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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 13580/2022

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eguente Ro ORDINANZA sul ricorso 13902-2018 proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1224/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] per aver trasportato rifiuti nn peft:olosi in assenza del prescritto formulario, in vio'azione dell'art.193 del D. Lgs 152/2006, sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto.

Gli opponenti avevano dedotto che il trasporto era stato effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che SIRMI era stata autorizzata al trattamento dei materiali.

Gli opponenti sostenevano l'inapplicabilità delle predette norme in quanto attinenti esclusivamente all'attività di trasporto di rifiuti; contestavano, inoltre, che il materiale trasportato fosse qualificabile come rifiuto essendo stato trattato, sulla base dell'autorizzazone rilasciata in data 15.10.2012 a SIRMI dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

Si costituiva in giudizio la Provincia per chiedere il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'opposizione.

Con sentenza n. 1225/2017, Jepositata in .:luite f3.11.2017, la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravarne proposte da poggi Giancarb e dala SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.i.

Ha resistito con controricorso la Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

RAGiONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 258, comma 5 del D. Las 152/2006, relazione agli artt,5 e 14 della L.689/81 in relaziz.ine all'a -t.360, Gomma 1, n.3 c.p.c., per •avere la corte di merito, sulla base di un'errata leteura della sentenza di questa Corte N.20862/2009 - che ha 1.2Ete.S: C4 C() 1- pila -e formulario per il trasporto anche al produttore di rifiuti- er; _i'paratc rapatesi del trasporto di rifiuti accompagnato da un forrnular:o cor•terier. dati iiicorrpleti o inesatti con l'ipotesi di trasporto di ifuti in totale t,.:;serzci di formulario.

Poiché l'ipotesi contestata consisterebbe nei concorsa nel trasportc, ,n ass;2a di formulari., non vi sarebbe correlazione tra l'atta ed i' fz- o bl-se della sanzione irrogata.

Con il secondo motivo di ricorso, si der»..:ce la violazione e falsa anplicazione degli artt. 193 e

258. com-rbt., 5 del D. l..gs; 1.57,'2006 in relazione all'arti. della L.689/81, 'n relazicne ail"Ert..769, con-1mi? 1, (1.3 c.p.c., sotte il profilo del divieto di analogia nell'applicazione della fattispecie sanzionatoria, che punisce la condotta di colui che trasporta rifiuti senza formulario.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati.

La norma contestata, ratione temporis applicabile,è l'art.258, comma 4 vigente dal 25/12/2010 al 31/12/2017.

La norma così recita: " Le imprese cne raccolpno e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui atarticolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabílita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettwa a), ad effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'artizcic 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesalt sono, piti C371. la E.1-eiciri: amministrativa pecuniaria da milleseicentc euro a nover1i'atrecen1:0 cure..

" L'art. 188 del D. Lgs 152,12006 che disciplina la "responsabilita' 'della gestione dei rifiuti" prevede il prod9tforc c altro detentore di rifiuti provvedono direttarne.C.e loro tr2ttan7ento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un corri-v:rniarte, ad erte o imp-esa che effettua le operazioni di trattamento dei fiLi, D 'r n soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in confcrrnita' ngii artico!: 177 e.

179. .

Il produttore iniziale o altro detentore conserva ia quindi ia responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste.

La responsabilità del produttore dei rifiuti è confermata dalla previsioni dell'art,188 comma 2 del D. Lgs 152/2006, che prevede la responsabilità, secondo ie rispettive competenze, dei produttore e dei detentore.

La norma così recita: "41 di fuori dei C2SI di conccrso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CF) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il oetentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controilo della oei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, iett. al, ia responsabPita di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

Il produttore non si spoglia dunque della responsabilità dei rifiuti che produce consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere di vigilanza indiretta del buon esito del viaggio ed è tenuto alla compilazione del relativo formulario, come espressamente previsto daWart.193 dei Lgs 152/2006.

Il formulario di identificazione deve contenere i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e out=intita' i rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indAzzo del destinatario.

