93)

9. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 3) (v. punto 105)

10. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 106‑108) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2021 (procedimento R 1280/2020‑2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i seguenti prodotti rientranti nella classe 16: «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli di cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; spazzole; macchine per scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); [materiale per l’insegnamento esclusi gli apparecchi], materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; [clichés per la tipografia]». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 490 del 6.12.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0650_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Interstyle (casa) (causa T‑650/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo casa – Motivo di nullità assoluta – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)» 1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punto 37) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 51, § 1, a)] (v. punti 38, 40‑42) 3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 1, c), e 51, § 1, a)] (v. punti 39, 61) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione di caratteristica [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punti 43, 44) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio figurativo casa [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, §§ 1, c), e 3, e 51, §§ 1, a), e 2] (v. punti 51, 68, 74, 94, 112, 116) 6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)] (v. punto 54) 7. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 80, 82‑88, 98) 8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 81, 93) 9. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione – Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 3) (v. punto 105) 10. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Eccezione – Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso – Efficacia probatoria degli elementi di prova (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, § 3, e 51, § 2) (v. punti 106‑108) Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2021 (procedimento R 1280/2020‑2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i seguenti prodotti rientranti nella classe 16: «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli di cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; spazzole; macchine per scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); [materiale per l’insegnamento esclusi gli apparecchi], materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; [clichés per la tipografia]». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 490 del 6.12.2021 .
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