L'esigenza di tracciabilità dei rifiuto e di responsabilità per la sua gestione coinvolge tr:,,va ulteriore conferma nell'obbligo di redazione del formulario in quattro esemplari, complato, dzitato firmato da'i produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti.

Il legislatore non ha quindi escluso che il produttore possa affidare i propri rifiuti a terzi, ma ciò non gli consente di disinteressarsi degli stessi, residuando una responsabilità della corretta gestione dei rifiuti anche a suo carico.

Tale principio era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte nel vigore del D. Lgs 22/97; come affermato da Cassazione civile sez.

II, 29/09/2009, n.20862, secondo cui, in tema di rifiuti, il groduttore di quelli cne siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la Quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione e ---,rninLsrral:'va., t'ao'i art. 15 e 52 dei clig. n, 22 del 1997, posto che, darnterpretEone lettt?.(n:e c:,7,1 cc,mbncato iisposto d c'ette norme, si desume ce sponEhir er a ran,:ata pieSeCLEti del formulario a corredo del trasporto de riful aitriblitie -;"31-1 o l i:a9cri:2.tore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento.

Tale principio era consolidato anche nella giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il, detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può. affidare la raccolt3; i! trasporto e lo srnalticrlenfo dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo c:(int-D tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di • controllare che gli stessi s;.!no autc!rizz.ti ae attività di raccolta e smaltimento o recupero el qualora tale doverosa verifica sia omessa, i detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata r€!gola di cau':ela imprenditoriale, dei reati configu-ati ( C.E .-353:3zione Penale!, Se:L III,. 09/12/2015, n.3860; Cassazione pen e,..sez..

III, 15/01/2008, n.7461, secondo cui tutti i soggetti coinvolti nella !ciro gestione risperdono solidalmente del corretto smaltimento, principio che ha 7a5-.-: ncrmativa corrunitaria).

La Corte di Giustizia dell'Unione Europee. con sentenza sez.

VI; 18/12/2014, l'articolc, 15, par. i . rs, r, 2008/99, ha ric:)rz:sc'ut:o un ampio margine di discrezionalità agli Stati -Trbr: nei petri -!etterce al produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifLti di[2:-ovv7!.7".e.re lor-o snaltimento o di trasferirlo a tETZi: tUtt:i\fia, si ìrferr.a nieMa .-iecisii7ne • della Corte lussemburghese, il prcd,ittor? c 1 det.-.ore ccnserva !a responsabilità per l'intera catered treftar'ento, ihteso che. qualol-a il produttore iniziale o !I -detentore tras•feriso:7 i r!!'inti, ;zie res!: ,;-_!nsabV:à, di regola, sussiste.

In ogni caso, come affermato da questa Corte in decisioni che riguardano le stesse partì, il fondamento deila punibiiità dei produttore di rifiuti trova anche fondamento neirart.5 L. 689/1981 in base ai quaie neiCipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposte (Cassazione civiie sez. il , 19/12/2C:19, n34031).

La L. n. 689 del 1981, art contempia concoi-sc cii persone, recepisce i principi flssati in re cÌ da. codice pi2tia!e, reociericio così applicabile la pena pecuniaria non soltanto aWaucort . o aiiutiuri ma anche a coloro che abbiatio comunque ciri.:o causé.iie, pure si:.! esclusivamente sul piano psic:h:co (così, dei 2C15).

La condotta omissiva dei ricorrenti costituisce condotta tipica dell'illecito amministrativo commesso in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto.

E' stato sottolineato in detta decisione che il sistema normativo -: predisposto dall'art. 193 del D. Lgs 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti ii trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttorelcle.,Centore che raccoglie • il rifiuto, sia del trasportatore.

Di conseguenza, il pi:-oduttere dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma formare e sottoscrivere ii formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto Esterno ala fattispecie, sui quale incomba un diverso obbUcio di vicilarza e garanzla.

Ne consegue che, relativamente ai trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità dei concorso di persone nelriliecito amministrativo risiede già nel Digs.. n. 152 dei 2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi ia diversa fattispecie di cui ai della L. n. 689 del 1981, citato art. 5), in forza dei .quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugi.r.:rirrimte obbligati a compilare ed. a sottoscrivere il forrnulwie (assumendosene e:re e esponsabiiitù diretti), e, in caso di omissione deirobbiigo assLro, entrambi (guaii trasgressori principali) soggiacda.no ciascuno alla vioia .úone accertar,a . ,ed alla sanzione per questa. disposta.

Con il terzo motivo di ricorso, si deauce la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 ter, 193, 216, 258, comma 4 dei D.L.gs 152/2006, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c; si contesta che vi fosse la prova che i fanghi e le polveri di segagione rientrassero nella nozione di rifiuto.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito hèi •ar..certato t'attc ia G,walltà rifiuto base del contenuto deli'autorizzazione con cui la Provr.cia di r,flasso rinnovava alla SIRMI aiie Imprese che ,-2ffet:.uaiiario altivítà dì re pero rifiuti ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs 152/2006, differenziando i rifiuti di rocce da cave autorizzate dai fanghi e polveri di segagione e lavorazione pietre, marme ed ardesia.

Tale materiale prodotto dalla segagione di marmo e granito costituiva rifiuto sulla base degli accertamenti di laboratorio, ( in particolare la nota del 20.4.2011 indirizzata ali'AMIU Genova); Op.,: evidenziavanc; i; sliperarnento dei limiti di legge per il parametro degli idrocE.I.rburi pe.santi rift-2iito alle contaminazioni nel suolo per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Inoltre, la Corte d merito non ho ravvato i presuposì:i per l'applicazione .dell'art.184 ti- del Ci.

Lgs 152/2006, che stace la condizic,ffi in presenza delle qua uncessa di (-!:.; ,-;e:--e taie o.uarc.) nen eca stata allegata alcuna attività di recupero idonea a determinare la cessazio7,e quaffica di rifiuto.

In definitiva, gll accertamenti' dl fatte hanno confermato l'esistenza dei presupposti delle nciziore di "rifiun,"., inteso come." qualsinzi sostanza od oggetto di cui il detentoresi disti o abbia l'intenzione ab;a l'obbligo di disfarsi" mentre non .ha ravvisato l'attività di 'et7z.,; -:,er-..D pi.int:n t) fir71.7: citata norma), intesa corric- " qualsiasi "-i:41ta sia di permettere ai rifiuti cll s;vogere un ruolci u1i, scstTh.p3ndo YY materiaii che sarebbero stati altrimentl ;Ani.; o di prepararli ad assolvere -i:aie fi.-nzione, nell'F.ì.•.:,7)rin!-nia in generale".

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono .ia soccombenza e vanno liquidate in aispositivo.

Ai sensi dedart.13, comma I quater, dei DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per . versamento, da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titoío di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso i)rinci•:•ie-., t ior"n i comma 1-bis cieilo stesso art. 13, se dovuto. - rigetta il ric:orso e condau.--a la parte rie:(--r-ent(-t ai pagamento, in favore della parte corttroric9rN:rtt...

Cede spee dei (li ierAiiimità,. eine liquida in C 8000,00 .per coropiersi; oitce neile rol!-I-.Lica dei 15%, agli esborsi dquidail nE.Lin) "2.0C„:30 eci agii aLcessori di Ai sensi dell'art.13 comm. 1 quater di Lk i3,'2J02, dà atto del!a sussistenza dei presupposti per il versamento, da par,..2 ricorrente dei!'uiteriore importo a titolo di contributo unificato a:-i a c:Lieilo p:ev:sto pe:- il ricorso princi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Ro ORDINANZA sul ricorso 13902-2018 proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1224/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA] per aver trasportato rifiuti nn peft:olosi in assenza del prescritto formulario, in vio'azione dell'art.193 del D. Lgs 152/2006, sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto. Gli opponenti avevano dedotto che il trasporto era stato effettuato dall'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che SIRMI era stata autorizzata al trattamento dei materiali. Gli opponenti sostenevano l'inapplicabilità delle predette norme in quanto attinenti esclusivamente all'attività di trasporto di rifiuti; contestavano, inoltre, che il materiale trasportato fosse qualificabile come rifiuto essendo stato trattato, sulla base dell'autorizzazone rilasciata in data 15.10.2012 a SIRMI dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998. Si costituiva in giudizio la Provincia per chiedere il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'opposizione. Con sentenza n. 1225/2017, Jepositata in .:luite f3.11.2017, la Corte d'Appello di Genova rigettava il gravarne proposte da poggi Giancarb e dala SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della SIRMI, [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. Ha resistito con controricorso la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. RAGiONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 193 e 258, comma 5 del D. Las 152/2006, relazione agli artt,5 e 14 della L.689/81 in relaziz.ine all'a -t.360, Gomma 1, n.3 c.p.c., per •avere la corte di merito, sulla base di un'errata leteura della sentenza di questa Corte N.20862/2009 - che ha 1.2Ete.S: C4 C() 1- pila -e formulario per il trasporto anche al produttore di rifiuti- er; _i'paratc rapatesi del trasporto di rifiuti accompagnato da un forrnular:o cor•terier. dati iiicorrpleti o inesatti con l'ipotesi di trasporto di ifuti in totale t,.:;serzci di formulario. Poiché l'ipotesi contestata consisterebbe nei concorsa nel trasportc, ,n ass;2a di formulari., non vi sarebbe correlazione tra l'atta ed i' fz- o bl-se della sanzione irrogata. Con il secondo motivo di ricorso, si der»..:ce la violazione e falsa anplicazione degli artt. 193 e 258. com-rbt., 5 del D. l..gs; 1.57,'2006 in relazione all'arti. della L.689/81, 'n relazicne ail"Ert..769, con-1mi? 1, (1.3 c.p.c., sotte il profilo del divieto di analogia nell'applicazione della fattispecie sanzionatoria, che punisce la condotta di colui che trasporta rifiuti senza formulario. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono infondati. La norma contestata, ratione temporis applicabile,è l'art.258, comma 4 vigente dal 25/12/2010 al 31/12/2017. La norma così recita: " Le imprese cne raccolpno e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui atarticolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabílita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettwa a), ad effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'artizcic 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesalt sono, piti C371. la E.1-eiciri: amministrativa pecuniaria da milleseicentc euro a nover1i'atrecen1:0 cure.. " L'art. 188 del D. Lgs 152,12006 che disciplina la "responsabilita' 'della gestione dei rifiuti" prevede il prod9tforc c altro detentore di rifiuti provvedono direttarne.C.e loro tr2ttan7ento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un corri-v:rniarte, ad erte o imp-esa che effettua le operazioni di trattamento dei fiLi, D 'r n soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in confcrrnita' ngii artico!: 177 e. 179. . Il produttore iniziale o altro detentore conserva ia quindi ia responsabilita' per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti, tale responsabilita', di regola, comunque sussiste. La responsabilità del produttore dei rifiuti è confermata dalla previsioni dell'art,188 comma 2 del D. Lgs 152/2006, che prevede la responsabilità, secondo ie rispettive competenze, dei produttore e dei detentore. La norma così recita: "41 di fuori dei C2SI di conccrso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CF) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il oetentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controilo della oei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, iett. al, ia responsabPita di ciascuno di tali soggetti e' limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. Il produttore non si spoglia dunque della responsabilità dei rifiuti che produce consegnandoli al terzo trasportatore, ma conserva un onere di vigilanza indiretta del buon esito del viaggio ed è tenuto alla compilazione del relativo formulario, come espressamente previsto daWart.193 dei Lgs 152/2006. Il formulario di identificazione deve contenere i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e out=intita' i rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indAzzo del destinatario. L'esigenza di tracciabilità dei rifiuto e di responsabilità per la sua gestione coinvolge tr:,,va ulteriore conferma nell'obbligo di redazione del formulario in quattro esemplari, complato, dzitato firmato da'i produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i rifiuti. Il legislatore non ha quindi escluso che il produttore possa affidare i propri rifiuti a terzi, ma ciò non gli consente di disinteressarsi degli stessi, residuando una responsabilità della corretta gestione dei rifiuti anche a suo carico. Tale principio era pacifico nella giurisprudenza di questa Corte nel vigore del D. Lgs 22/97; come affermato da Cassazione civile sez. II, 29/09/2009, n.20862, secondo cui, in tema di rifiuti, il groduttore di quelli cne siano avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, la Quantità degli stessi nel formulario di accompagnamento e la relativa omissione comporta la violazione, punita con sanzione e ---,rninLsrral:'va., t'ao'i art. 15 e 52 dei clig. n, 22 del 1997, posto che, darnterpretEone lettt?.(n:e c:,7,1 cc,mbncato iisposto d c'ette norme, si desume ce sponEhir er a ran,:ata pieSeCLEti del formulario a corredo del trasporto de riful aitriblitie -;"31-1 o l i:a9cri:2.tore ma anche al produttore dei medesimi, al quale compete la redazione e la sottoscrizione del documento di accompagnamento. Tale principio era consolidato anche nella giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il, detentore dei rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può. affidare la raccolt3; i! trasporto e lo srnalticrlenfo dei rifiuti ad altri soggetti privati affinché svolgano per suo c:(int-D tali attività, ma in tal caso ha l'obbligo di • controllare che gli stessi s;.!no autc!rizz.ti ae attività di raccolta e smaltimento o recupero el qualora tale doverosa verifica sia omessa, i detentore risponde a titolo di colpa, per inosservanza della citata r€!gola di cau':ela imprenditoriale, dei reati configu-ati ( C.E .-353:3zione Penale!, Se:L III,. 09/12/2015, n.3860; Cassazione pen e,..sez.. III, 15/01/2008, n.7461, secondo cui tutti i soggetti coinvolti nella !ciro gestione risperdono solidalmente del corretto smaltimento, principio che ha 7a5-.-: ncrmativa corrunitaria). La Corte di Giustizia dell'Unione Europee. con sentenza sez. VI; 18/12/2014, l'articolc, 15, par. i . rs, r, 2008/99, ha ric:)rz:sc'ut:o un ampio margine di discrezionalità agli Stati -Trbr: nei petri -!etterce al produttore iniziale di rifiuti o al detentore di rifLti di[2:-ovv7!.7".e.re lor-o snaltimento o di trasferirlo a tETZi: tUtt:i\fia, si ìrferr.a nieMa .-iecisii7ne • della Corte lussemburghese, il prcd,ittor? c 1 det.-.ore ccnserva !a responsabilità per l'intera catered treftar'ento, ihteso che. qualol-a il produttore iniziale o !I -detentore tras•feriso:7 i r!!'inti, ;zie res!: ,;-_!nsabV:à, di regola, sussiste. In ogni caso, come affermato da questa Corte in decisioni che riguardano le stesse partì, il fondamento deila punibiiità dei produttore di rifiuti trova anche fondamento neirart.5 L. 689/1981 in base ai quaie neiCipotesi in cui più persone concorrano in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposte (Cassazione civiie sez. il , 19/12/2C:19, n34031). La L. n. 689 del 1981, art contempia concoi-sc cii persone, recepisce i principi flssati in re cÌ da. codice pi2tia!e, reociericio così applicabile la pena pecuniaria non soltanto aWaucort . o aiiutiuri ma anche a coloro che abbiatio comunque ciri.:o causé.iie, pure si:.! esclusivamente sul piano psic:h:co (così, dei 2C15). La condotta omissiva dei ricorrenti costituisce condotta tipica dell'illecito amministrativo commesso in violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto. E' stato sottolineato in detta decisione che il sistema normativo -: predisposto dall'art. 193 del D. Lgs 152/2006 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti ii trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttorelcle.,Centore che raccoglie • il rifiuto, sia del trasportatore. Di conseguenza, il pi:-oduttere dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma formare e sottoscrivere ii formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto Esterno ala fattispecie, sui quale incomba un diverso obbUcio di vicilarza e garanzla. Ne consegue che, relativamente ai trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità dei concorso di persone nelriliecito amministrativo risiede già nel Digs.. n. 152 dei 2006, art. 193, quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi ia diversa fattispecie di cui ai della L. n. 689 del 1981, citato art. 5), in forza dei .quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugi.r.:rirrimte obbligati a compilare ed. a sottoscrivere il forrnulwie (assumendosene e:re e esponsabiiitù diretti), e, in caso di omissione deirobbiigo assLro, entrambi (guaii trasgressori principali) soggiacda.no ciascuno alla vioia .úone accertar,a . ,ed alla sanzione per questa. disposta. Con il terzo motivo di ricorso, si deauce la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 ter, 193, 216, 258, comma 4 dei D.L.gs 152/2006, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c; si contesta che vi fosse la prova che i fanghi e le polveri di segagione rientrassero nella nozione di rifiuto. Il motivo è infondato. La Corte di merito hèi •ar..certato t'attc ia G,walltà rifiuto base del contenuto deli'autorizzazione con cui la Provr.cia di r,flasso rinnovava alla SIRMI aiie Imprese che ,-2ffet:.uaiiario altivítà dì re pero rifiuti ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs 152/2006, differenziando i rifiuti di rocce da cave autorizzate dai fanghi e polveri di segagione e lavorazione pietre, marme ed ardesia. Tale materiale prodotto dalla segagione di marmo e granito costituiva rifiuto sulla base degli accertamenti di laboratorio, ( in particolare la nota del 20.4.2011 indirizzata ali'AMIU Genova); Op.,: evidenziavanc; i; sliperarnento dei limiti di legge per il parametro degli idrocE.I.rburi pe.santi rift-2iito alle contaminazioni nel suolo per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Inoltre, la Corte d merito non ho ravvato i presuposì:i per l'applicazione .dell'art.184 ti- del Ci. Lgs 152/2006, che stace la condizic,ffi in presenza delle qua uncessa di (-!:.; ,-;e:--e taie o.uarc.) nen eca stata allegata alcuna attività di recupero idonea a determinare la cessazio7,e quaffica di rifiuto. In definitiva, gll accertamenti' dl fatte hanno confermato l'esistenza dei presupposti delle nciziore di "rifiun,"., inteso come." qualsinzi sostanza od oggetto di cui il detentoresi disti o abbia l'intenzione ab;a l'obbligo di disfarsi" mentre non .ha ravvisato l'attività di 'et7z.,; -:,er-..D pi.int:n t) fir71.7: citata norma), intesa corric- " qualsiasi "-i:41ta sia di permettere ai rifiuti cll s;vogere un ruolci u1i, scstTh.p3ndo YY materiaii che sarebbero stati altrimentl ;Ani.; o di prepararli ad assolvere -i:aie fi.-nzione, nell'F.ì.•.:,7)rin!-nia in generale". Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono .ia soccombenza e vanno liquidate in aispositivo. Ai sensi dedart.13, comma I quater, dei DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per . versamento, da parte dei ricorrente dell'ulteriore importo a titoío di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso i)rinci•:•ie-., t ior"n i comma 1-bis cieilo stesso art. 13, se dovuto. - rigetta il ric:orso e condau.--a la parte rie:(--r-ent(-t ai pagamento, in favore della parte corttroric9rN:rtt... Cede spee dei (li ierAiiimità,. eine liquida in C 8000,00 .per coropiersi; oitce neile rol!-I-.Lica dei 15%, agli esborsi dquidail nE.Lin) "2.0C„:30 eci agii aLcessori di Ai sensi dell'art.13 comm. 1 quater di Lk i3,'2J02, dà atto del!a sussistenza dei presupposti per il versamento, da par,..2 ricorrente dei!'uiteriore importo a titolo di contributo unificato a:-i a c:Lieilo p:ev:sto pe:- il ricorso princi
Decreto Cassazione n. 13580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris